| L.R. 04 Novembre 1991, n. 72 |
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Istituzione della Consulta regionale dell'artigianato ed inter- venti a favore delle organizzazioni regionali degli artigiani. (1)
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Art. 1 (Omissis) (2). Art. 2 (Omissis) (3). Art. 3 1. La Regione concede annualmente contributi alle associazioni regionali degli artigiani aderenti alle confederazioni artigiane firmatarie di contratti collettivi di lavoro a livello nazionale e presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) che abbiano strutture associative in tutte le provincie del Lazio (4). Art. 4 1. I contributi, di cui alla presente legge, sono finalizzati a sostenere attività svolte, nell'ambito dei relativi territori di competenza, dalle associazioni professionali regionali di cui al precedente art. 3 e delle organizzazioni provinciali degli artigiani aderenti alle predette organizzazioni regionali. Art. 5 1. Le domande per la concessione dei contributi, di cui alla presente legge, sono inoltrate all'Assessorato industria, commercio, artigianato della Regione Lazio entro il 30 giugno di ogni anno per l'attività da svolgere nell'anno successivo (5). (Omissis) (6). Art. 6 1. I contributi regionali sono concessi per le seguenti finalità: a) pubblicazioni periodiche; b) attività promozionali relative all'aggiornamento tecnico delle imprese, alla realizzazione ed all'aumento della loro produzione dalla fase di commercializzazione dei loro prodotti, agli insediamenti delle imprese artigiane, allo sviluppo dell'associazionismo; c) convegni e seminari attinenti alle finalità di cui alla precedente lettera b); d) assistenza tecnica ed amministrativa alle aziende artigiane allo scopo di agevolare la gestione e favorire l'accesso alle provvidenze previste per il settore; e) la qualificazione dei quadri delle associazioni mediante l'assegnazione di borse di studio o tramite corsi professionali svolti presso enti pubblici e privati in possesso delle idoneità tecnico-organizzative. Art. 7 1. Le somme disponibili in ciascun esercizio finanziario sono assegnate alle associazioni aventi diritto secondo i seguenti criteri: a) per le attività di cui alla lettera d) dell'art. 6, viene assegnato il 10 per cento della somma disponibile in parti eguali, ed il 30 per cento della stessa somma in misura proporzionale al numero degli artigiani del Lazio, che da dichiarazione dell'INPS, risultano iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente agli elenchi allegati alla convenzione tra le Confederazioni e l'INPS medesima; b) per le attività di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 6, viene assegnato il 60 per cento della somma disponibile in misura proporzionale alle spese sostenute nell'anno precedente per le medesime attività ed idoneamente documentate (7). Art. 8 1. I contributi assegnati ai sensi dell'art. 7, sono concessi con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessorato all'industria, commercio ed artigianato. Con la stessa deliberazione si procede ad erogare la parte dei contributi assegnata ai sensi della lettera a) dell'art. 7. 2. L'erogazione da parte dei contributi assegnati ai sensi della lettera b) dell'art. 7 viene effettuata con successivo provvedimento della Giunta regionale, in misura non superiore alle spese sostenute per le attività oggetto della contribuzione, per le quali viene presentata idonea documentazione. 3. I contributi regionali possono essere cumulati ad altri contributi ottenuti dalle associazioni per gli stessi scopi fino al raggiungimento degli importi consentiti dal comma 2 (8). Art. 9 1. Nella prima attuazione della presente legge i contributi sono riconosciuti anche per l'anno in cui la legge viene pubblicata. Le domande relative ai contributi per l'anno predetto dovranno essere presentate entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge. Art. 10 1. E' abrogata la legge regionale 24 giugno 1980, n. 85 concernente: "Provvidenze per le associazioni professionali degli artigiani". Art. 11 1. Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1991 la spesa di lire 750 milioni in termini di competenza e di cassa sul capitolo n. 03163 denominato: "Contributo alle organizzazioni regionali degli artigiani" che presenta la sufficiente disponibilità e che assumerà la denominazione "Provvidenze per le associazioni professionali degli artigiani". 2. Per gli anni successivi si provvederà con le relative leggi di bilancio. Note: (1) Pubblicata sul BUR 30 novembre 1991, n. 33. Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 18 aprile 1992, n. 16. (S.S. n. 3). (2) Articolo abrogato dall'art. 1 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 41. (3) Articolo abrogato dall'art. 2 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 41. (4) Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 41. (5) Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 41. (6) Seguiva un comma abrogato dall'art. 4, comma 2, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 41. (7) Articolo così modificato dall'art. 5 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 41. (8) Articolo così sostituito dall'art. 6 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 41. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |