L.R. 16 Gennaio 1980, n. 1 |
Norme per la coltivazione di cave e torbiere nella Regione Lazio
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Art. 1 (Oggetto della legge) In attesa di una normativa nazionale di principi nella materia delle cave e torbiere appartenenti alla competenza della Regione a norma degli articoli 117 e 118 della Costituzione, la Regione del Lazio provvede con la presente legge ad una prima regolamentazione della materia che risponde alla necessita' di un ordinato sviluppo socio - economico, di tutela del lavoro e delle imprese oltre che alla salvaguardia dell' ambiente e del territorio della Regione Lazio. Tale normativa regola la coltivazione e la ricerca delle seguenti sostanze minerali utilizzabili sotto qualsiasi forma e condizione fisica si trovino: a) torbe; b) materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche; c) terre coloranti, farine fossili, quarzo, sabbie silicee, pietre molari, pietre coti; d) materiali di cui all' articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977; e) gli altri materiali non compresi nella prima categoria, ai sensi dell' articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, industrialmente utilizzabili. Agli effetti della presente legge sono considerate cave i luoghi in cui vengono ricercate o coltivate le sostanze di cui al comma precedente. Art. 2 (Piano regionale delle attivita' estrattive) L' autorizzazione ad esercitare l' attivita' estrattiva e' rilasciata nel rispetto del piano regionale delle attivita' estrattive( PRAE), che, nel quadro piu' generale della programmazione regionale, avra' il seguente contenuto: a) individuazione, attraverso una indagine giacimentologica e tecnico - produttiva, delle aree indiziate e suscettibili di attivita' estrattiva in rapporto alle consistenze dei materiali da estrarre; b) delimitazione cartografica delle zone riservate alla destinazione per attivita' estrattiva e per eventuali rispetti. Nell' ambito di tali zone il piano regionale delle attivita' estrattive puo' identificare quelle da assoggettare a speciale tutela ai fini paesaggistici e idrogeologici. Il piano regionale delle attivita' estrattive puo', inoltre, delimitare ulteriori zone da riservare ad altre attivita' connesse, dipendenti o al servizio dell' attivita' estrattiva, nonche' le principali infrastrutture eventualmente necessarie; c) valutazioni dei fabbisogni dei mercati regionali, nazionali ed esteri dei vari materiali secondo ipotesi di medio e lungo periodo al fine di graduare l' utilizzazione delle aree di cui ai punti precedenti; d) definizione dei criteri per la localizzazione delle singole autorizzazioni all' interno delle aree delimitate e delle modalita' di coltivazione dei giacimenti dei materiali di cui all' articolo 1 della presente legge; e) individuazione, per ogni tipo di materiale, dei limiti dell' estensione delle aree di ricerca o coltivazione oltre i quali non possono essere concesse autorizzazioni ad una stessa persona, ente o societa'; f) individuazione per ogni materiale di eventuali criteri di priorita' dell' attivita' di estrazione e di trasformazione del prodotto. I suddetti contenuti del piano dovranno essere articolati e differenziati in relazione alle esigenze di salvaguardia dei valori dell' ambiente, nel contemporaneo rispetto delle esigenze poste dalle necessita' di ordine tecnico, economico e produttivo. Le previsioni di cui alla lettera b) del presente articolo hanno gli effetti del piano territoriale di coordinamento previsto dall' articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Art. 3 (Approvazione del piano regionale delle attivita' estrattive) Il piano regionale delle attivita' estrattive dovra' essere completato entro il termine massimo di trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e potra' essere redatto dalla Regione Lazio anche per mezzo di convenzioni appositamente stipulate con organismi pubblici, approvate dal Consiglio regionale. Nella redazione del piano regionale delle attivita' estrattive potranno essere effettuati stralci per bacino e/ o tema estrattivo in relazione all' urgenza e al rilievo socio - economico dei problemi connessi. Le previsioni di cui alla lettera b) dell' articolo 2 sono sottoposte al parere del comitato tecnico consultivo per l' urbanistica e i lavori pubblici, prima sezione, in conformita' a quanto stabilito nella legge regionale 8 novembre 1977, n. 43. Il parere s' intende favorevole se non viene espresso nel termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti da parte del Presidente. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale consultiva di cui all' articolo 6 della presente legge, adotta il piano regionale delle attivita' estrattive e/ o stralci dello stesso e li trasmette al Consiglio regionale che li approva con propria deliberazione. Il piano regionale delle attivita' estrattive e/ o gli stralci dello stesso potranno essere variati seguendo le stesse procedure previste per la redazione della stesura iniziale. Art. 4 (Consultazioni nella formazione del piano regionale delle attivita' estrattive) Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, i comuni e gli altri enti locali possono inoltrare alla Regione indicazioni e proposte concernenti i contenuti del piano regionale delle attivita' estrattive. Nel corso della redazione del piano si deve procedere alle consultazioni previste dallo statuto regionale. Art. 5 (Adeguamento al piano regionale delle attivita' estrattive dei piani regolatori comunali) La deliberazione comunale, con la quale si provvede ad uniformare il piano regolatore comunale o gli altri strumenti urbanistici alle previsioni di cui alla lettera b) dell' articolo 2 della presente legge, deve essere adottata entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione del piano regionale delle attivita' estrattive nel Bollettino Ufficiale della Regione. Ove il comune non provveda nel termine suddetto, il Presidente della Giunta regionale su proposta degli assessori all' industria e all' urbanistica, previa diffida ad adempiere entro i successivi trenta giorni, nomina un commissario << ad acta >>. Le varianti ai piani regolatori comunali, di cui al primo comma, non sono soggette ad autorizzazione preventiva e possono avere, limitatamente alle previsioni di cui alla lettera b) dell' articolo 2, i contenuti e gli effetti di piano particolareggiato. I termini per la pubblicazione della variante di cui al primo comma e per la presentazione delle osservazioni o opposizioni sono ridotti alla meta'. Le varianti di cui sopra debbono essere approvate nel termine di novanta giorni successivi a quello in cui sono pervenuti alla Regione gli atti relativi o quelli integrativi eventualmente richiesti. Decorso il termine suddetto senza che sia intervenuta diversa determinazione da parte della Regione, l' approvazione si intende concessa. Art. 6 (Commissione regionale consultiva per le attivita' estrattive) Entro quindici giorni dall' entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell' assessore all' industria, commercio e artigianato, viene nominata una commissione regionale consultiva( CRC) per le attivita' estrattive cosi' composta: a) un componente della Giunta con funzioni di presidente che eventualmente puo', di volta in volta, farsi sostituire da un suo delegato scelto tra i componenti della commissione stessa o della Giunta; b) cinque esperti in materia di attivita' estrattive designati dal Consiglio regionale; c) tre esperti in materia di attivita' estrattive designati dalla Giunta regionale; d) un esperto di pianificazione territoriale designato dalla Giunta regionale; e) tre collaboratori della Regione Lazio designati dalla Giunta regionale in funzione a specifiche competenze attinenti la materia; f) un funzionario esperto in materia designato dal Ministero per i beni culturali ed ambientali; g) due esperti designati dall' associazione nazionale dei comuni d' Italia (ANCI); h) tre esperti designati dalle organizzazioni piu' rappresentative degli imprenditori del settore nella Regione Lazio; i) tre esperti designati dalle organizzazioni agricole della Regione; l) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative della categoria dei lavoratori del settore nella Regione Lazio. Le deliberazioni della commissione sono valide con la maggioranza dei componenti. Inoltre, in relazione agli argomenti trattati, sono invitati a partecipare ai lavori della commissione: 1) un rappresentante del comune interessato al singolo argomento; 2) un rappresentante della comunita' montana interessata; 3) un rappresentante della provincia competente per territorio; 4) un rappresentante delle unita' sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, competenti territorialmente. Il presidente, sentita la commissione, puo' disporre la formazione di gruppi di lavoro per l' istruttoria delle pratiche o di specifici argomenti. Il presidente della commissione potra' far intervenire, di volta in volta, senza diritto di voto, studiosi, tecnici, esperti e rappresentanti di organizzazioni nonche' di associazioni culturali e professionali interessati. Le funzioni di segretario sono esercitate da un collaboratore regionale di cui al punto e) del presente articolo. Art. 7 (Competenze della commissione consultiva regionale) La commissione consultiva regionale esprime pareri sul piano regionale delle attivita' estrattive e/ o stralci dello stesso e sui suoi eventuali aggiornamenti nonche' sulle singole richieste di autorizzazione e sui quesiti ad essa sottoposti tramite gli organi della Regione. Esprime altresi' pareri per rendere operanti i provvedimenti di cui all' articolo 45 del regio decreto n. 1443 del 29 luglio 1927. La commissione consultiva regionale (CRC) propone alla Giunta regionale norme di attuazione alla presente legge che servano da guida ai comuni sotto il molteplice aspetto minerario, culturale, sociale, economico, sanitario ed ecologico tenendo in particolare conto che dette norme dovranno soddisfare i seguenti punti: a) consentire l' intervento regionale per piani che pongano le premesse per la valorizzazione ed il migliore sfruttamento delle risorse naturali; b) consentire l' intervento regionale per il potenziamento delle strutture produttive esistenti in un quadro di priorita' e di scelta di interesse generale; c) individuare, nella salvaguardia dei diritti del proprietario del suolo e del conduttore agricolo, criteri volti a determinare le condizioni per perseguire l' instaurarsi di un equo canone sui terreni oggetto dell' attivita' estrattiva; d) individuare le garanzie da ottenere dagli operatori economici per quanto riguarda la validita' tecnico - economica delle iniziative di valorizzazione delle risorse nel territorio con riferimento alla continuita' e stabilita' dell' occupazione, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori, alla salvaguardia degli aspetti ecologici, idrogeologici e garanzie per la sistemazione ottimale delle zone coltivate. Inoltre la commissione consultiva regionale (CRC) deve: a) proporre alla Giunta regionale, con la tempestivita' richiesta da particolari situazioni, regimi transitori per riportare, in un opportuno arco di tempo, le attivita' estrattive in atto all' osservanza della presente legge, per salvaguardare il territorio e la sua destinazione da attivita' estrattive eventualmente in contrasto con le scelte di carattere generale e gli indirizzi di pubblica utilita'; b) proporre alla Giunta regionale le modalita' da seguire per rendere effettivamente operante il dettato dell' articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 2 del 14 gennaio 1972; c) proporre alla Giunta regionale i modi per consentire l' intervento regionale per la formazione e qualificazione del personale e dei tecnici operanti nelle attivita' estrattive; d) proporre alla Giunta regionale le modalita' per l' istituzione di una commissione di sicurezza di comprensorio o di bacino con compiti di vigilanza ai fini della sicurezza; e) proporre alla Giunta regionale i criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie di cui all' articolo 12 della presente legge; f) proporre alla Giunta regionale uno schema di riferimento che sia di guida agli enti locali per la stipula delle convenzioni previste dall' articolo 12 della presente legge. Art. 8 (Ricerca) Le iniziative di ricerca debbono essere preventivamente comunicate al comune e alla Regione Lazio, indicando le modalita' di esecuzione del programma di ricerca. Qualora i programmi di ricerca prevedano sostanziali modifiche del terreno dovranno essere autorizzati con decreto del Presidente della Giunta regionale. Art. 9 (Autorizzazione) La coltivazione dei materiali di cui all' articolo 1 della presente legge e' soggetta ad autorizzazione regionale, al rilascio della quale e' delegato il sindaco del comune competente per territorio che provvede, in conformita' a quanto stabilito nella presente legge e nelle sue norme di attuazione, previo parere della commissione di cui al precedente articolo 6. Il parere della suddetta commissione dovra' essere espresso entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione, da parte della stessa, della domanda di autorizzazione. Cio' al fine di stabilire, con maggior chiarezza, il termine a decorrere dal quale vanno computati i quarantacinque giorni. Il parere si intende comunque favorevole ove la commissione non si esprima nel termine di cui al precedente comma. La Regione rimborsera' ai comuni le spese sostenute per l' esercizio delle funzioni delegate. A tal fine e' istituito nel bilancio regionale apposito capitolo. Art. 10 (Priorita' nell' autorizzazione) Fatte salve le norme previste nella presente legge, i proprietari, gli usufruttuari, gli enfiteuti e gli affittuari agricoli dei fondi oggetto di attivita' estrattiva, hanno, nell' ordine, diritto di priorita' nel rilascio dell' autorizzazione. Art. 11 (Procedura per l' autorizzazione) L' autorizzazione alla coltivazione non puo' essere alienata a terzi pena la revoca. Il rilascio dell' autorizzazione regionale e' subordinata alla presentazione al sindaco del comune interessato della domanda dell' avente diritto comprensiva dell' indicazione dell' area da coltivare, di un piano di coltivazione e del progetto esecutivo per la sistemazione e/ o il recupero e/ o il ripristino delle aree comunque interessate all' attivita' estrattiva. Il richiedente dovra' anche indicare nella domanda di autorizzazione il nome del tecnico responsabile della direzione dei lavori ed allegare l' atto di assenso dello stesso. Il comune trasmette alla commissione regionale consultiva copia della documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione entro cinque giorni dalla presentazione della stessa al comune. Il comune si pronuncia sulla richiesta di autorizzazione entro e non oltre novanta giorni dalla data di ricezione della stessa. L' autorizzazione e' rilasciata per un periodo di tempo definito e comunque non superiore ad anni venti. Art. 12 (Convenzione) L' autorizzazione deve essere subordinata ad apposita convenzione da stipulare tra il comune e l' esercente delle cave in cui si preveda l' obbligo di esecuzione, da parte dell' imprenditore, anche a mezzo di eventuali consorzi obbligatori, nei casi e con le procedure previste dalla vigente legislazione mineraria, delle opere esclusivamente connesse all' esercizio di cava, di tutte quelle opere che si rendono necessarie per evitare danni ad altri beni ed attivita' e delle opere per la sistemazione e/ o il recupero e/ o il ripristino del terreno comunque interessato all' attivita' estrattiva, nonche' si stabiliscano i relativi tempi di esecuzione. Si dovranno prevedere congrue garanzie finanziarie, anche fidejussorie, per l' adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione in relazione alle opere di sistemazione e/ o recupero e/ o ripristino. Il settimo comma dell' articolo 15 della legge regionale n. 35 del 12 settembre 1977 e' soppresso. Art. 13 (Ricorso contro il diniego dell' autorizzazione) Qualora il comune non provveda al rilascio dell' autorizzazione entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda di coltivazione ovvero respinga la domanda stessa, il richiedente puo' proporre ricorso entro trenta giorni dalla notifica o dalla scadenza del termine alla Giunta regionale che in via definitiva decide in merito entro ulteriori sessanta giorni dalla data di ricezione del ricorso, sentita la commissione regionale consultiva. Art. 14 (Revoca dell' autorizzazione) Previa diffida, l' autorizzazione regionale puo' essere revocata dal sindaco del comune competente per territorio, su parere vincolante del consiglio comunale, sentita la commissione regionale consultiva, per grave e reiterata inosservanza delle disposizioni contenute nella presente legge nonche' nelle sue norme di attuazione. Art. 15 (Ricorso contro il provvedimento di revoca) Entro trenta giorni dalla notifica della decisione di revoca di cui all' articolo 14 della presente legge, l' esercente di cava puo' proporre ricorso alla Giunta regionale che in via definitiva decide in merito entro ulteriori sessanta giorni dalla data di ricezione del ricorso, sentita la commissione regionale consultiva. Art. 16 (Poteri di revoca da parte della Giunta regionale) L' autorizzazione puo' essere revocata dalla Giunta regionale, previa diffida, per reiterata o grave inosservanza delle norme in tema di polizia delle miniere e delle cave e di igiene e sicurezza del lavoro anche su proposta degli organi di controllo appositamente istituiti. L' autorizzazione regionale potra' essere revocata dalla Giunta regionale anche per sopraggiunte gravi esigenze di interesse pubblico. In tal caso ove il conduttore ne faccia motivata richiesta entro tre mesi dalla notifica del provvedimento, viene fatto salvo un equo indennizzo da determinarsi dalla Giunta regionale, sentito il parere motivato della commissione regionale consultiva. Art. 17 (Sanzioni per la coltivazione e ricerca abusiva) Chiunque intraprenda l' attivita' di coltivazione senza avere la prescritta autorizzazione regionale ovvero prosegua le attivita' in corso oltre i termini previsti dagli articoli 11 e 23 della presente legge, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a un milione di lire e non superiore a trenta milioni di lire. Chiunque contravvenga a quanto stabilito nell' articolo 8 della presente legge e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire centomila e non superiore a lire tremilioni. La sanzione e' irrogata dal comune competente per territorio, sentita la commissione regionale consultiva. L' inadempiente dovra' provvedere alla sistemazione e/ o al recupero e/ o al ripristino del terreno comunque interessato all' attivita' estrattiva e, ove a cio' non ottemperi, provvedera' il comune addossando le spese al trasgressore. I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono introitati ed erogati con le modalita' stabilite dalla legge regionale 15 marzo 1978, n. 6. Art. 18 (Coltivazioni nei corsi d' acqua) Le escavazioni ed estrazioni di materiali dagli alvei dei corsi d' acqua di competenza regionale sono subordinate ad autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale. In caso di inadempienza la Giunta regionale applica le sanzioni previste nell' articolo 17. Coloro i quali procedono ad escavazioni ed estrazioni di materiali dai corsi d' acqua di competenza statale sono tenuti a dare comunicazione alla Regione dei dati relativi alle escavazioni effettuate, entro quindici giorni dall' inizio dei lavori nonche' successivamente con periodicita' semestrale. In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dall' articolo 22 della presente legge. La Giunta regionale provvedera' ad esprimere, a norma dello articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 8 del 15 gennaio 1972, il parere sui programmi annuali predisposti dagli organi dello Stato relativamente alla escavazione ed estrazione di materiali dagli alvei dei corsi d' acqua o da terreni demaniali. Art. 19 (Vigilanza) Il Presidente della Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull' applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 e successive modificazioni, nonche' delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro di cui ai decreti del Presidente della Repubblica n. 547 del 27 novembre 1955 e n. 302 del 19 marzo 1956. Nelle more della legge regionale che disciplinera' le procedure e le modalita' di esercizio delle funzioni di cui al primo comma, il Presidente della Giunta regionale puo' delegare, con proprio atto, determinate funzioni a dipendenti della Regione che abbiano specifiche competenze ed esperienze in materia tecnico - mineraria. Art. 20 (Spese per le istruttorie e la vigilanza) Le spese per l' istruttoria delle istanze di autorizzazione di cui alla presente legge sono a carico del richiedente. Le spese occorrenti per l' esercizio di vigilanza sulle attivita' estrattive dei minerali di cui all' articolo 1 della presente legge e sulla attuazione dei programmi di lavorazione sono a carico dell' esercente. Con norme regolamentari saranno stabilite le modalita' per la determinazione delle spese di cui al presente articolo, anche in misura forfettaria, e per il relativo versamento, che potra' essere stabilito, in casi ed a condizioni predeterminati, anche in forma anticipata. Art. 21 (Obbligo di fornire dati statistici) Gli esercenti devono fornire periodicamente tutti i dati statistici dei materiali estratti nonche' tutte le altre informazioni e chiarimenti che venissero loro richiesti dall' Amministrazione regionale. Gli esercenti debbono, inoltre, mettere a disposizione dei funzionari del servizio regionale addetto tutti i mezzi per ispezionare i lavori in corso. Nei casi di violazione al disposto del primo e secondo comma del presente articolo, all' esercente trasgressore sara' comminata una sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire centomila e non superiore a lire cinquecentomila. Tale sanzione sara' irrogata dal Presidente della Giunta, su proposta dell' assessore all' industria della Regione Lazio. Art. 22 (Regime transitorio per l' apertura di nuove cave) Dalla data di entrata in vigore della presente legge sino a che non sia stato approvato lo strumento urbanistico comunale che recepisce il piano regionale delle attivita' estrattive o gli stralci del medesimo, non si potranno, di norma, rilasciare autorizzazioni per l' apertura di nuove cave. In caso di preminente interesse regionale, le autorizzazioni sono rilasciate esclusivamente dalla Giunta regionale, sentiti i comuni interessati e la commissione regionale consultiva, secondo le modalita' previste nella presente legge. L' assessore all' industria, commercio ed artigianato comunica trimestralmente alla competente commissione consiliare le domande di apertura di nuove cave di cui al secondo comma del presente articolo pervenute, la loro localizzazione e le eventuali deliberazioni adottate dalla Giunta regionale. Dopo l' entrata in vigore del piano regionale delle attivita' estrattive, nei comuni sprovvisti di strumenti urbanistici le autorizzazioni per nuove cave possono essere rilasciate dal sindaco, nelle zone esterne al centro abitato, in conformita' alle previsioni del piano regionale delle attivita' estrattive. Art. 23 (Regime transitorio per le attivita' in corso) Per le attivita' legittimamente in corso alla data della entrata in vigore della presente legge, la prosecuzione dei lavori di coltivazione e' subordinata ad autorizzazione. Quando cio' sia motivato dall' esaurimento del giacimento coltivato, l' autorizzazione e' estesa ad altre superfici attinenti alla medesima attivita' estrattiva quale riserva mineraria. La richiesta di autorizzazione dovra' essere presentata, in conformita' a quanto stabilito dalla presente legge e dalle sue norme di attuazione, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge. L' autorizzazione di cui al presente articolo non puo' essere denegata se non quando l' attivita' estrattiva risulti in contrasto con i vincoli urbanistici, paesistici, archeologici o derivanti da altre leggi. L' attivita' estrattiva dovra' cessare soltanto qualora l' autorizzazione non venga richiesta entro il termine di cui al terzo comma, ovvero si sia esaurito il procedimento di ricorso inoltrato secondo le modalita' dell' articolo 13 avverso il provvedimento che nega l' autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo. Art. 24 (Compenso per i componenti la commissione consultiva regionale) Per i componenti della commissione consultiva regionale non appartenenti ai ruoli dell' amministrazione si applica la legge regionale 9 giugno 1975, n. 60. Art. 25 (Disposizioni di carattere finanziario) La spesa per la redazione del piano regionale delle attivita' estrattive, previsto dall' articolo 2 della presente legge e le spese di funzionamento della commissione di cui all' articolo 6 graveranno rispettivamente sui capitoli n. 528511 (compensi, onorari e rimborsi per consulenze prestate da enti o da privati nonche' spese per studi, rilevazioni, ricerche, indagini conoscitive e convegni) e n. 528016 (spese di funzionamento compresi i gettoni ecc. di commissioni, comitati e organi consultativi) del bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1979 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi. Le entrate derivanti dall' articolo 20 della presente legge saranno introitate sul capitolo n. 32113 del bilancio regionale per l' anno finanziario 1979 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi. La denominazione del predetto capitolo n. 32113 e' cosi' modificata: << Proventi relativi alle spese per l' istruttoria delle istanze di autorizzazione alla coltivazione di cave e torbiere nonche' per la vigilanza sulle attivita' estrattive >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |