| L.R. 23 Dicembre 2005, n. 18 |
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"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2006"
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 1. Ai sensi dell’articolo 29 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sia approvato per legge e comunque non oltre il 31 marzo 2006, la gestione del bilancio per l’anno finanziario 2006, con le disposizioni e le modalità previste nelle proposte di legge finanziaria e di bilancio all’esame del Consiglio regionale secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazioni. 2. La gestione in via provvisoria del bilancio è consentita limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo. 3. La limitazione di cui al comma 2 non sussiste per le spese obbligatorie di cui all’elenco 1 allegato al bilancio, per le spese concernenti la gestione del personale e per le spese che per loro natura non sono suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi. Art. 2 1. E’ autorizzato per gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della regione l’esercizio provvisorio. Art. 3 1. Ai sensi dell’articolo 39, comma 3 del Nuovo Statuto, la presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 23 dicembre 2005 Marrazzo |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |