Modificazioni alle LR 26-8-1978 N.48 concernente: " Modificazione dei settori e del numero degli uffici costituenti le strutture regionali ", 5-2-1979 N.11 concernente: " ordinamento delle strutture regionali organico e profili professionali modifiche alla LR 29-5-1973 N.20 ",e 5-2-1979 N.12 concernente: " Determinazione delle competenze e delle funzioni dei settori operativi dell'amministrazione regionale centrale e decentrata del consiglio regionale e degli organi di controllo ".

Numero della legge: 72
Data: 18 settembre 1979
Numero BUR: 29
Data BUR: 20/10/1979

L.R. 18 Settembre 1979, n. 72
Modificazioni alle LR 26-8-1978 N.48 concernente: " Modificazione dei settori e del numero degli uffici costituenti le strutture regionali ", 5-2-1979 N.11 concernente: " ordinamento delle strutture regionali organico e profili professionali modifiche alla LR 29-5-1973 N.20 ",e 5-2-1979 N.12 concernente: " Determinazione delle competenze e delle funzioni dei settori operativi dell'amministrazione regionale centrale e decentrata del consiglio regionale e degli organi di controllo ".


Art. 1

Alla tabella A allegata alla legge regionale 26 agosto 1978, n. 48, concernente l' individuazione dei settori e del numero degli uffici costituenti le strutture regionali, sono apportate le seguenti modificazioni:
Alla lettera A I, Consiglio regionale, settore n. 1, " Segreteria del Consiglio ", gli uffici in cui si articola il settore sono sostituiti dai seguenti:
1) lavori del Consiglio regionale;
2) resocontazione;
3) commissioni consiliari;
4) legislativo;
5) questioni concernenti le comunita' europee e gli altri organismi sopranazionali e internazionali;
6) segreteria del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo;
Alla lettera A I, Consiglio regionale, settore n. 2, " Segreteria dell' Ufficio di Presidenza ", la denominazione dell' ufficio n. 3 " Stampa, pubbliche relazioni, RAI-TV " e' sostituita dalla seguente " Stampa, pubbliche relazioni e informazioni ".
Alla lettera A I, Consiglio regionale, le denominazioni degli uffici autonomi del Consiglio regionale sono sostituite dalle seguenti:
1) ufficio autonomo collegio dei revisori dei conti;
2) ufficio autonomo previdenza e solidarieta' Consiglieri regionali.
Alla lettera A II, Giunta regionale, settore n. 4, " Affari giuridici e legali ", gli uffici in cui si articola il settore sono sostituiti dai seguenti:
1) legislativo;
2) legale;
3) contenzioso.
Alla lettera A II, Giunta regionale, gli uffici in cui si articola il settore n. 5, " Coordinamento, programmazione e pianificazione ", sono sostituiti dai seguenti:
1) coordinamento, predisposizione del piano programmatico;
2) pianificazione territoriale;
3) rapporti fra piano regionale e piani di enti sub regionali;
4) parchi regionali e riserve naturali;
5) statistiche regionali.
Alla lettera A II, Giunta regionale, settore n. 7, " Bilancio e ragioneria ", gli uffici in cui si articola il settore sono sostituiti dai seguenti:
1) bilancio di previsione;
2) rendiconto consuntivo;
3) conto consolidato regionale;
4) gestione contabile entrate;
5) adempimenti contabili (registrazione impegni, ordinazione della spesa, contabilita' e rilevazioni periodiche) relativi ai servizi di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
6) adempimenti contabili (registrazione impegni, ordinazione della spesa, contabilita' e rilevazioni periodiche) relativi ai servizi di cui al titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
7) adempimenti contabili (registrazione impegni, ordinazione della spesa, contabilita' e rilevazioni periodiche) relativi ai servizi di cui al titolo quarto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
8) adempimenti contabili (registrazione impegni, ordinazione della spesa, contabilita' e rilevazioni periodiche) relativi ai servizi di cui al titolo quinto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
9) riscontro e vigilanza sui servizi di tesoreria e contabilita' generale di cassa.
Alla lettera A II, Giunta regionale, gli uffici in cui si articola il settore n. 8, " Finanze e tributi ", sono sostituiti dai seguenti:
1) tributi regionali;
2) finanze;
3) recuperi e vigilanza tributaria;
4) tributi passivi.
Alla lettera A II, Giunta regionale, settore n. 9, " Demanio e patrimonio ", l' ufficio n. 3, " Contenzioso amministrativo ", e' soppresso.
Alla lettera A II, Giunta regionale, settore n. 14, " Stato giuridico ", gli uffici in cui si articola il settore sono sostituiti dai seguenti:
1) stato giuridico;
2) mobilita' del personale, matricola e statistica, istruttoria e contenzioso;
3) ufficio stralcio inquadramento del personale;
4) accertamento e diritto prestazioni di quiescenza e previdenza, riscatti, cessioni di stipendio;
5) acconti di pensione e indennita' di fine servizio, rapporti finanziari con gli enti.
Alla lettera A II, Giunta regionale, settore n. 15 " Trattamento economico ", gli uffici costituenti il settore sono sostituiti dai seguenti:
1) trattamento stipendiale, indennita' di coordinamento e lavoro straordinario;
2) missioni e indennita' di trasferimento;
3) conguagli stipendiali e di lavoro straordinario;
4) rimborsi a terzi.
Alla lettera A II, Giunta regionale, gli uffici in cui si articola il settore n. 21, " Normative di progettazione e organizzazione in materia di opere e lavori pubblici ", sono sostituiti dai seguenti:
1) tecnologie e normative tecniche;
2) programmi e coordinamento finanziario;
3) documentazione;
4) segreteria della seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale per l' urbanistica, l' assetto del territorio, i lavori pubblici ed infrastrutture.
Alla lettera A II, Giunta regionale, gli uffici in cui si articola il settore n. 26, " Diritto allo studio ", sono sostituiti dai seguenti:
1) scuole materne ed asili nido;
2) rapporti con i distretti scolastici e gli organi collegiali della scuola;
3) assistenza scolastica;
4) servizi psicopedagogici;
5) educazione permanente degli adulti ed iniziative per l' aggiornamento e la qualificazione degli operatori scolastici;
6) diritto allo studio per gli studenti universitari Alla lettera A II, Giunta regionale, gli uffici in cui si articola il settore n. 31, " Affari amministrativi relativi alla pianificazione comunale ", sono sostituiti dai seguenti:
1) affari amministrativi, pianificazione comunale, relativi ai comuni delle province di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone;
2) affari amministrativi, pianificazione comunale, relativi ai comuni della provincia di Roma;
3) segreteria della prima sezione del comitato tecnico consultivo regionale per l' urbanistica, l' assetto del territorio, i lavori pubblici ed infrastrutture.
Alla lettera A II, Giunta regionale, gli uffici in cui si articola il settore n. 35, " Promozione ed attivita' turistiche, turismo sociale, sport, tempo libero, problemi della gioventu' ", sono sostituiti dai seguenti:
1) promozione ed informazione turistica;
2) promozione ed interventi per lo sport, tempo libero, problemi della gioventu';
3) promozione ed interventi sul turismo sociale;
4) turismo costiero, marittimo, lacuale e fluviale, turismo nautico, problemi della balneazione. Alla lettera A V, gli uffici annessi sono sostituiti dai seguenti:
- comitato di controllo province del Lazio
1) lavori comitato
2) tecnico - strumentale e statistica
- sezione di controllo atti comune di Roma
1) lavori sezione
2) tecnico - strumentale e statistica
- sezione di controllo atti enti locali provincia di Roma
1) lavori sezione
2) tecnico - strumentale e statistica
- sezione controllo atti enti locali provincia di Viterbo
1) lavori sezione
2) tecnico - strumentale e statistica
- sezione controllo atti enti locali provincia di Rieti
1) lavori sezione
2) tecnico - strumentale e statistica
- sezione controllo atti enti locali provincia di Latina
1) lavori sezione
2) tecnico - strumentale e statistica
- sezione controllo atti enti locali provincia di Frosinone
1) lavori sezione
2) tecnico - strumentale e statistica


Art. 2

Alla tabella B, " Amministrazione regionale decentrata ", allegata alla legge regionale 26 agosto 1978, n. 48, concernente l' individuazione dei settori e del numero degli uffici costituenti le strutture regionali, sono apportate le seguenti modificazioni:
- i settori e gli uffici compresi sotto la lettera B I " Opere e lavori pubblici " sono sostituiti dai seguenti:
Settore 46) opere e lavori pubblici di Roma e provincia:
uffici:
1) ambiente;
2) sistemi infrastrutturali;
3) edilizia sociale;
4) attivita' tecnico - strumentali comuni.
Settore 47) opere e lavori pubblici di Latina e provincia:
uffici:
1) ambiente;
2) sistemi infrastrutturali;
3) edilizia sociale;
4) attivita' tecnico - strumentali comuni.
Settore 48) opere e lavori pubblici di Frosinone:
uffici:
1) ambiente;
2) sistemi infrastrutturali;
3) edilizia sociale;
4) attivita' tecnico - strumentali comuni.
Settore 49) opere e lavori pubblici di Rieti e provincia:
uffici:
1) ambiente;
2) sistemi infrastrutturali;
3) edilizia sociale;
4) attivita' tecnico - strumentali comuni.
Settore 50) opere e lavori pubblici di Viterbo e provincia:
uffici:
1) ambiente;
2) sistemi infrastrutturali;
3) edilizia sociale;
4) attivita' tecnico - strumentali comuni.
Settore 51) opere e lavori pubblici di Cassino (e comuni rientranti nel comprensorio di competenza dell' ex sezione autonoma del genio civile di Cassino):
uffici:
1) ambiente;
2) sistemi infrastrutturali;
3) edilizia sociale;
4) attivita' tecnico - strumentali comuni.
I settori e gli uffici compresi sotto la lettera B II " Agricoltura, foreste, caccia e pesca " sono sostituiti dai seguenti:
Settore 52) agricoltura, foreste, caccia e pesca di Roma e provincia:
uffici:
1) produzione agricola;
2) infrastrutture e servizi sociali;
3) foreste, caccia e pesca;
4) attivita' tecnico - strumentali comuni.
Settore 53) agricoltura, foreste, caccia e pesca di Frosinone e provincia:
uffici:
1) tecnico - produttivo ed attivita'
tecnico - strumentali comuni;
2) infrastrutture e servizi sociali;
3) foreste, caccia e pesca.
Settore 54) agricoltura, foreste, caccia e pesca di Viterbo e provincia:
uffici:
1) tecnico - produttivo ed attivita'
tecnico - strumentali comuni;
2) infrastrutture e servizi sociali;
3) foreste, caccia e pesca.
Settore 55) agricoltura, foreste, caccia e pesca di Latina e provincia:
uffici:
1) tecnico - produttivo ed attivita' tecnico - strumentali comuni;
2) infrastrutture e servizi sociali;
3) foreste, caccia e pesca;
4) azienda forestale di Sabaudia.
Settore 56) agricoltura, foreste, caccia e pesca di Rieti e provincia:
uffici:
1) tecnico - produttivo ed attivita' tecnico - strumentali comuni;
2) infrastrutture e servizi sociali;
3) foreste, caccia e pesca.
NB - Gli attuali uffici agricoli di zona vengono trasformati in unita' operative, non aventi valore di ufficio e alle dirette dipendenze di ciascun settore delle varie provincie del Lazio.
I settori e gli uffici compresi sotto la lettera B III " Sanita', medico e veterinario provinciale " sono sostituiti dai seguenti:
Settore 57) sanita' di Roma e provincia:
uffici:
1) medicina di base del territorio e farmaceutica, prestazioni di cura e riabilitazione;
2) igiene, vigilanza e prevenzione;
3) assistenza, invalidi civili, handicappati e ambulatori;
4) attivita' tecnico - strumentali comuni e attivita' amministrative.
Ufficio veterinario provinciale (igiene, vigilanza ed ispezione sugli alimenti di origine animale, profilassi, polizia veterinaria, assistenza zooiatrica).
Settore 58) sanita' di Latina e provincia:
uffici:
1) medicina di base del territorio, farmaceutica, inquinamenti;
2) attivita' tecnico - strumentali comuni e materie delegate,
invalidi civili;
3) attivita' amministrative.
Ufficio veterinario provinciale (igiene, vigilanza ed ispezione sugli alimenti di origine animale, profilassi, polizia veterinaria, assistenza zooiatrica).
Settore 59) sanita' di Frosinone e provincia:
uffici:
1) medicina di base del territorio, farmaceutica, inquinamenti;
2) attivita' tecnico - strumentali comuni e materie delegate, invalidi civili;
3) attivita' amministrative.
Ufficio veterinario provinciale (igiene, vigilanza ed ispezione sugli alimenti di origine animale, profilassi, polizia veterinaria, assistenza zooiatrica).
Settore 60) sanita' di Rieti e provincia:
uffici:
1) medicina di base del territorio, farmaceutica, inquinamenti;
2) attivita' tecnico - strumentali comuni e materie delegate, invalidi civili;
3) attivita' amministrative.
Ufficio veterinario provinciale (igiene, vigilanza ed ispezione sugli alimenti di origine animale, profilassi, polizia veterinaria, assistenza zooiatrica).
Settore 61) sanita' di Viterbo e provincia:
uffici:
1) medicina di base del territorio;
2) attivita' tecnico - strumentali comuni e materie delegate,invalidi civili;
3) attivita' amministrative.
Ufficio veterinario provinciale (igiene, vigilanza ed ispezione sugli alimenti di origine animale, profilassi, polizia veterinaria, assistenza zooiatrica).


Art. 3

Il riassunto delle tabelle " A " e " B " annesse alla legge regionale 26 agosto 1978, n. 48, e' sostituito dal seguente:
TABELLA " A ":
Consiglio regionale settori 3 uffici 15 (di cui 2 autonomi) Giunta regionale settori 45 uffici 201 Comitato e sezioni di controllo settori nessuno uffici 14 totali: settori 48; uffici 230.
TABELLA " B ":
Settori 16 uffici 62 Complessivamente: 64 settori 292 uffici.


Art. 4

All' articolo unico della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 12 concernente: " Determinazione delle competenze e delle funzioni dei settori operativi dell' amministrazione regionale centrale e decentrata, del Consiglio regionale e degli organi di controllo " sono apportate le seguenti modificazioni:
Alla lettera A), Consiglio regionale, il punto n. 1 e' sostituito dal seguente:
1) Settore segreteria del Consiglio.
Tratta gli affari relativi ai compiti istituzionali del Consiglio regionale ed in particolare provvede:
- alla ricezione, classificazione e conservazione delle proposte di legge e deliberazione nonche' degli atti ad esse relativi ed all' esame preliminare delle medesime per l' accertamento dei requisiti di ricevibilita';
- al servizio di segreteria della Conferenza dei capigruppo, della Giunta per il regolamento e della Giunta delle elezioni;
- all' istruzione degli atti da sottoporre all' esame del Consiglio regionale e all' inoltro ai consiglieri della relativa documentazione;
- alla ricezione, classificazione e conservazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni e agli adempimenti conseguenti alla loro presentazione;
- agli adempimenti necessari per la convocazione del Consiglio regionale;
- alla redazione dei verbali delle sedute consiliari;
- al coordinamento formale dei testi dei provvedimenti del Consiglio regionale;
- alla cura e conservazione dei provvedimenti legislativi, amministrativi e degli altri atti approvati dal Consiglio regionale;
- ai rapporti con il Commissario di Governo e con la Commissione di controllo ed alla predisposizione dei chiarimenti da questa ultima eventualmente richiesti in ordine ai provvedimenti amministrativi consiliari soggetti a controllo da elaborare in collaborazione con il competente assessorato, da inviare all' organo di controllo previo esame della Commissione consiliare permanente;
- al contenzioso elettorale;
- alla ripresa stenografica delle sedute consiliari;
- alla revisione e pubblicazione dei resoconti stenografici;
- alla soddisfazione di esigenze di ripresa stenografica di particolari sedute di commissione o di convegni su disposizioni dell' Ufficio di Presidenza;
- agli adempimenti connessi all' assegnazione delle proposte di legge e di deliberazione e degli altri atti alle Commissioni consiliari permanenti, alla cura del repertorio degli atti deferiti all' esame delle Commissioni stesse;
- agli adempimenti connessi alle esigenze di coordinamento delle Commissioni consiliari permanenti;
- agli adempimenti necessari per la convocazione delle Commissioni consiliari;
- al reperimento di tutti i dati giuridici, tecnici e documentali relativi agli argomenti all' ordine del giorno delle Commissioni consiliari al fine di mettere in grado i commissari di conoscere e valutare ogni aspetto delle questioni;
- al coordinamento formale del testo delle proposte di legge e di deliberazione approvate dalle Commissioni;
- alla redazione dei verbali e dei resoconti sommari delle sedute delle Commissioni;
- agli adempimenti conseguenti alle decisioni adottate dalle Commissioni;
- a predisporre per ogni proposta di legge o di deliberazione una relazione in ordine alla legittimita' costituzionale ed alla tecnica legislativa;
- a seguire, dal punto di vista della tecnica legislativa e della legittimita' costituzionale, l' " iter " di ogni proposta di legge esprimendo pareri sulle eventuali modifiche apportate ai testi;
- a seguire, dal punto di vista giuridico, l' " iter " delle proposte di deliberazione;
- a fornire pareri giuridici su richiesta dell' Ufficio di Presidenza, dei consiglieri e degli uffici del Consiglio nonche' assistenza tecnico - giuridica agli organismi in cui si articola il Consiglio regionale ed ai soggetti titolari di iniziativa legislativa ed amministrativa;
- ad effettuare studi e ricerche di carattere giuridico;
- alle questioni concernenti le Comunita' Europee e gli altri organismi sopranazionali ed internazionali;
-all' esame, in relazione alle direttive comunitarie, delle proposte di legge e di deliberazione che concernono materie cui le Comunita' sono interessate;
-ai rapporti del Consiglio regionale con gli organismi comunitari;
- al servizio di segreteria del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo e a coadiuvare il comitato stesso nello svolgimento dei propri compiti istituzionali; si articola in sei uffici:
- ufficio lavori Consiglio;
- ufficio resocontazione;
- ufficio Commissioni consiliari;
- ufficio legislativo;
- ufficio questioni concernenti le Comunita' Europee e gli altri organismi sopranazionali ed internazionali;
- ufficio segreteria del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo.
Alla lettera A, Consiglio regionale, punto n. 2, settore " Segreteria dell' Ufficio di Presidenza ", le parole " ai rapporti con la Comunita' Economica Europea " sono soppresse; la denominazione dell' ufficio " Stampa, pubbliche relazioni, RAI-TV " e' sostituita da " Stampa, pubbliche relazioni e informazioni ".
Alla lettera B, Giunta regionale, punto n. 4, alle competenze e funzioni del settore " Affari giuridici e legali " sono aggiunte le seguenti: " Cura la tenuta ed il coordinamento del contenzioso amministrativo ". Gli uffici in cui si articola il medesimo settore sono sostituiti dai seguenti:
1) legislativo;
2) legale;
3) contenzioso.
Alla lettera B, Giunta regionale, punto n. 5, settore " Coordinamento, programmazione e pianificazione ", gli uffici in cui si articola il settore sono sostituiti dai seguenti:
1) coordinamento, predisposizione del piano programmatico;
2) pianificazione territoriale;
3) rapporti fra piano regionale e piani di enti sub regionali;
4) parchi regionali e riserve naturali;
5) statistiche regionali.
Alla lettera B, Giunta regionale, punto n. 7, settore " Bilancio e ragioneria ", gli uffici in cui si articola il settore sono sostituiti dai seguenti cosi' denominati:
1) bilancio di previsione;
2) rendiconto consuntivo;
3) conto consolidato regionale;
4) gestione contabile entrate;
5) adempimenti contabili (registrazione impegni, ordinazione della spesa, contabilita' e rilevazioni periodiche) relativi ai servizi di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
6) adempimenti contabili (registrazione impegni, ordinazione della spesa, contabilita' e rilevazioni periodiche) relativi ai servizi di cui al titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
7) adempimenti contabili (registrazione impegni, ordinazione della spesa, contabilita' e rilevazioni periodiche) relativi ai servizi di cui al titolo quarto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
8) adempimenti contabili (registrazione impegni, ordinazione della spesa, contabilita' e rilevazioni periodiche) relativi ai servizi di cui al titolo quinto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
9) riscontro e vigilanza sui servizi di tesoreria e contabilita' generale di cassa.
Alla lettera B, Giunta regionale, punto n. 8, settore " Finanze e tributi ", gli uffici in cui si articola il settore sono sostituiti dai seguenti:
1) tributi regionali;
2) finanze;
3) recuperi e vigilanza tributaria;
4) tributi passivi.
Alla lettera B, Giunta regionale, punto n. 9, settore " Demanio, provveditorato e contenzioso ", la denominazione del settore e' sostituita dalla seguente: " Settore demanio e patrimonio "; la competenza " cura la tenuta ed il coordinamento del contenzioso " e' soppressa. Gli uffici in cui si articola il settore sono sostituiti dai seguenti:
1) demanio;
2) patrimonio;
3) servizio tecnico e progettazioni;
4) manutenzione e servizi vari.
Alla lettera B, Giunta regionale, punto n. 14, settore " Stato giuridico del personale " la denominazione " Liquidazione acconti di pensione ed indennita' di fine servizio, rapporti finanziari con gli enti " dell' ufficio n. 5 e' sostituita con la seguente:
" 5) acconti di pensione e indennita' di fine servizio, rapporti finanziari con gli enti ".
Alla lettera B, Giunta regionale, punto n. 21, settore " Normative di progettazione ed organizzazione in materia di opere e lavori pubblici ", la denominazione " tecnologie normative tecniche di progettazione documentazione " dell' ufficio n. 1 e' sostituita dalla seguente:
" 1) tecnologie e normative tecniche ". Alla lettera B, Giunta regionale, punto n. 26, settore " Diritto allo studio ", la denominazione " Distretti scolastici ed organi collegiali della scuola " dell' ufficio n. 2 e' sostituita con la seguente:
" 2) rapporti con i distretti scolastici e con gli organi collegiali della scuola ".
Alla lettera B, Giunta regionale, punto n. 27, settore " Formazione professionale ", dopo l' elencazione degli uffici aggiungere:
" NB - I centri professionali non compresi tra gli uffici elencati vengono denominati unita' operative, non aventi valore di ufficio ".
Alla lettera B, Giunta regionale, punto n. 28, settore " Beni e attivita' culturali ", la competenza " Segreteria del comitato regionale RAI - TV " e' soppressa.
Alla lettera B, Giunta regionale, punto n. 31, settore " Affari amministrativi relativi alla pianificazione comunale ", le denominazioni degli uffici n. 1 e n. 2 sono sostituite dalle seguenti:
" 1) affari amministrativi, pianificazione comunale, relativi ai comuni delle province di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone ";
" 2) affari amministrativi, pianificazione comunale, relativi ai comuni della provincia di Roma ".
Alla lettera B, Giunta regionale, punto n. 35, settore " Promozione attivita' turistiche, turismo sociale, sport, tempo libero, problemi della gioventu' ", l' indicazione delle competenze e degli uffici annessi e' sostituita come segue:
" Cura il turismo e le attivita' promozionali del turismo; iniziative per il turismo sociale e agriturismo; iniziative per i problemi della balneazione, il turismo nautico ed il turismo costiero marittimo, lacuale e fluviale; programmazione di strutture per il tempo libero ed iniziative sportive; promozione della pratica sportiva popolare e dilettantistica; formazione di centri sportivi polivalenti; sviluppo dell' associazionismo sportivo e ricreativo ".
Detto settore si articola in 4 uffici cosi' denominati:
1) promozione ed informazione turistica;
2) promozione ed interventi per lo sport, tempo libero, problemi della gioventu';
3) promozione ed interventi sul turismo sociale;
4) turismo costiero marittimo, lacuale e fluviale, turismo nautico, problemi della balneazione ". Alla lettera E, " Strutture del comitato e delle sezioni di controllo ", la frase " Sezione controllo atti enti locali province del Lazio " e' sostituita dalla seguente " Sezione controllo atti enti locali provincia di Roma ".
Alla lettera F 1, " Amministrazione regionale decentrata lavori pubblici ", le denominazioni dei settori n. 48 e n. 51 sono rispettivamente sostituite dalle seguenti:
" 48) Settore opere e lavori pubblici di Frosinone con annessi quattro uffici ".
" 51) Settore opere e lavori pubblici di Cassino (e comuni rientranti nel comprensorio di competenza dell' ex sezione autonoma del genio civile di Cassino) ".
Alla lettera F2, " Agricoltura, foreste, caccia e pesca ", il punto n. 55, settore di Latina e provincia, e' sostituito dal seguente:
" 55) Settore di Latina e provincia con annessi quattro uffici:
1) tecnico - produttivo ed attivita' tecnico - strumentali comuni;
2) infrastrutture e servizi sociali;
3) foreste, caccia e pesca;
4) azienda forestale di Sabaudia ".
Alla lettera F 3, " Sanita' - medico provinciale ", la denominazione " attivita' amministrative " dell' ufficio n. 4 del settore n. 57, " Sanita' di Roma e provincia ", e' sostituita con la seguente:
" 4) attivita' tecnico - strumentali comuni e attivita' amministrative ".
Alla lettera F 3, " Sanita' - medico provinciale ", la denominazione " Medicina di base del territorio " dell' ufficio n. 1 del settore n. 58 " Sanita' di Latina e provincia " e' sostituita con la seguente: " Medicina di base del territorio, farmaceutica, inquinamenti ".


Art. 5

Il primo comma dell' art. 12 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11, e' cosi' sostituito: " Per il periodo in cui verranno svolte funzioni di coordinamento, anche provvisoriamente, verra' corrisposta una indennita' di funzione mensile non pensionabile, con i criteri e le misure gia' stabiliti dai commi 11 e 12 del testo originario dell' art. 51 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, cosi' come sostituito dalla successiva legge regionale 29 maggio 1973, n. 21 ".


Art. 6

La tabella riportata al primo comma dell' art. 14 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11, e' sostituita dalla seguente:
- qualifica funzionario direttivo n. 899 - qualifica collaboratore n. 1511
- qualifica assistente n. 1281
- qualifica ausiliario specializzato n. 113
- qualifica ausiliario qualificato n. 275
- qualifica ausiliario n. 10
Totale n. 4089


Art. 7

Gli elenchi dei profili professionali per ciascuna qualifica funzionale riportati al primo comma dell' art. 15 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11, sono sostituiti dai seguenti:
a) qualifica funzionale: funzionario direttivo (articolo 41 della legge regionale n. 20 del 29 maggio 1973):
1) funzionario amministrativo;
2) funzionario procuratore legale ed avvocato;
3) funzionario esperto in diritto parlamentare e tecnica legislativa;
4) funzionario esperto in consulenze giuridiche;
5) funzionario esperto in scienze economiche e finanziarie;
6) funzionario esperto in scienze statistiche, demografiche e attuariali;
7) funzionario esperto in materie tributarie;
8) funzionario programmatore - analista di sistemi o di procedure addetto ai centri elettronici;
9) funzionario esperto bibliotecario;
10) funzionario esperto in revisione di resoconti consiliari;
11) funzionario esperto in scienze turistiche;
12) funzionario esperto in scienze agrarie;
13) funzionario esperto in scienze forestali;
14) funzionario esperto in lingue estere;
15) funzionario giornalista;
16) funzionario ingegnere;
17) funzionario architetto;
18) funzionario geologo;
19) funzionario medico;
20) funzionario veterinario;
21) funzionario biologo;
22) funzionario farmacista;
23) funzionario chimico;
24) funzionario sociologo;
25) funzionario psicologo;
26) funzionario insegnante;
27) funzionario stenografo d' aula;
28) esperto in archivistica;
b) qualifica funzionale: collaboratore (art. 42 della legge regionale n. 20 del 29 maggio 1973):
1) collaboratore amministrativo;
2) collaboratore contabile;
3) collaboratore tecnico specializzato;
4) collaboratore geometra;
5) collaboratore disegnatore;
6) collaboratore perito minerario;
7) collaboratore specializzato in attivita' turistiche;
8) collaboratore assistente rurale;
9) collaboratore perito agrario;
10) collaboratore stenografo;
11) collaboratore insegnante;
12) collaboratore per assistenza socio - sanitaria;
13) collaboratore igienico - sanitario;
14) collaboratore specializzato in statistica;
15) collaboratore operatore di centro elettronico;
16) collaboratore specializzato in programmazione meccanografica;
c) qualifica funzionale: assistente (art. 43 della legge regionale n. 20 del 29 maggio 1973):
1) assistente amministrativo;
2) assistente dattilografo;
3) assistente stenodattilografo;
4) assistente perforatore - verificatore meccanografico;
5) assistente archivista;
6) assistente meccanografo;
7) assistente istruttore;
8) assistente edile;
9) assistente disegnatore edile;
10) assistente specializzato in impianti elettrici;
11) assistente tecnico agricolo - forestale;
12) assistente operatore di impianti elettronici d' aula;
13) assistente operatore di impianti di fotoriproduzioni;
14) assistente tipografo;
15) assistente centralinista;
16) assistente autista - meccanico;
17) assistente per attivita' paramediche;
18) assistente sanitario specializzato in vigilanza;
d) qualifica funzionale: ausiliario specializzato (articolo 44 della legge regionale n. 20 del 29 maggio 1973):
1) ausiliario commesso d' aula;
2) ausiliario autista;
3) ausiliario aiuto tipografo;
4) ausiliario idraulico;
5) ausiliario elettricista;
6) ausiliario falegname;
7) ausiliario muratore;
8) ausiliario specializzato agricolo - forestale;
9) ausiliario custode;
10) ausiliario addetto ai centri di formazione professionale;
e) qualifica funzionale: ausiliario qualificato (articolo 45 della legge regionale n. 20 del 29 maggio 1973, come modificato dalla legge regionale n. 17 del 20 febbraio 1974):
1) ausiliario commesso;
2) ausiliario qualificato agricolo - forestale;
f) qualifica funzionale: ausiliario (art. 46 della legge regionale n. 20 del 29 maggio 1973):
1) addetto alle pulizie ed ai traslochi.


Art. 8

Il secondo comma dell' art. 16 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11, e' cosi' sostituito: " Il riconoscimento e l' attribuzione di ciascun profilo professionale, nell' ambito delle stesse qualifiche funzionali, saranno determinati con deliberazione della Giunta regionale, sentiti il consiglio del personale, le organizzazioni sindacali e la competente Commissione consiliare permanente, sulla base della specificita' delle mansioni svolte, dei titoli di studio, dei requisiti e della qualificazione professionale posseduta, fatta eccezione per le professioni per le quali sono richiesti titoli di studio ed abilitazioni specifiche ".

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.