L.R. 18 Settembre 1979, n. 72 |
Modificazioni alle LR 26-8-1978 N.48 concernente: " Modificazione dei settori e del numero degli uffici costituenti le strutture regionali ", 5-2-1979 N.11 concernente: " ordinamento delle strutture regionali organico e profili professionali modifiche alla LR 29-5-1973 N.20 ",e 5-2-1979 N.12 concernente: " Determinazione delle competenze e delle funzioni dei settori operativi dell'amministrazione regionale centrale e decentrata del consiglio regionale e degli organi di controllo ".
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Art. 1 Alla tabella A allegata alla legge regionale 26 agosto 1978, n. 48, concernente l' individuazione dei settori e del numero degli uffici costituenti le strutture regionali, sono apportate le seguenti modificazioni: Alla lettera A I, Consiglio regionale, settore n. 1, " Segreteria del Consiglio ", gli uffici in cui si articola il settore sono sostituiti dai seguenti: 1) lavori del Consiglio regionale; 2) resocontazione; 3) commissioni consiliari; 4) legislativo; 5) questioni concernenti le comunita' europee e gli altri organismi sopranazionali e internazionali; 6) segreteria del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo; Alla lettera A I, Consiglio regionale, settore n. 2, " Segreteria dell' Ufficio di Presidenza ", la denominazione dell' ufficio n. 3 " Stampa, pubbliche relazioni, RAI-TV " e' sostituita dalla seguente " Stampa, pubbliche relazioni e informazioni ". Alla lettera A I, Consiglio regionale, le denominazioni degli uffici autonomi del Consiglio regionale sono sostituite dalle seguenti: 1) ufficio autonomo collegio dei revisori dei conti; 2) ufficio autonomo previdenza e solidarieta' Consiglieri regionali. Alla lettera A II, Giunta regionale, settore n. 4, " Affari giuridici e legali ", gli uffici in cui si articola il settore sono sostituiti dai seguenti: 1) legislativo; 2) legale; 3) contenzioso. Alla lettera A II, Giunta regionale, gli uffici in cui si articola il settore n. 5, " Coordinamento, programmazione e pianificazione ", sono sostituiti dai seguenti: 1) coordinamento, predisposizione del piano programmatico; 2) pianificazione territoriale; 3) rapporti fra piano regionale e piani di enti sub regionali; 4) parchi regionali e riserve naturali; 5) statistiche regionali. Alla lettera A II, Giunta regionale, settore n. 7, " Bilancio e ragioneria ", gli uffici in cui si articola il settore sono sostituiti dai seguenti: 1) bilancio di previsione; 2) rendiconto consuntivo; 3) conto consolidato regionale; 4) gestione contabile entrate; 5) adempimenti contabili (registrazione impegni, ordinazione della spesa, contabilita' e rilevazioni periodiche) relativi ai servizi di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 6) adempimenti contabili (registrazione impegni, ordinazione della spesa, contabilita' e rilevazioni periodiche) relativi ai servizi di cui al titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 7) adempimenti contabili (registrazione impegni, ordinazione della spesa, contabilita' e rilevazioni periodiche) relativi ai servizi di cui al titolo quarto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 8) adempimenti contabili (registrazione impegni, ordinazione della spesa, contabilita' e rilevazioni periodiche) relativi ai servizi di cui al titolo quinto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 9) riscontro e vigilanza sui servizi di tesoreria e contabilita' generale di cassa. Alla lettera A II, Giunta regionale, gli uffici in cui si articola il settore n. 8, " Finanze e tributi ", sono sostituiti dai seguenti: 1) tributi regionali; 2) finanze; 3) recuperi e vigilanza tributaria; 4) tributi passivi. Alla lettera A II, Giunta regionale, settore n. 9, " Demanio e patrimonio ", l' ufficio n. 3, " Contenzioso amministrativo ", e' soppresso. Alla lettera A II, Giunta regionale, settore n. 14, " Stato giuridico ", gli uffici in cui si articola il settore sono sostituiti dai seguenti: 1) stato giuridico; 2) mobilita' del personale, matricola e statistica, istruttoria e contenzioso; 3) ufficio stralcio inquadramento del personale; 4) accertamento e diritto prestazioni di quiescenza e previdenza, riscatti, cessioni di stipendio; 5) acconti di pensione e indennita' di fine servizio, rapporti finanziari con gli enti. Alla lettera A II, Giunta regionale, settore n. 15 " Trattamento economico ", gli uffici costituenti il settore sono sostituiti dai seguenti: 1) trattamento stipendiale, indennita' di coordinamento e lavoro straordinario; 2) missioni e indennita' di trasferimento; 3) conguagli stipendiali e di lavoro straordinario; 4) rimborsi a terzi. Alla lettera A II, Giunta regionale, gli uffici in cui si articola il settore n. 21, " Normative di progettazione e organizzazione in materia di opere e lavori pubblici ", sono sostituiti dai seguenti: 1) tecnologie e normative tecniche; 2) programmi e coordinamento finanziario; 3) documentazione; 4) segreteria della seconda sezione del comitato tecnico consultivo regionale per l' urbanistica, l' assetto del territorio, i lavori pubblici ed infrastrutture. Alla lettera A II, Giunta regionale, gli uffici in cui si articola il settore n. 26, " Diritto allo studio ", sono sostituiti dai seguenti: 1) scuole materne ed asili nido; 2) rapporti con i distretti scolastici e gli organi collegiali della scuola; 3) assistenza scolastica; 4) servizi psicopedagogici; 5) educazione permanente degli adulti ed iniziative per l' aggiornamento e la qualificazione degli operatori scolastici; 6) diritto allo studio per gli studenti universitari Alla lettera A II, Giunta regionale, gli uffici in cui si articola il settore n. 31, " Affari amministrativi relativi alla pianificazione comunale ", sono sostituiti dai seguenti: 1) affari amministrativi, pianificazione comunale, relativi ai comuni delle province di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone; 2) affari amministrativi, pianificazione comunale, relativi ai comuni della provincia di Roma; 3) segreteria della prima sezione del comitato tecnico consultivo regionale per l' urbanistica, l' assetto del territorio, i lavori pubblici ed infrastrutture. Alla lettera A II, Giunta regionale, gli uffici in cui si articola il settore n. 35, " Promozione ed attivita' turistiche, turismo sociale, sport, tempo libero, problemi della gioventu' ", sono sostituiti dai seguenti: 1) promozione ed informazione turistica; 2) promozione ed interventi per lo sport, tempo libero, problemi della gioventu'; 3) promozione ed interventi sul turismo sociale; 4) turismo costiero, marittimo, lacuale e fluviale, turismo nautico, problemi della balneazione. Alla lettera A V, gli uffici annessi sono sostituiti dai seguenti: - comitato di controllo province del Lazio 1) lavori comitato 2) tecnico - strumentale e statistica - sezione di controllo atti comune di Roma 1) lavori sezione 2) tecnico - strumentale e statistica - sezione di controllo atti enti locali provincia di Roma 1) lavori sezione 2) tecnico - strumentale e statistica - sezione controllo atti enti locali provincia di Viterbo 1) lavori sezione 2) tecnico - strumentale e statistica - sezione controllo atti enti locali provincia di Rieti 1) lavori sezione 2) tecnico - strumentale e statistica - sezione controllo atti enti locali provincia di Latina 1) lavori sezione 2) tecnico - strumentale e statistica - sezione controllo atti enti locali provincia di Frosinone 1) lavori sezione 2) tecnico - strumentale e statistica Art. 2 Alla tabella B, " Amministrazione regionale decentrata ", allegata alla legge regionale 26 agosto 1978, n. 48, concernente l' individuazione dei settori e del numero degli uffici costituenti le strutture regionali, sono apportate le seguenti modificazioni: - i settori e gli uffici compresi sotto la lettera B I " Opere e lavori pubblici " sono sostituiti dai seguenti: Settore 46) opere e lavori pubblici di Roma e provincia: uffici: 1) ambiente; 2) sistemi infrastrutturali; 3) edilizia sociale; 4) attivita' tecnico - strumentali comuni. Settore 47) opere e lavori pubblici di Latina e provincia: uffici: 1) ambiente; 2) sistemi infrastrutturali; 3) edilizia sociale; 4) attivita' tecnico - strumentali comuni. Settore 48) opere e lavori pubblici di Frosinone: uffici: 1) ambiente; 2) sistemi infrastrutturali; 3) edilizia sociale; 4) attivita' tecnico - strumentali comuni. Settore 49) opere e lavori pubblici di Rieti e provincia: uffici: 1) ambiente; 2) sistemi infrastrutturali; 3) edilizia sociale; 4) attivita' tecnico - strumentali comuni. Settore 50) opere e lavori pubblici di Viterbo e provincia: uffici: 1) ambiente; 2) sistemi infrastrutturali; 3) edilizia sociale; 4) attivita' tecnico - strumentali comuni. Settore 51) opere e lavori pubblici di Cassino (e comuni rientranti nel comprensorio di competenza dell' ex sezione autonoma del genio civile di Cassino): uffici: 1) ambiente; 2) sistemi infrastrutturali; 3) edilizia sociale; 4) attivita' tecnico - strumentali comuni. I settori e gli uffici compresi sotto la lettera B II " Agricoltura, foreste, caccia e pesca " sono sostituiti dai seguenti: Settore 52) agricoltura, foreste, caccia e pesca di Roma e provincia: uffici: 1) produzione agricola; 2) infrastrutture e servizi sociali; 3) foreste, caccia e pesca; 4) attivita' tecnico - strumentali comuni. Settore 53) agricoltura, foreste, caccia e pesca di Frosinone e provincia: uffici: 1) tecnico - produttivo ed attivita' tecnico - strumentali comuni; 2) infrastrutture e servizi sociali; 3) foreste, caccia e pesca. Settore 54) agricoltura, foreste, caccia e pesca di Viterbo e provincia: uffici: 1) tecnico - produttivo ed attivita' tecnico - strumentali comuni; 2) infrastrutture e servizi sociali; 3) foreste, caccia e pesca. Settore 55) agricoltura, foreste, caccia e pesca di Latina e provincia: uffici: 1) tecnico - produttivo ed attivita' tecnico - strumentali comuni; 2) infrastrutture e servizi sociali; 3) foreste, caccia e pesca; 4) azienda forestale di Sabaudia. Settore 56) agricoltura, foreste, caccia e pesca di Rieti e provincia: uffici: 1) tecnico - produttivo ed attivita' tecnico - strumentali comuni; 2) infrastrutture e servizi sociali; 3) foreste, caccia e pesca. NB - Gli attuali uffici agricoli di zona vengono trasformati in unita' operative, non aventi valore di ufficio e alle dirette dipendenze di ciascun settore delle varie provincie del Lazio. I settori e gli uffici compresi sotto la lettera B III " Sanita', medico e veterinario provinciale " sono sostituiti dai seguenti: Settore 57) sanita' di Roma e provincia: uffici: 1) medicina di base del territorio e farmaceutica, prestazioni di cura e riabilitazione; 2) igiene, vigilanza e prevenzione; 3) assistenza, invalidi civili, handicappati e ambulatori; 4) attivita' tecnico - strumentali comuni e attivita' amministrative. Ufficio veterinario provinciale (igiene, vigilanza ed ispezione sugli alimenti di origine animale, profilassi, polizia veterinaria, assistenza zooiatrica). Settore 58) sanita' di Latina e provincia: uffici: 1) medicina di base del territorio, farmaceutica, inquinamenti; 2) attivita' tecnico - strumentali comuni e materie delegate, invalidi civili; 3) attivita' amministrative. Ufficio veterinario provinciale (igiene, vigilanza ed ispezione sugli alimenti di origine animale, profilassi, polizia veterinaria, assistenza zooiatrica). Settore 59) sanita' di Frosinone e provincia: uffici: 1) medicina di base del territorio, farmaceutica, inquinamenti; 2) attivita' tecnico - strumentali comuni e materie delegate, invalidi civili; 3) attivita' amministrative. Ufficio veterinario provinciale (igiene, vigilanza ed ispezione sugli alimenti di origine animale, profilassi, polizia veterinaria, assistenza zooiatrica). Settore 60) sanita' di Rieti e provincia: uffici: 1) medicina di base del territorio, farmaceutica, inquinamenti; 2) attivita' tecnico - strumentali comuni e materie delegate, invalidi civili; 3) attivita' amministrative. Ufficio veterinario provinciale (igiene, vigilanza ed ispezione sugli alimenti di origine animale, profilassi, polizia veterinaria, assistenza zooiatrica). Settore 61) sanita' di Viterbo e provincia: uffici: 1) medicina di base del territorio; 2) attivita' tecnico - strumentali comuni e materie delegate,invalidi civili; 3) attivita' amministrative. Ufficio veterinario provinciale (igiene, vigilanza ed ispezione sugli alimenti di origine animale, profilassi, polizia veterinaria, assistenza zooiatrica). Art. 3 Il riassunto delle tabelle " A " e " B " annesse alla legge regionale 26 agosto 1978, n. 48, e' sostituito dal seguente: TABELLA " A ": Consiglio regionale settori 3 uffici 15 (di cui 2 autonomi) Giunta regionale settori 45 uffici 201 Comitato e sezioni di controllo settori nessuno uffici 14 totali: settori 48; uffici 230. TABELLA " B ": Settori 16 uffici 62 Complessivamente: 64 settori 292 uffici. Art. 4 All' articolo unico della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 12 concernente: " Determinazione delle competenze e delle funzioni dei settori operativi dell' amministrazione regionale centrale e decentrata, del Consiglio regionale e degli organi di controllo " sono apportate le seguenti modificazioni: Alla lettera A), Consiglio regionale, il punto n. 1 e' sostituito dal seguente: 1) Settore segreteria del Consiglio. Tratta gli affari relativi ai compiti istituzionali del Consiglio regionale ed in particolare provvede: - alla ricezione, classificazione e conservazione delle proposte di legge e deliberazione nonche' degli atti ad esse relativi ed all' esame preliminare delle medesime per l' accertamento dei requisiti di ricevibilita'; - al servizio di segreteria della Conferenza dei capigruppo, della Giunta per il regolamento e della Giunta delle elezioni; - all' istruzione degli atti da sottoporre all' esame del Consiglio regionale e all' inoltro ai consiglieri della relativa documentazione; - alla ricezione, classificazione e conservazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni e agli adempimenti conseguenti alla loro presentazione; - agli adempimenti necessari per la convocazione del Consiglio regionale; - alla redazione dei verbali delle sedute consiliari; - al coordinamento formale dei testi dei provvedimenti del Consiglio regionale; - alla cura e conservazione dei provvedimenti legislativi, amministrativi e degli altri atti approvati dal Consiglio regionale; - ai rapporti con il Commissario di Governo e con la Commissione di controllo ed alla predisposizione dei chiarimenti da questa ultima eventualmente richiesti in ordine ai provvedimenti amministrativi consiliari soggetti a controllo da elaborare in collaborazione con il competente assessorato, da inviare all' organo di controllo previo esame della Commissione consiliare permanente; - al contenzioso elettorale; - alla ripresa stenografica delle sedute consiliari; - alla revisione e pubblicazione dei resoconti stenografici; - alla soddisfazione di esigenze di ripresa stenografica di particolari sedute di commissione o di convegni su disposizioni dell' Ufficio di Presidenza; - agli adempimenti connessi all' assegnazione delle proposte di legge e di deliberazione e degli altri atti alle Commissioni consiliari permanenti, alla cura del repertorio degli atti deferiti all' esame delle Commissioni stesse; - agli adempimenti connessi alle esigenze di coordinamento delle Commissioni consiliari permanenti; - agli adempimenti necessari per la convocazione delle Commissioni consiliari; - al reperimento di tutti i dati giuridici, tecnici e documentali relativi agli argomenti all' ordine del giorno delle Commissioni consiliari al fine di mettere in grado i commissari di conoscere e valutare ogni aspetto delle questioni; - al coordinamento formale del testo delle proposte di legge e di deliberazione approvate dalle Commissioni; - alla redazione dei verbali e dei resoconti sommari delle sedute delle Commissioni; - agli adempimenti conseguenti alle decisioni adottate dalle Commissioni; - a predisporre per ogni proposta di legge o di deliberazione una relazione in ordine alla legittimita' costituzionale ed alla tecnica legislativa; - a seguire, dal punto di vista della tecnica legislativa e della legittimita' costituzionale, l' " iter " di ogni proposta di legge esprimendo pareri sulle eventuali modifiche apportate ai testi; - a seguire, dal punto di vista giuridico, l' " iter " delle proposte di deliberazione; - a fornire pareri giuridici su richiesta dell' Ufficio di Presidenza, dei consiglieri e degli uffici del Consiglio nonche' assistenza tecnico - giuridica agli organismi in cui si articola il Consiglio regionale ed ai soggetti titolari di iniziativa legislativa ed amministrativa; - ad effettuare studi e ricerche di carattere giuridico; - alle questioni concernenti le Comunita' Europee e gli altri organismi sopranazionali ed internazionali; -all' esame, in relazione alle direttive comunitarie, delle proposte di legge e di deliberazione che concernono materie cui le Comunita' sono interessate; -ai rapporti del Consiglio regionale con gli organismi comunitari; - al servizio di segreteria del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo e a coadiuvare il comitato stesso nello svolgimento dei propri compiti istituzionali; si articola in sei uffici: - ufficio lavori Consiglio; - ufficio resocontazione; - ufficio Commissioni consiliari; - ufficio legislativo; - ufficio questioni concernenti le Comunita' Europee e gli altri organismi sopranazionali ed internazionali; - ufficio segreteria del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo. Alla lettera A, Consiglio regionale, punto n. 2, settore " Segreteria dell' Ufficio di Presidenza ", le parole " ai rapporti con la Comunita' Economica Europea " sono soppresse; la denominazione dell' ufficio " Stampa, pubbliche relazioni, RAI-TV " e' sostituita da " Stampa, pubbliche relazioni e informazioni ". Alla lettera B, Giunta regionale, punto n. 4, alle competenze e funzioni del settore " Affari giuridici e legali " sono aggiunte le seguenti: " Cura la tenuta ed il coordinamento del contenzioso amministrativo ". Gli uffici in cui si articola il medesimo settore sono sostituiti dai seguenti: 1) legislativo; 2) legale; 3) contenzioso. Alla lettera B, Giunta regionale, punto n. 5, settore " Coordinamento, programmazione e pianificazione ", gli uffici in cui si articola il settore sono sostituiti dai seguenti: 1) coordinamento, predisposizione del piano programmatico; 2) pianificazione territoriale; 3) rapporti fra piano regionale e piani di enti sub regionali; 4) parchi regionali e riserve naturali; 5) statistiche regionali. Alla lettera B, Giunta regionale, punto n. 7, settore " Bilancio e ragioneria ", gli uffici in cui si articola il settore sono sostituiti dai seguenti cosi' denominati: 1) bilancio di previsione; 2) rendiconto consuntivo; 3) conto consolidato regionale; 4) gestione contabile entrate; 5) adempimenti contabili (registrazione impegni, ordinazione della spesa, contabilita' e rilevazioni periodiche) relativi ai servizi di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 6) adempimenti contabili (registrazione impegni, ordinazione della spesa, contabilita' e rilevazioni periodiche) relativi ai servizi di cui al titolo terzo del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 7) adempimenti contabili (registrazione impegni, ordinazione della spesa, contabilita' e rilevazioni periodiche) relativi ai servizi di cui al titolo quarto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 8) adempimenti contabili (registrazione impegni, ordinazione della spesa, contabilita' e rilevazioni periodiche) relativi ai servizi di cui al titolo quinto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 9) riscontro e vigilanza sui servizi di tesoreria e contabilita' generale di cassa. Alla lettera B, Giunta regionale, punto n. 8, settore " Finanze e tributi ", gli uffici in cui si articola il settore sono sostituiti dai seguenti: 1) tributi regionali; 2) finanze; 3) recuperi e vigilanza tributaria; 4) tributi passivi. Alla lettera B, Giunta regionale, punto n. 9, settore " Demanio, provveditorato e contenzioso ", la denominazione del settore e' sostituita dalla seguente: " Settore demanio e patrimonio "; la competenza " cura la tenuta ed il coordinamento del contenzioso " e' soppressa. Gli uffici in cui si articola il settore sono sostituiti dai seguenti: 1) demanio; 2) patrimonio; 3) servizio tecnico e progettazioni; 4) manutenzione e servizi vari. Alla lettera B, Giunta regionale, punto n. 14, settore " Stato giuridico del personale " la denominazione " Liquidazione acconti di pensione ed indennita' di fine servizio, rapporti finanziari con gli enti " dell' ufficio n. 5 e' sostituita con la seguente: " 5) acconti di pensione e indennita' di fine servizio, rapporti finanziari con gli enti ". Alla lettera B, Giunta regionale, punto n. 21, settore " Normative di progettazione ed organizzazione in materia di opere e lavori pubblici ", la denominazione " tecnologie normative tecniche di progettazione documentazione " dell' ufficio n. 1 e' sostituita dalla seguente: " 1) tecnologie e normative tecniche ". Alla lettera B, Giunta regionale, punto n. 26, settore " Diritto allo studio ", la denominazione " Distretti scolastici ed organi collegiali della scuola " dell' ufficio n. 2 e' sostituita con la seguente: " 2) rapporti con i distretti scolastici e con gli organi collegiali della scuola ". Alla lettera B, Giunta regionale, punto n. 27, settore " Formazione professionale ", dopo l' elencazione degli uffici aggiungere: " NB - I centri professionali non compresi tra gli uffici elencati vengono denominati unita' operative, non aventi valore di ufficio ". Alla lettera B, Giunta regionale, punto n. 28, settore " Beni e attivita' culturali ", la competenza " Segreteria del comitato regionale RAI - TV " e' soppressa. Alla lettera B, Giunta regionale, punto n. 31, settore " Affari amministrativi relativi alla pianificazione comunale ", le denominazioni degli uffici n. 1 e n. 2 sono sostituite dalle seguenti: " 1) affari amministrativi, pianificazione comunale, relativi ai comuni delle province di Viterbo, Rieti, Latina e Frosinone "; " 2) affari amministrativi, pianificazione comunale, relativi ai comuni della provincia di Roma ". Alla lettera B, Giunta regionale, punto n. 35, settore " Promozione attivita' turistiche, turismo sociale, sport, tempo libero, problemi della gioventu' ", l' indicazione delle competenze e degli uffici annessi e' sostituita come segue: " Cura il turismo e le attivita' promozionali del turismo; iniziative per il turismo sociale e agriturismo; iniziative per i problemi della balneazione, il turismo nautico ed il turismo costiero marittimo, lacuale e fluviale; programmazione di strutture per il tempo libero ed iniziative sportive; promozione della pratica sportiva popolare e dilettantistica; formazione di centri sportivi polivalenti; sviluppo dell' associazionismo sportivo e ricreativo ". Detto settore si articola in 4 uffici cosi' denominati: 1) promozione ed informazione turistica; 2) promozione ed interventi per lo sport, tempo libero, problemi della gioventu'; 3) promozione ed interventi sul turismo sociale; 4) turismo costiero marittimo, lacuale e fluviale, turismo nautico, problemi della balneazione ". Alla lettera E, " Strutture del comitato e delle sezioni di controllo ", la frase " Sezione controllo atti enti locali province del Lazio " e' sostituita dalla seguente " Sezione controllo atti enti locali provincia di Roma ". Alla lettera F 1, " Amministrazione regionale decentrata lavori pubblici ", le denominazioni dei settori n. 48 e n. 51 sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: " 48) Settore opere e lavori pubblici di Frosinone con annessi quattro uffici ". " 51) Settore opere e lavori pubblici di Cassino (e comuni rientranti nel comprensorio di competenza dell' ex sezione autonoma del genio civile di Cassino) ". Alla lettera F2, " Agricoltura, foreste, caccia e pesca ", il punto n. 55, settore di Latina e provincia, e' sostituito dal seguente: " 55) Settore di Latina e provincia con annessi quattro uffici: 1) tecnico - produttivo ed attivita' tecnico - strumentali comuni; 2) infrastrutture e servizi sociali; 3) foreste, caccia e pesca; 4) azienda forestale di Sabaudia ". Alla lettera F 3, " Sanita' - medico provinciale ", la denominazione " attivita' amministrative " dell' ufficio n. 4 del settore n. 57, " Sanita' di Roma e provincia ", e' sostituita con la seguente: " 4) attivita' tecnico - strumentali comuni e attivita' amministrative ". Alla lettera F 3, " Sanita' - medico provinciale ", la denominazione " Medicina di base del territorio " dell' ufficio n. 1 del settore n. 58 " Sanita' di Latina e provincia " e' sostituita con la seguente: " Medicina di base del territorio, farmaceutica, inquinamenti ". Art. 5 Il primo comma dell' art. 12 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11, e' cosi' sostituito: " Per il periodo in cui verranno svolte funzioni di coordinamento, anche provvisoriamente, verra' corrisposta una indennita' di funzione mensile non pensionabile, con i criteri e le misure gia' stabiliti dai commi 11 e 12 del testo originario dell' art. 51 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, cosi' come sostituito dalla successiva legge regionale 29 maggio 1973, n. 21 ". Art. 6 La tabella riportata al primo comma dell' art. 14 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11, e' sostituita dalla seguente: - qualifica funzionario direttivo n. 899 - qualifica collaboratore n. 1511 - qualifica assistente n. 1281 - qualifica ausiliario specializzato n. 113 - qualifica ausiliario qualificato n. 275 - qualifica ausiliario n. 10 Totale n. 4089 Art. 7 Gli elenchi dei profili professionali per ciascuna qualifica funzionale riportati al primo comma dell' art. 15 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11, sono sostituiti dai seguenti: a) qualifica funzionale: funzionario direttivo (articolo 41 della legge regionale n. 20 del 29 maggio 1973): 1) funzionario amministrativo; 2) funzionario procuratore legale ed avvocato; 3) funzionario esperto in diritto parlamentare e tecnica legislativa; 4) funzionario esperto in consulenze giuridiche; 5) funzionario esperto in scienze economiche e finanziarie; 6) funzionario esperto in scienze statistiche, demografiche e attuariali; 7) funzionario esperto in materie tributarie; 8) funzionario programmatore - analista di sistemi o di procedure addetto ai centri elettronici; 9) funzionario esperto bibliotecario; 10) funzionario esperto in revisione di resoconti consiliari; 11) funzionario esperto in scienze turistiche; 12) funzionario esperto in scienze agrarie; 13) funzionario esperto in scienze forestali; 14) funzionario esperto in lingue estere; 15) funzionario giornalista; 16) funzionario ingegnere; 17) funzionario architetto; 18) funzionario geologo; 19) funzionario medico; 20) funzionario veterinario; 21) funzionario biologo; 22) funzionario farmacista; 23) funzionario chimico; 24) funzionario sociologo; 25) funzionario psicologo; 26) funzionario insegnante; 27) funzionario stenografo d' aula; 28) esperto in archivistica; b) qualifica funzionale: collaboratore (art. 42 della legge regionale n. 20 del 29 maggio 1973): 1) collaboratore amministrativo; 2) collaboratore contabile; 3) collaboratore tecnico specializzato; 4) collaboratore geometra; 5) collaboratore disegnatore; 6) collaboratore perito minerario; 7) collaboratore specializzato in attivita' turistiche; 8) collaboratore assistente rurale; 9) collaboratore perito agrario; 10) collaboratore stenografo; 11) collaboratore insegnante; 12) collaboratore per assistenza socio - sanitaria; 13) collaboratore igienico - sanitario; 14) collaboratore specializzato in statistica; 15) collaboratore operatore di centro elettronico; 16) collaboratore specializzato in programmazione meccanografica; c) qualifica funzionale: assistente (art. 43 della legge regionale n. 20 del 29 maggio 1973): 1) assistente amministrativo; 2) assistente dattilografo; 3) assistente stenodattilografo; 4) assistente perforatore - verificatore meccanografico; 5) assistente archivista; 6) assistente meccanografo; 7) assistente istruttore; 8) assistente edile; 9) assistente disegnatore edile; 10) assistente specializzato in impianti elettrici; 11) assistente tecnico agricolo - forestale; 12) assistente operatore di impianti elettronici d' aula; 13) assistente operatore di impianti di fotoriproduzioni; 14) assistente tipografo; 15) assistente centralinista; 16) assistente autista - meccanico; 17) assistente per attivita' paramediche; 18) assistente sanitario specializzato in vigilanza; d) qualifica funzionale: ausiliario specializzato (articolo 44 della legge regionale n. 20 del 29 maggio 1973): 1) ausiliario commesso d' aula; 2) ausiliario autista; 3) ausiliario aiuto tipografo; 4) ausiliario idraulico; 5) ausiliario elettricista; 6) ausiliario falegname; 7) ausiliario muratore; 8) ausiliario specializzato agricolo - forestale; 9) ausiliario custode; 10) ausiliario addetto ai centri di formazione professionale; e) qualifica funzionale: ausiliario qualificato (articolo 45 della legge regionale n. 20 del 29 maggio 1973, come modificato dalla legge regionale n. 17 del 20 febbraio 1974): 1) ausiliario commesso; 2) ausiliario qualificato agricolo - forestale; f) qualifica funzionale: ausiliario (art. 46 della legge regionale n. 20 del 29 maggio 1973): 1) addetto alle pulizie ed ai traslochi. Art. 8 Il secondo comma dell' art. 16 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11, e' cosi' sostituito: " Il riconoscimento e l' attribuzione di ciascun profilo professionale, nell' ambito delle stesse qualifiche funzionali, saranno determinati con deliberazione della Giunta regionale, sentiti il consiglio del personale, le organizzazioni sindacali e la competente Commissione consiliare permanente, sulla base della specificita' delle mansioni svolte, dei titoli di studio, dei requisiti e della qualificazione professionale posseduta, fatta eccezione per le professioni per le quali sono richiesti titoli di studio ed abilitazioni specifiche ". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |