Norme di attuazione del programma integrato mediterraneo (PIM) per la Regione Lazio (1) (2)

Numero della legge: 45
Data: 30 agosto 1991
Numero BUR: 27
Data BUR: 30/09/1991

L.R. 30 Agosto 1991, n. 45
Norme di attuazione del programma integrato mediterraneo (PIM) per la Regione Lazio (1) (2)


  [ Capo I
Norme generali



Art. 1
(Attuazione del programma integrato mediterraneo)

1. Il programma integrato mediterraneo per la Regione Lazio, di seguito denominato PIM, di cui al regolamento CEE n. 2088/85, approvato dalla commissione della Comunità europea con decisione del 5 ottobre 1988 (COM 88/1833), viene posto in attuazione.

2. Il PIM si articola in cinque sottoprogrammi composti da varie misure. Ogni misura si specifica in progetti ed azioni d'intervento.

3. La Regione Lazio, quale autorità responsabile dell'attuazione del PIM, adotta i necessari provvedimenti con le modalità fissate dalla presente legge e nel rispetto delle disposizioni contenute nel contratto di programma, sottoscritto il 7 ottobre 1988 dai rappresentanti della commissione della Comunità europea, del Governo della Repubblica italiana e della Regione Lazio.


Art. 2
(Istruttoria dei progetti e delle azioni d'intervento)

1. L'istruttoria dei progetti e delle azioni d'intervento inseriti nelle singole misure che compongono i sottoprogrammi numeri 1, 2, 3 e 4 del PIM è curata dai responsabili delle misure stesse, avvalendosi delle strutture, degli enti, delle aziende e delle società regionali competenti in materia.

2. L'istruttoria è effettuata con le modalità indicate nel capo II della presente legge, anche in deroga alla normativa relativa alle specifiche materie.

3. Esaurita l'istruttoria, i progetti e le azioni d'intervento, con i relativi schemi di provvedimenti predisposti dalle strutture competenti, sono trasmessi dai responsabili delle singole misure al responsabile del sottoprogramma di cui fanno parte le misure stesse, il quale redige una motivata relazione evidenziando, ove occorra, le iniziative tecnico-amministrative e finanziarie per l'esecuzione.


Art. 3
(Approvazione dei progetti e delle azioni d'intervento)

1. I progetti e le azioni d'intervento, istruiti ai sensi del precedente art. 2, sono sottoposti dall'Assessore regionale, competente per materia, alla Giunta regionale, che li approva con propria deliberazione.


Art. 4
(Individuazione dei beneficiari, delle opere e della localizzazione dei progetti e delle azioni d'intervento)

1. I progetti e le azioni d'intervento relativamente ai quali siano già stati individuati i beneficiari, le opere e la localizzazione vengono direttamente istruiti ed approvati ai sensi dei precedenti artt. 2 e 3.

2. Per i progetti e le azioni d'intervento relativamente ai quali gli elementi sopraindicati sono ancora da individuare, la Giunta regionale, con apposita deliberazione, impartisce direttive ai responsabili dei sottoprogrammi, fissando termini e modalità per tale individuazione nel rispetto delle previsioni contenute nella misura in cui gli stessi sono inseriti. Definita l'individuazione, si procede all'istruttoria e all'approvazione a norma degli artt. 2 e 3 della presente legge.


Art. 5
(Realizzazione dei progetti e delle azioni d'intervento)

1. Per la realizzazione dei progetti e delle azioni d'intervento, inseriti nelle singole misure che compongono i sottoprogrammi numeri 1, 2, 3 e 4 del PIM, si seguono le modalità indicate nel capo II della presente legge, anche in deroga alla normativa relativa alle specifiche materie.

2. Lo stato di realizzazione dei progetti e delle azioni d'intervento è comunicato dai responsabili delle singole misure al responsabile del sottoprogramma di cui fanno parte le misure stesse per gli adempimenti previsti nel contratto di programma menzionato al terzo comma del precedente art. 1.


Art. 6
(Gestione del sottoprogramma n. 5)

1. La gestione del sottoprogramma n. 5 del PIM è coordinata dal responsabile del sottoprogramma stesso ed è curata dai responsabili delle singole misure che lo compongono, sulla base delle direttive impartite dal comitato amministrativo ai sensi dell'art. 5 del contratto di programma di cui al terzo comma del precedente art. 1.

2. Con deliberazione della Giunta regionale vengono autorizzate aperture di credito sui capitoli del bilancio annuale di previsione numeri 25501, 25504, 25507, 25510, 25513, 25516, 25519, 25522, 25525 e 25528 a favore del funzionario regionale segretario del comitato amministrativo di cui al primo comma del presente articolo, ai sensi e con le procedure previste dall'art. 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e nei limiti degli stanziamenti inseriti negli stessi capitoli in deroga al limite per ciascuna apertura di credito fissato dal quinto comma dell'art. 30 della citata legge regionale.


Art. 7
(Supporto di assistenza da parte di soggetti specializzati)

1. La Giunta regionale, qualora si verifichino particolari e motivate esigenze, può, per le attività di assistenza e supporto inerenti o connesse all'attuazione del PIM, avvalersi delle prestazioni di soggetti specializzati alle condizioni e con le modalità fissate in apposite convenzioni, nel rispetto della normativa vigente ed a valere sulle disponibilità iscritte nell'apposito capitolo dei bilanci regionali.


Art. 8
(Nucleo di coordinamento tecnico-operativo di attuazione del PIM)

1. Al fine di assicurare il necessario coordinamento tecnico-operativo degli interventi previsti nel PIM ed al fine di formulare proposte per la soluzione di problemi, anche di natura finanziaria, connessi con l'attuazione degli interventi medesimi, è istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale il "nucleo di coordinamento tecnico-operativo di attuazione del PIM", cos' composto:
a) Presidente della Giunta regionale o dirigente del settore regionale "rapporti con le comunità europee ed organismi internazionali - coordinamento fondi e strumenti finanziari europei" da lui delegato, che lo presiede;
b) responsabili di sottoprogrammi;
c) dirigente del settore regionale "bilancio" o funzionario con qualifica dirigenziale del settore stesso;
d) dirigente del settore regionale "ragioneria" o funzionario con qualifica dirigenziale del settore stesso;
e) dirigente del settore regionale "programmazione dello sviluppo economico ed osservatorio della spesa" o funzionario con qualifica dirigenziale del settore stesso.

2. Sono chiamati a far parte del nucleo, di volta in volta, i responsabili delle misure nel cui ambito rientrano i progetti e le azioni d'intervento da trattare, nonchè i funzionari regionali dei settori interessati alle materie in esame.

3. Il nucleo è convocato dal presidente anche su richiesta di uno o più responsabili dei sottoprogrammi.

4. La segreteria del nucleo è assicurata dall'ufficio "coordinamento programmi integrati e FERS fuori quota" del settore regionale "rapporti con la comunità europea ed organismi internazionali - coordinamento fondi e strumenti finanziari europei".


Art. 9
(Anticipazioni)

1. Le anticipazioni previste dall'art. 10, punto 7, del contratto di programma di cui al precedente art. 1 a favore dei beneficiari privati, devono essere garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa.

2. L'onere per il rilascio della garanzia di cui al precedente comma è a carico della Regione che vi provvede nei limiti dello stanziamento che sarà iscritto in appositi capitoli dei bilanci regionali.


Art. 10
(Norma finanziaria)

1. Alla quantificazione della spesa derivante dall'approvazione della presente legge, sia in ordine del cofinanziamento comunitario che al finanziamento nazionale (quota a carico del bilancio dello Stato, quota a carico del bilancio regionale), si provvede sulla base delle assegnazioni che saranno deliberate dai competenti organi dello Stato, da iscrivere nei bilanci di competenza dei relativi esercizi finanziari.


Capo II
Norme procedurali speciali per l'attuazione del PIM

Art. 11
(Attuazione delle misure che compongono il sottoprogramma n. 1: "Trasformazione delle strutture agricole del PIM")

1. Per l'istruttoria e la realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento inseriti nelle misure che compongono il sottoprogramma n. 1 del PIM "Trasformazione delle strutture agricole", si seguono le procedure di cui agli allegati, che fanno parte integrante della presente legge, a fianco di ciascuna misura indicati:
----------------------------------------------------------------
Allegato
Misura numero
----------------------------------------------------------------
1.1 - Miglioramento genetico............................ 1
1.2 - Zootecnia......................................... 2
1.3 - Nocciolicoltura e castanicoltura.................. 3
1.4 - Florovivaismo con energia geotermica.............. 4
1.5 - Aziende faunistiche............................... 5
1.6 - Rimboschimento.................................... 6
1.7 - Servizi sviluppo agricoltura...................... 7
1.8 - Sistema agro-alimentare........................... 8
1.9 - Infrastrutture rurali............................. 9
1.10 - Formazione........................................ 10


Art. 12
(Attuazione delle misure che compongono il sottoprogramma n. 2: "Consolidamento dell'artigianato e della PMI")

1. Per l'istruttoria e la realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento inseriti nelle misure che compongono il sottoprogramma n. 2 del PIM "Consolidamento dell'artigianato e della PMI", si seguono le procedure di cui agli allegati, che fanno parte integrante della presente legge, a fianco di ciascuna misura indicati:

----------------------------------------------------------------
Allegato
Misura numero --------------------------------------------------------------
2.1 - Imprese........................................... 11
2.2 - Risorse capitale a rischio........................ 12
2.3 - Aiuti per servizi reali a pagamento............... 13
2.4 - Aree attrezzate in zona Ismez..................... 14
2.5 - Formazione - vedi sottoprogramma n. 1............. 10
2.6 - Prestiti per investimenti......................... 15


Art. 13
(Attuazione delle misure che compongono il sottoprogramma n. 3: "Itinerari turistici (fuori area Ismez)")

1. Per l'istruttoria e la realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento inseriti nelle misure che compongono il sottoprogramma n. 3 del PIM "Itinerari turistici (fuori area Ismez)", si seguono le procedure di cui agli allegati, che fanno parte integrante della presente legge, a fianco di ciascuna misura indicati:
----------------------------------------------------------------
Allegato
Misura numero
----------------------------------------------------------------
3.1 - Strutture extralberghiere pubbliche............... 16
3.2 - Strutture alberghiere private..................... 17
3.3 - Termalismo pubblico............................... 18
3.4 - Termalismo privato................................ 19
3.5 - Sistemazione percorsi turistici................... 20
3.6 - Parchi naturali................................... 21
3.7 - Valorizzazione patrimonio storico-artistico....... 22
3.8 - Formazione - vedi sottoprogramma n. 1............. 10


Art. 14
(Attuazione delle misure che compongono il sottoprogramma n. 4: "Itinerari turistici (in area Ismez)")

1. Per l'istruttoria e la realizzazione dei progetti e delle azioni di intervento inseriti nelle misure che compongono il sottoprogramma n. 4 del PIM "Itinerari turistici (in area Ismez)", si seguono le procedure di cui agli allegati, che fanno parte integrante della presente legge, a fianco di ciascuna misura indicati:
----------------------------------------------------------------
Allegato
Misura numero
----------------------------------------------------------------
4.1 - Strutture extralberghiere pubbliche -
vedi sottoprogramma n. 3.......................... 16
4.2 - Strutture alberghiere private - vedi
sottoprogramma n. 3............................... 17
4.3 - Sistemazione percorsi turistici - vedi
sottoprogramma n. 3............................... 20
4.4 - Valorizzazione patrimonio storico-artistico
vedi sottoprogramma n. 3.......................... 22
4.5 - Formazione - vedi sottoprogramma n. 1............. 10


Allegati:



Omissis.]





Note:

(1) Pubblicata sul BUR 30 agosto 1991, n. 27


(2) Legge abrogata dal numero 61) dell'allegato B alla legge regionale 20 giugno 2017, n. 6










Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.