Contributo della Regione Lazio a favore dell'archivio storico di Montecassino. (1)

Numero della legge: 50
Data: 23 settembre 1991
Numero BUR: 28
Data BUR: 10/10/1991

L.R. 23 Settembre 1991, n. 50
Contributo della Regione Lazio a favore dell'archivio storico di Montecassino. (1)


Art. 1

1. La Regione concede all'Abbazia di Montecassino per l'archivio storico un contributo annuo per incoraggiare e sostenere lo svolgimento delle sue attività scientifiche e didattiche, e la conservazione e catalogazione del suo patrimonio bibliografico, le sue iniziative editoriali, rivolte alla promozione degli studi nel campo delle discipline storiche con particolare attenzione alle ricerche di storia locale per il Basso Lazio.


Art. 2

1. Il contributo di cui al precedente articolo viene erogato in un'unica soluzione entro il 31 maggio di ogni anno.

2. L'ente beneficiario è tenuto a presentare alla Giunta regionale e all'Assessorato alla cultura alla fine di ogni esercizio, una dettagliata relazione sull'impiego del contributo, sull'attività svolta, e sui programmi da svolgere nell'anno successivo, in mancanza di detto adempimento non si procederà allo stanziamento per l'anno successivo.


Art. 3

1. Per l'anno 1991 il contributo di cui al precedente art. 1 viene erogato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ente beneficiario entro novanta giorni dalla erogazione deve presentare la relazione di cui al secondo comma del precedente art. 2.


Art. 4 (2)

1. Il contributo di cui al precedente art. 1 è stabilito in lire 100 milioni per il 1991.

2. Per gli anni successivi l'entità del contributo, non inferiore a lire 120 milioni, sarà definita con le leggi di approvazione del bilancio regionale, sulla base di una verifica dell'attività svolta dall'istituto.

3. Le spese derivanti dall'attuazione della presente legge per il 1991, graveranno sul capitolo n. 16227, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 denominato: "Contributi della Regione Lazio a favore dell'Abbazia di Montecassino per l'archivio storico" con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa di lire 100 milioni.

4. All'onere conseguente si farà fronte mediante riduzione di pari importo, per competenza e cassa, dello stanziamento iscritto in bilancio, al capitolo n. 31001 della spesa.


Art. 5

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.





Note:

(1) Pubblicata sul Bollettinio ufficiale della Regione 10 ottobre 1991, n. 28.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 11 gennaio 1992, n. 2 (S.S. n. 3)

(2) Dal 1°gennaio 2012 agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con il capitolo di spesa G23900

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.