L.R. 05 Gennaio 1976, n. 1 |
Modifica dell' art. 2 della legge 11 giugno 1975, n. 61 concernente utilizzazione dei fondi regionali per il completamento delle opere di edilizia ospedaliera.
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ARTICOLO UNICO L' art. 2 della legge 11- 6- 75, n. 61, e' sostituito dal seguente: << Per il completamento di opere di edilizia ospedaliera comprese nei programmi approvati ai sensi della legge 30- 5- 1965, n. 574 e successive modificazioni ed integrazioni, la Regione e' autorizzata a concedere, anche per la parte eccedente il costo dell' opera previsto nei programmi statali, contributi costanti trentacinquennali nella misura pari a quella occorrente al totale ammortamento dei relativi mutui compresi gli oneri per le spese ed interessi. Gli enti beneficiari del suddetto contributo, per la contrazione del mutuo, debbono comunque prioritariamente rivolgersi alla Cassa DDPP ed in via subordinata agli altri Istituti di Credito che dovranno all' uopo essere indicati dalla Regione >>. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 5 gennaio 1976 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 29 dicembre 1975. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |