Modalit… per la gestione unitaria a livello provinciale dei rapporti economici con le farmacie per la erogazione dell'assi- stenza farmaceutica.(1)

Numero della legge: 53
Data: 23 settembre 1991
Numero BUR: 8
Data BUR: 10/10/1991

L.R. 23 Settembre 1991, n. 53
Modalit… per la gestione unitaria a livello provinciale dei rapporti economici con le farmacie per la erogazione dell'assi- stenza farmaceutica.(1)


Art. 1

1. Al fine di unificare e razionalizzare i sistemi di rilevazione e controllo sulle prescrizioni farmaceutiche, in armonia con quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge del 30 ottobre 1987, n. 443 convertito nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, in ordine alla gestione unitaria a livello provinciale dei rapporti economici con le farmacie, per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le unità sanitarie locali aventi sede nei capoluoghi di provincia e per la provincia di Roma l'unità sanitaria locale RM/4 provvedono direttamente alla liquidazione ed al pagamento dei crediti spettanti alle farmacie pubbliche e private dell'intero rispettivo territorio provinciale, nell'interesse e per conto delle correlative unità sanitarie locali, fermo restando l'esercizio della funzione di controllo da parte di queste ultime sulle spese farmaceutiche.


Art. 2

1. La Giunta regionale in sede di riparto tra le unità sanitarie locali della quota a destinazione indistinta del fondo sanitario nazionale, parte corrente, attribuita alla Regione Lazio, provvede all'assegnazione alle unità sanitarie locali FR/4, LT/3, RM/4, RI/1 e VT/3 delle risorse da destinare al pagamento delle farmacie convenzionate nel territorio regionale.

2. Le spese sostenute dalle unità sanitarie locali succitate per i pagamenti effettuati a favore delle convenzionate sono assunte, per quanto di competenza, nei bilanci delle singole unità sanitarie locali a consuntivo.


Art. 3

1. Ogni farmacia consegna, con le modalità e nei termini fissati nel vigente accordo nazionale triennale, approvato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le ricette e la distinta contabile riepilogativa al competente ufficio della unità sanitaria locale avente sede nel capoluogo della provincia di appartenenza e per quanto concerne la provincia di Roma l'unità sanitaria locale RM/4.

2. Le unità sanitarie locali effettuano, sulla base di adeguati flussi informativi sull'assistenza farmaceutica, i controlli tecnici-professionali tramite i rispettivi servizi farmaceutici e le rilevazioni statistiche ed epidemiologiche di propria competenza, sulle ricette spedite dalle farmacie site nel proprio territorio.

3. I risultati di tali controlli e rilevazioni vanno trasmessi trimestralmente all'Assessorato regionale alla sanità. Le unità sanitarie locali aventi sede nei capoluoghi di provincia e per la provincia di Roma l'unità sanitaria locale RM/4 rimettono mensilmente all'Assessorato medesimo i dati contabili.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per la sanità con proprio atto deliberativo disciplina i rapporti fra le unità sanitarie locali delegate alla liquidazione ed al pagamento dei crediti spettanti alle farmacie convenzionate e le singole unità sanitarie locali comprese nel territorio delle rispettive province per quanto concerne lo svolgimento delle operazioni finalizzate al controllo della spesa farmaceutica.





Note:

(1) Pubblicata sul BUR 10 ottobre 1991, n. 28.
Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 11 gennaio 1992, n. 2 (S.S. n. 3).

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.