Disciplina regionale della caccia per l'annata venatoria 1973-1974.

Numero della legge: 26
Data: 13 luglio 1973
Numero BUR: 19
Data BUR: 20/07/1973

L.R. 13 Luglio 1973, n. 26
Disciplina regionale della caccia per l'annata venatoria 1973-1974.




Art. 1

Ai fini della tutela dell'agricoltura e della selvaggina stanziale protetta, tutto il territorio della Regione e' soggetto a regime di caccia controllata. L'esercizio venatorio e' gratuito.


Art. 2

Tutti i titolari di licenza di caccia possono praticare l' esercizio venatorio nel territorio della Regione a parita' di diritti e di doveri, osservando le condizioni stabilite sia dalla presente legge che dalle disposizioni legislative vigenti in materia.


Art. 3

L'esercizio venatorio della selvaggina stanziale protetta e' consentito limitatamente ai giorni di martedi' giovedi' sabato e domenica, oltre che in tutti gli altri giorni riconosciuti festivi per legge.


Art. 4

Per ogni giornata di caccia e' consentito ad ogni singolo cacciatore l'abbattimento di selvaggina stanziale protetta (lepre, fagiano, starna, ecc) nella misura massima di n. 3 capi di cui una sola lepre; per il cinghiale non e' prevista alcuna limitazione di capi.


Art. 5

Le limitazioni di tempo, di cui alla presente legge, sono estese anche a tutte le riserve di caccia ricadenti nella Regione.


Art. 6

Le zone di rifugio per la selvaggina, sia stanziale che migratoria, sono costituite dalle "zone di ripopolamente e di cattura", dalle "oasi" e "bandite" esistenti nel territorio regionale tabellate a tali effetti; esse rispondono, quanto alla superficie, alle disposizioni di legge.


Art. 7

Al fine di assicurare un ordinamento e disciplinato svolgimento dell'attivita' venatoria in regime di caccia controllata, la sorveglianza viene affidata alle guardie venatorie dei Comitati provinciali della caccia, alle guardie giurate volontarie delle Associazioni venatorie, al personale dipendente dalle Amministrazioni provinciali in possesso del decreto di guardia volontaria, oltre che dagli agenti dei vari corpi di polizia.


Art. 8

Il cacciatore che contravvenga alle disposizioni contenute nel presente regolamento verra' punito con l'ammenda da L. 40.000 a L. 100.000 previste dall'art. 12/bis del T.U. leggi sulla caccia, salva ed impregiudicata ogni altra sanzione prevista dallo stesso T.U.


Art. 9

La caccia alla selvaggina e' consentita dal 26 agosto 1973 al 1° gennaio 1974, salvo le seguenti eccezioni:
1) la caccia alla coturnice e' consentita dal 14 ottobre 1973;
2) la caccia al cinghiale ed ai maschi del cervo e del daino e' consentita dal 1° novembre 1973 al 31 gennaio 1974;
3) la caccia al capriolo maschio si chiude il 1° novembre 1973;
4) la caccia alla lepre, starna, coturnice e pernice rossa si chiude il 25 novembre 1973;
5) la caccia al fringuello, germano e folaga e' consentita fino al 28 febbraio 1974; al colombaccio, colombella, storno, tordo, bottaccio, tordo sassello, cesena, alaudidi, passeri, corvi, cornacchie, gazza, ghiandaia, palmipedi e trampolieri fino al 31 marzo 1974.


Art. 10

E' fatto divieto assoluto di caccia al tasso ed agli uccelli rapaci diurni e notturni.


Art. 11

Il Presidenti della Giunta regionale, sentiti i Comitati provinciali della caccia o su proposta degli stessi e sentito il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna, puo' limitare o vietare l'esercizio venatorio in zone determinate, nei casi ove ricorra la necessita' di proteggere la selvaggina per insufficiente consistenza faunistica, sopravvenuta per particolari condizioni stagionali e climatiche o per malattie ed altre calamita'.


Art. 12

Il Presidente dei Comitati provinciali della caccia, previa deliberazione del Comitato, pubblicano entro il 1° luglio 1973 il calendario venatorio della provincia, relativo all'intera annata venatoria.


Art. 13

Per la protezione e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali ed al fine di assicurare un efficiente servizio di vigilanza per la prevenzione e repressione di reati venatori, soprattutto nei territori sottratti al libero esercizio della caccia (oasi di protezione e di rifugio della fauna e di zone di ripopolamento e cattura) viene prevista una spesa di L. 150.000.000.
La Giunta regionale provvede alla ripartizione ed assegnazione di tale somma in favore dei Comitati provinciali della caccia e delle Associazioni venatorie, sentita la Commissione competente. Tale ripartizione ed assegnazione viene effettuata dalla Giunta stessa, sulla base dell'importanza faunistica e delle zone sottratte al libero esercizio venatorio che necessita di particolare vigilanza.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte mediante storno di pari importo dal capitale 2981, della parte "spesa" del bilancio regionale per l'anno 1973, al capitolo 1760 cosi' denominato "Contributi da erogare ai Comitati provinciali della caccia, alle Associazioni venatorie ed alle Amministrazioni provinciali al fine di assicurare un ordinato e disciplinato svolgimento dell'attivita' venatoria in regime di caccia controllata (legge regionale 13 luglio 1973, n. 26)" e che viene iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1973 al Titolo I, Sezione VI, Rubrica n. 11, Categoria IV. Ai sensi del comma precedente di provvede come segue:
1)Capitolo 2981 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso
a) partita che si riduce:
interventi in agricoltura = - 150.000.000
2) Capitolo 1963 - Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, interventi in agricoltura: miglioramenti fondiari e difesa dell' ambiente naturale
a) partita che si aggiunge:
interventi in agricoltura per tutela agricoltura e selvaggina stanziale protetta = + 150.000.000.


Art. 14

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, 3° comma della Costituzione e dell'art. 31, ultimo comma dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.