L.R. 03 Giugno 1994, n. 16 (1) |
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1994 (articolo 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17).
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Art. 1 1. Relativamente all'anno finanziario 1994 il finanziamento delle leggi regionali indicate nell'allegato "A" (omissis) è autorizzato nella misura indicata nel medesimo quadro e con le prescrizioni, nei casi in cui ricorrono, indicate a margine delle stesse. Art. 2 1. Agli effetti degli adempimenti attribuiti agli enti locali ai sensi dell'art. 1 quater della legge 26 aprile 1983 n. 131 e successive modificazioni, la rappresentazione finanziaria delle autorizzazioni di spesa riconducibili al programma regionale di sviluppo è costituita dal bilancio pluriennale 1994/1996. Art. 3 1. Per l'attuazione delle disposizioni finanziarie previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è istituito, nell'ambito del settore finanze e tributi, l'ufficio denominato: "Contributi sanitari ed autofinanziamento regionale assistenza sanitaria". 2. Al predetto ufficio sono demandati in particolare gli adempimenti relativi all'acquisizione dei contributi e delle risorse di cui agli artt. 11, 12 e 13 del citato decreto legislativo. 3. Sono attribuite al settore 56 - Affari finanziari del Servizio sanitario nazionale - Ufficio I° - istituenda sezione 3^ "mobilità" sanitaria" le competenze previste dall'art. 12, lettere a), b), c), del suddetto decreto legislativo n. 502 del 1992. 4. Il Consiglio regionale con propria deliberazione provvederà ad individuare le altre competenze, nonchè a stabilire dotazione organica e mezzi di tale ufficio e relative sezioni. Art. 4 1. Attesa l'urgenza di impostare con rapidità una politica di rientro del disavanzo tendenziale della spesa sanitaria, tutti i provvedimenti attuativi della legge regionale 20 settembre 1993, n. 55, sono delegati alla competenza della Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quale provvede sentita la commissione consiliare permanente competente, che dovrà esprimersi entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione, trascorso tale termine, il parere della commissione si intende acquisito. Ai sensi dell'art. 8, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i parametri relativi alla dotazione media di posti letto ospedalieri per acuti e per la riabilitazione di cui all'allegato n. 2, i parametri relativi alla dotazione media di posti letto ospedalieri per acuti e per la riabilitazione di cui all'allegato n. 2 della legge regionale n. 55 del 1993 sono così modificati: n. 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie. Gli indici per discipline ospedaliere nell'ambito delle singole aree funzionali saranno, altresì, determinati dalla Giunta regionale nell'ambito dei predetti provvedimenti attuativi della legge regionale n. 55 del 1993. Tali provvedimenti dovranno comportare una riduzione complessiva della spesa ospedaliera non inferiore a L. 200 miliardi per l'esercizio 1994 rispetto al 1993. 2. In attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato da decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente che dovrà esprimersi entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione, provvede entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad emanare, con proprie deliberazioni, i provvedimenti concernenti: a) erogazione di prestazioni in forma indiretta; b) maggiorazione delle vigenti quote di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni sanitarie, ferma restando l'esclusione, per i soggetti esonerati dalla partecipazione stessa, in base a leggi nazionali; c) temporanea eliminazione delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale a domicilio; prestazioni fisioterapiche oltre due cicli l'anno, salvo documentate forme croniche; prestazioni di assistenza infermieristica e ostetrica a domicilio; prestazioni di ricovero ospedaliero in assistenza indiretta; d) aumento della quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni sanitarie, fatto salvo l'esonero totale per i farmaci salvavita; e) istituzione di un ticket per le prestazioni rese in pronto soccorso non seguito da ricovero ospedaliero; f) rideterminazione del fabbisogno di attività specialistiche convenzionate di cui al punto 2, art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in modo da conseguire una riduzione della spesa per il 1994 rispetto al 1993 di almeno il 25 per cento. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto degli orientamenti del Governo in materia, la Giunta regionale predispone e presenta, per l'approvazione, al Consiglio regionale le proposte di leggi regionali riguardanti: a) aumento dei contributi per il servizio sanitario nella misura massima prevista, da ripartire proporzionalmente tra datori di lavoro e lavoratori secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 1, lettera i) della legge 23 ottobre 1992, n. 421; b) aumento dei tributi regionali nella misura massima consentita secondo la medesima previsione della legge citata alla lettera a), al fine di assicurare la copertura delle quote di ammortamento dei mutui da contrarre per il ripianamento dei pregressi disavanzi della spesa sanitaria. Art. 5 1. Ad integrazione degli stanziamenti già iscritti in bilancio per l'attuazione del piano per l'edilizia sanitaria, è autorizzato il finanziamento, a carico della Regione, dell'intervento di cui al comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36, concernente la realizzazione della struttura sanitaria al servizio della facoltà di medicina della 2^ Università di Roma Tor Vergata, in ragione di L. 20 miliardi per ciascuna annualità del bilancio annuale e pluriennale 1994/1996, iscritti al cap. n. 32207. Art. 6 1. (Omissis) (2). 2. E' altresì confermata, per l'anno 1994 la disposizione di cui all'art. 5 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21 (3) (4). Art. 7 1. Al fine di ricondurre l'entità degli interventi regionali nell'ambito degli stanziamenti di spesa autorizzati con il bilancio di previsione 1994 relativamente ai capitoli di spesa, disciplinati sulla base di benefici commisurati ad una percentuale della spesa sostenuta dai richiedenti, la Giunta regionale in base alle domande accolte, è tenuta a determinare l'adeguamento delle misure delle provvidenze recate dalle leggi regionali istitutive degli interventi di cui ai medesimi capitoli, agli egffetti della conseguente determinazione dei contributi da erogare. Le predette entità percentuali delle misure saranno determinate in rapporto tra l'ammontare delle richieste contenute nelle domande pervenute e l'ammontare dello stanziamento di bilancio del competente capitolo. La misura del contributo come sopra determinato non potrà, in ogni caso, essere superiore all'entità massima del contributo previsto nella legge regionale istitutiva della provvidenza. Art. 8 1. La Regione è autorizzata a sottoscrivere un aumento del capitale sociale della FILAS S.p.a. finalizzato allo sviluppo delle attività istituzionali sulla base di un piano organico sul quale la Giunta regionale è tenuta ad esprimere la propria preventiva adesione. 2. La partecipazione della Regione all'aumento del capitale sociale della FILAS S.p.a., nel rispetto del mantenimento della sua composizione percentuale, è consentita fino alla concorrenza della somma di L. 5 miliardi, alla cui copertura si provvede, quanto a L. 2 miliardi con l'accantonamento disposto al capitolo n. 22160 del bilancio 1994 e, quanto a L. 3 miliardi mediante utilizzazione di apri importo dello stanziamento del fondo speciale già trasferito dalla Regione alla FILA S.p.a. ai sensi della legge regionale 3 luglio 1986, n. 24. Art. 9 1. In attesa dell'adozione della legge regionale di attuazione della normativa recata dalla legge quadro in materia di lavori pubblici, per l'affidamento delle opere e lavori pubblici di competenza regionale si procederà attraverso l'esperimento di apposite licitazioni private, anche in deroga a quanto previsto da leggi regionali. 2. I limiti di L. 1 miliardo 500 milioni di cui all'art. 11 della legge regionale 15 giugno 1989, n. 39, sono elevati a L. 3 miliardi. Art. 10 1. (Omissis) (5). 2. Per l'anno 1994, l'onere a carico della Regione per nuovi interventi è stabilito in L. 300 milioni. Art. 11 1. Lo stanziamento del cap. n. 21229 denominato: "Contributi all'ERSAL per le attività di cui all'art. 3 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10" di L. 10.250 milioni è destinato ad interventi strutturali organici nel settore agroalimentare e del florovivaismo. 2. Il programma operativo degli interventi viene predisposto dall'ERSAL in conformità con gli indirizzi di priorità per comparti produttivi e per aree territoriali definiti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente dell'agricoltura, nonchè in correlazione con gli interventi di diretta competenza regionale. Art. 12 1. L'art. 10 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, è abrogato. Art. 13 1. L'Assessorato all'agricoltura, ai fini della ripresa e dello sviluppo delle produzioni agrozootecniche laziali, è autorizzato per il triennio 1994/1996, a promuovere la commercializzazione in Italia e all'estero, nel rispetto delle norme statali, dei prodotti agricoli zootecnici compresi quelli derivanti dalla conservazione e trasformazione agroalimentare. Art. 14 1. L'erogazione della somma iscritta al cap. n. 42110 del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza pubblica, viene disposta dalla Giunta regionale sulla base delle seguenti modalità e criteri: a) una prima erogazione sarà pari all'ammontare dei finanziamenti ai comuni nell'anno 1993 per gli effetti della statuizione di cui all'art. 11 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 22, maggiorati del 5 per cento; b) una seconda erogazione ad esaurimento totale del fondo, sarà ripartita sulla base di programmi che riguardino il rifinanziamento di servizi già esistenti, l'istituzione di nuovi servizi, la riconversione e/o la trasformazione degli interventi socio-assistenziali nei confronti dei soggetti istituzionalizzati. 2. Per quanto riguarda i minori, dovranno essere prioritariamente finanziati i programmi riferiti all'applicazione della normativa statale vigente relativamente all'istituto dell'affidamento familiare. 3. In casi eccezionali è consentito un contributo aggiuntivo ai comuni che sostengono costi straordinari per soggetti istituzionalizzati nella comprovata ipotesi dell'impossibilità di trasformazione degli interventi socio-assistenziali a favore di tali soggetti. 4. L'erogazione di cui al comma 1, lettera b), sarà disposta sulla base di piani di intervento approvati dalla Giunta regionale che li formulerà tenuto presente le complessive esigenze finanziarie necessarie ad assicurare ai comuni la continuità dei servizi già avviati e la realizzazione di taluni nuovi, prendendo a base minima, per ciascun comune, la somma globale corrisposta con il piano dell'anno precedente, tenuto anche conto delle eventuali proposte delle amministrazioni provinciali in ordine alla realizzazione di programmi di interesse provinciale, promossi e coordinati in collaborazione con i comuni nel settore dei servizi sociali. 5. Con atti amministrativi la Regione fornirà alle amministrazioni provinciali indirizzi in ordine alle verifiche sullo stato e la realizzazione dei servizi socio-assistenziali dei comuni. Art. 15 1. Fra le opere da finanziare ai sensi della legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 è aggiunta la realizzazione della strada circonvallazione fra le strade provinciali Sublacense - Ospedale - Livata. Art. 16 1. Per la partecipazione a progetti e programmi di cooperazione della CEE con Paesi terzi, finanziati parzialmente con contribuzione comunitaria, sono istituiti appositi capitoli di bilancio di entrata e di spesa gestiti dall'Assessorato rapporti con la CEE e coordinamento fondi comunitari, settore 41, concernenti i coofinanziamenti di iniziative CEE di cooperazione tra amministrazioni locali e regionali dell'Europa e Paesi terzi. 2. La Regione, per la gestione e la realizzazione di programmi che presentano particolari complessità di gestione amministrativa e contabile, riguardando anche spese effettuate da enti locali e regionali degli altri paesi partecipanti al progetto, può avvalersi del BIC-Lazio, istituito con legge regionale n. 35 del 1990. Art. 17 1. Lo stanziamento iscritto al cap. n. 24111 è destinato al finanziamento, al comune di Roma, di un cantiere di scuola e lavoro ai sensi della legge regionale 25 maggio 1989, n. 31, nel quale utilizzare i lavoratori espulsi, per cessazione del beneficio previdenziale, dai progetti di pubblica utilità in corso concernenti la pulizia dei plessi scolastici e la custodia dei musei capitolini, per il periodo strettamente necessario alla costituzione di una società di servizio in grado di assorbire in occupazione stabile i suddetti lavoratori e comunque non superiore a quattro mesi decorrenti dal 1° aprile 1994. Art. 18 1. Sul cap. n. 44344, relativo alla legge regionale 20 marzo 1987, n. 27, viene stanziato l'importo di L. 1 miliardo destinato alla realizzazione del planetario in Roma. 2. In deroga a quanto stabilito negli artt. 1 e 2 della legge regionale n. 27 del 1987 lo stanziamento di cui al comma 1 viene utilizzato secondo i criteri, modalità e procedure stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Art. 19 1. Per assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle fasce frangivento appartenenti al demanio regionale ed affidate in gestione ai consorzi di bonifica con deliberazione del Consiglio regionale n. 331 del 12 marzo 1992 è istituito il capitolo di spesa n. 15115 denominato: "Spesa per la manutenzione delle fasce frangivento" con stanziamento, per l'esercizio finanziario 1994, di L. 300 milioni. 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le tipologie degli interventi e definite le relative modalità di esecuzione. Allegato "A": Omissis. Note: (1) Pubblicata sul BUR 10 giugno 1994, n. 16 (S.O. n. 3). Riprodotta sulla G.U. della Repubblica 25 marzo 1995, n. 12 (S.S. n. 3). (2) Comma abrogato dall'art. 19, comma, 7, lettera b) della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6. (3) Norma confermata dall'art. 3 della legge regionale 9 maggio 1995, n, 25, dall'art. 2 della legge regionale 20 maggio 1996, n. 16, dall'art. 2 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 e dall'art. 2 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 14. (4) L'art. 5 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21 così dispone: "5. 1. Sono confermate per l'anno 1993 le disposizione contenute negli articoli 4, 5, 7 ed 8 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36. 2. Il termine del 30 giugno fissato dalla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, e da altre leggi regionali ad essa successive, per gli adempimenti degli enti e dei soggetti privati al fine di ottenere benefici e provvidenze previsti dalla vigente legislazione regionale è anticipato al 31 maggio di ciascun anno". Gli articoli citati dispongono in materia di enti locali, agricoltura, sviluppo delle zone rurali in relazione all'obiettivo 5b del regolamento CEE n. 2052/88 e la delega alla Giunta della approvazione dei contratti e convenzioni stipulati in esecuzione di deliberazioni consiliari. (5) Sostituisce i commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 51. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |