L.R. 03 Ottobre 1984, n. 66 |
Finanziamento degli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali per il 1984 in attuazione della legge regionale 22 settembre 1982, n. 45.
|
(Pubblicata nel B.U. 10 ottobre 1984, n. 28, S.O. n. 1) Art. 1 (Variazione al bilancio regionaledi previsione per l' anno 1984) In relazione alle disposizioni recate dal decreto ministeriale 22 maggio 1984, n. 2671, concernenti la ripartizione, tra le Regioni, dell' ammontare dell' annualita' di stanziamento 1984 del fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali di cui al titolo terzo della legge 10 aprile 1981, n. 151, al bilancio di previsione per l' esercizio 1984 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa: Entrata: capitolo n. 01145 - quota per investimenti nel settore dei trasporti pubblici per il 1984 (articolo 11 legge 10 aprile 1981, n. 151) + L. 258.240.000 Uscita in aumento: Capitolo n. 09212 - Utilizzazione della quota di competenza dell' anno 1984 del fondo per l' attuazione del programma pluriennale di investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali (legge n. 151 del 1981) + L. 258.240.000 Art. 2 (Stanziamento, misura dei finanziamenti e piano di assegnazione dei finanziamenti stessi per l' anno 1984 ) Per l' esercizio 1984, lo stanziamento destinato al finanziamento degli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali in applicazione della legge regionale 22 settembre 1982, n. 45, e' determinato in complessive L. 82.994.240.000. Detto stanziamento e' costituito: a) quanto a L. 62.258.240.000, dalla quota del fondo per gli investimenti di cui al titolo III della legge 10 aprile 1981, n. 151, assegnata alla Regione Lazio per effetto delle norme di cui all' articolo 12 della legge stessa per l' anno 1984; b) quanto a L. 20.736.000.000, da apposito stanziamento disposto dalla Regione Lazio a carico del proprio bilancio. Per lo stesso esercizio 1984, le misure dei contributi da concedersi agli aventi titolo, ferme restando le finalita' e le condizioni indicate nell' articolo 6, secondo e quarto comma, della legge regionale 22 settembre 1982, n. 45, sono elevate al 100 per cento delle spese di investimento ritenute ammissibili. Il piano di assegnazione di cui all' articolo 9 della legge regionale n. 45 del 1982, relativo all' annualita' di stanziamento 1984 tiene luogo del programma previsto dallo articolo 2 della anzidetta legge. Art. 3 (Conferma dei termini per le domande di assegnazione dei finanziamenti per l' anno 1984) A conferma delle disposizioni recate dall' articolo 78 terzo comma della legge regionale 22 settembre 1982, n. 45, il termine per la presentazione delle domande intese ad ottenere l' assegnazione dei finanziamenti relativi all' anno 1984, e' stabilito in trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 4 (Norma finanziaria) Per provvedere alla concessione dei finanziamenti previsti all' articolo 2 della presente legge e' autorizzata, per l' esercizio 1984, la spesa di L. 82.994.240.000 in termini di competenza e di cassa. Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte: a) quanto a L. 62.258.240.000, mediante utilizzazione delle annualita' 1984 dello stanziamento assegnato dallo Stato alla Regione Lazio ai sensi dell' articolo 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed iscritto per lo stesso importo, in conseguenza della variazione apportata con la norma di cui all' articolo 1 della presente legge, al capitolo n. 09212 del bilancio di previsione della Regione medesima per l' anno 1984; b) quanto a L. 20.736.000.000, mediante utilizzazione di una quota, di pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 09218 del predetto bilancio di previsione per l' anno 1984. Art. 5 (Dichiarazione di urgenza) La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |