L.R. 01 Aprile 1985, n. 29 |
Interventi straordinari a sostegno e sviluppo delle attivita' concernenti il settore bieticolo - saccarifero della Regione Lazio.
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(Pubblicata nel B.U. 05 aprile 1985, n. 9, S.O. n. 4) Art. 1 (Finalita') Nelle more della ristrutturazione del settore bieticolo - saccarifero, la Regione Lazio intende preservare le favorevoli condizioni per la produzione di barbabietole nel Lazio ed assumere iniziative volte al risanamento, alla ristrutturazione ed allo sviluppo del settore stesso nell' ambito delle direttive nazionali. Pertanto, con la presente legge vengono disposti interventi per la produzione bieticola destinata alla trasformazione nel territorio regionale ed individuate procedure per una piu' adeguata azione della Regione riguardo alle esigenze del settore. Art. 2 (Anticipazioni finanziarie ai produttori di barbabietole ) Per il raggiungimento delle finalita' di cui al precedente articolo 1, la Regione consente operazioni creditizie agevolate, della durata di un anno, a favore dei produttori agricoli singoli od associati operanti nel territorio regionale che si impegnino a conferire i loro prodotti ad industrie di trasformazione che svolgono la propria attivita' nel Lazio. Le operazioni di cui al precedente comma consentono l' anticipazione di somme ai produttori in conto del prodotto da conferire nella misura di L. 1.800.000 per ettaro di superficie coltivata. Per i fini suddetti l' ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) e' autorizzato a concedere ai soggetti di cui al precedente primo comma una linea di credito a tasso agevolato di L. 4.000 milioni sul proprio fondo di rotazione. L' ERSAL provvedera' ad acquisire le garanzie necessarie per assicurare il rimborso delle somme anticipate. Art. 3 (Modalita' di intervento) Per la concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge i produttori che operano nel settore bieticolo - saccarifero, anche attraverso loro organizzazioni cooperative od associative, presentano al settore decentrato dell' agricoltura, competente per territorio, apposita domanda. Sulla base delle domande presentate e delle indicazioni dei settori decentrati dell' agricoltura, la Regione richiede all' ERSAL (Ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) la presentazione di un programma di operativita' del fondo di rotazione volto al raggiungimento della specifica finalita' nonche' proposte per avviare le iniziative necessarie al risanamento, alla ristrutturazione ed allo sviluppo del settore bieticolo - saccarifero nel territorio regionale. La Giunta regionale esercita sulle indicazioni funzionali, organizzative e finanziarie formulate dall' ERSAL la facolta' di cui alla legge regionale 3 aprile 1978, n. 10 ed autorizza l' ERSAL stesso ad effettuare le conseguenti operazioni. Con proprio provvedimento il Consiglio regionale determina, nell' ambito degli indirizzi nazionali e nelle more della definizione del piano bieticolo - saccarifero, le linee dell' azione regionale volte al risanamento, alla ristrutturazione ed allo sviluppo del settore stesso. L' ERSAL concede ai produttori singoli od associati ammessi ai benefici della presente legge la linea di credito di cui al precedente articolo 2 secondo le procedure dallo stesso adottate per operazioni similari e su specifica richiesta dei produttori medesimi. Art. 4 (Disposizioni finanziarie) L' onere complessivo derivante dalle operazioni creditizie di cui al precedente articolo 2 rientra per l' anno 1985 nello stanziamento iscritto al capitolo n. 01502 del medesimo bilancio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |