L.R. 17 Febbraio 1987, n. 18 |
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 gennaio1985, n. 11, concernente: "Norme per la realizzazionedi centri di accoglienza notturna nel comune di Roma".
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(Pubblicata nel B.U. 10 marzo 1987, n. 7) Art 1 Il titolo della legge regionale 23 gennaio 1985, n. 11, e' cosi' sostituito: << Norme per la realizzazione di centri di accoglienza notturna nel Lazio >>. Art. 2 L' articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1985, n. 11, e' cosi' sostituito: << Art. 1. (Finalita') In attesa dell' entrata in vigore della legge di riforma dell' assistenza pubblica e delle relative leggi regionali di attuazione, la Regione, al fine di contribuire al miglioramento della qualita' della vita delle persone in condizioni di grave disagio economico e sociale, promuove la realizzazione di centri di accoglienza notturna mediante l' erogazione di contributi ai comuni del Lazio. Le strutture di cui al comma precedente sono a disposizione dei cittadini residenti e non residenti, degli stranieri e degli apolidi muniti del permesso di soggiorno. Tali centri gratuiti sono gestiti dai comuni per mezzo di apposite convenzioni da stipulare con enti od associazioni anche di natura religiosa o sindacale, purche' dotati di idonei requisiti strumentali e funzionali per l' organizzazione del relativo servizio >>. Art. 3 Il primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1985, n. 11, e' cosi' sostituito: << Presso i centri di accoglienza notturna deve essere disponibile un servizio sociale, anche con caratteristiche di consulenza legale e di segreteria permanente che curi, attraverso gli opportuni collegamenti con i servizi territoriali e centrali, le iniziative volte alla rimozione delle cause di disagio sociale con particolare riguardo ai problemi relativi alla tutela del lavoro. Tale servizio opera in favore degli ospiti e di tutti i cittadini di cui al precedente articolo 1, secondo comma, che vi si rivolgano >>. Art. 4 L' articolo 4 della legge regionale 23 gennaio 1985, n. 11, e' cosi' sostituito: << Art. 4. (Soggetti beneficiari ) I centri di accoglienza notturna sono aperti nelle ore stabilite dalla convenzione di cui al successivo articolo 5, ai portatori di appositi buoni personali distribuiti dagli enti gestori tramite le circoscrizioni dei comuni, ovvero, per gli stranieri ed i cittadini non residenti, tramite la competente ripartizione sicurezza sociale degli stessi comuni. La convenzione fissa le modalita' per il rilascio dei buoni per l' accoglienza notturna e le condizioni che danno luogo all' ammissione. Le circoscrizioni, ovvero la ripartizione comunale di sicurezza sociale, accertano l' effettiva sussistenza di dette convenzioni a seconda che trattasi rispettivamente di residenti o di non residenti, stranieri compresi. I buoni di cui al precedente primo comma sono validi ciascuno per una notte. All' ora fissata per chiusura del centro di accoglienza notturna gli ospiti devono lasciare i locali e non possono lasciarvi beni ed oggetti di loro proprieta'. La convenzione deve prevedere l' onere derivante dall' attivita' del segretariato operante presso il centro anche in relazione alla qualita' delle prestazioni ed agli orari di attivita'. L' importo del contributo e' aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale secondo gli indici ISTAT (istituto centrale di statistica) di variazione del costo della vita. >>. Art. 5 L' articolo 5 della legge regionale 23 gennaio 1985, n. 11, e' cosi' sostituito: << Art. 5. (Convenzioni ) Gli enti interessati all' organizzazione ed alla gestione dei centri, di cui ai precedenti articoli, devono presentare apposita istanza ai comuni entro e non oltre i sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il primo anno di attuazione della legge stessa, ed entro e non oltre il 31 ottobre, per gli anni successivi. L' istanza deve essere corredata dalla documentazione atta a comprovare la presenza dei requisiti per l' organizzazione e la gestione del servizio nonche' del programma annuale di attivita' e del preventivo di spesa. I comuni, valutate le istanze nei termini indicati al precedente primo comma, stipulano con gli enti ritenuti idonei apposite convenzioni annuali per disciplinare, in conformita' a quanto stabilito nella presente legge, le modalita' organizzative e di gestione del servizio, previa deliberazione della Giunta regionale con la quale viene disposta per il relativo anno la concessione in favore dei comuni stessi dei contributi di cui al precedente articolo 4. La deliberazione prevista dal precedente terzo comma e' emanata dietro motivata richiesta dei comuni, contenente anche l' indicazione della spesa complessiva presunta derivante dalla stipulazione delle suddette convenzioni, e non puo' superare i limiti dello stanziamento del bilancio regionale di cui al successivo articolo 9. >>. Art. 6 L' articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 1985, n. 11, e' cosi' sostituito: << Art. 6. (Contributi ) I comuni provvedono ad erogare agli enti gestori dei centri contributi concessi dalla Regione attraverso anticipazioni trimestrali, sulla base dei preventivi presentati dall' ente stesso. Gli eventuali conguagli sono effettuati, al termine della gestione annuale del servizio, sulla base di appositi rendiconti che devono essere presentati ai comuni dagli enti gestori entro il 15 gennaio dell' anno successivo. >>. Art. 7 Il titolo dell' articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 1985, n. 11, e' cosi' sostituito: << Controlli relativi ai centri di accoglienza notturna >>. Art. 8 L' articolo 8 della legge regionale 23 gennaio 1985, n. 11, e' cosi' sostituito: << Art. 8. (Relazione e consuntivo ) Entro il 31 gennaio di ciascun anno i comuni trasmettono al Presidente della Giunta regionale una relazione sull' attivita' svolta ed un consuntivo delle spese complessivamente sostenute nell' anno precedente per la gestione del servizio. La Regione provvede all' eventuale recupero di somme non utilizzate anche mediante compensazione in sede di concessione dei contributi per l' anno successivo a norma del precedente articolo 5. Nel primo comma di attuazione i comuni trasmettono ogni tre mesi al Presidente della Giunta regionale la relazione sulle attivita' indicando anche il numero delle richieste pervenute ai centri e quelle accolte ai fini della programmazione dei servizi per gli anni successivi. >>. Art. 9 (Norma finanziaria) Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente leggi si fara' fronte mediante lo stanziamento di L. 2.000 milioni da iscriversi in termini di competenza al capitolo numero 14203 che viene istituito nel bilancio regionale relativo all' anno 1987 con la seguente denominazione: << Contributi ai comuni per la realizzazione di centri di accoglienza notturna nel Lazio >>. Alla copertura della spesa per l' esercizio 1987 si provvedera' con la legge di bilancio del medesimo anno. Per gli anni successivi si provvedera' con legge di approvazione del bilancio di previsione dei relativi esercizi. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |