Modifiche ed integrazioni dell' art. 86 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, relativa all' ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale della regione Lazio.

Numero della legge: 9
Data: 24 gennaio 1977
Numero BUR: 3
Data BUR: 31/01/1977

L.R. 24 Gennaio 1977, n. 9
Modifiche ed integrazioni dell' art. 86 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, relativa all' ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale della regione Lazio.






Art. 1

L' ultimo comma dell' art. 86 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, e' sostituito dai seguenti: A favore del personale transitato anche a domanda alla Regione cessato dal servizio anteriormente al 1° luglio 1973, e' liquidato a carico del bilancio regionale, ad integrazione della pensione conferita dalla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, una quota di pensione virtuale da determinarsi secondo le norme previste dall' ordinamento della citata Cassa pensioni, con l' applicazione delle aliquote indicate nell' allegato A della legge 26 luglio 1965, n. 965:
a) prendendo, pero' a base, in ogni caso, come parte della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione del servizio quella omnicomprensiva corrispondente al livello retributivo - funzionale da attribuire al dipendente ai sensi dell' art. 76 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, per effetto dell' inquadramento nei ruoli regionali;
b) considerando come servizio utile quello complessivamente computato per la liquidazione della pensione da parte della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali.
La quota integrativa di pensione da corrispondere, effettivamente a carico della Regione, a decorrere dal 1° gennaio 1975 e' pari alla differenza tra l' ammontare risultante per il trattamento totale di cui al comma precedente e quello della pensione conferita dalla Cassa pensioni dipendenti degli enti locali ed e' reversibile con le modalita' ed alle condizioni previste dalla Cassa pensioni predetta.
Alle quote integrative di cui al comma precedente si applicano alla medesima decorrenza e con la stessa disciplina le variazioni che vengono disposte dalla Cassa pensioni predetta per la riliquidazione e per la perequazione delle pensioni a carico.


Art. 2

All' onere derivante dall' attuazione della presente legge, valutato - per l' anno 1976 - in L. 130 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 17.27.51 << Fondo di riserva per spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa per l' anno 1976 e contemporanea istituzione nel medesimo bilancio regionale del capitolo n. 11.03.10 << erogazione di quote di pensione integrativa >> di pari importo.


Art. 3

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.
Data a Roma, addi' 24 gennaio 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 21 gennaio 1977.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.