L.R. 13 Dicembre 1972, n. 11 |
Partecipazione della Regione alla erogazione della assistenza farmaceutica in favore dei lavoratori autonomi pensionati, di quelli in attivita' e dei rispettivi familiari a carico.
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Art. 1 In attesa dell' istituzione del servizio sanitario nazionale, la Regione Lazio eroga contributi per l' assistenza farmaceutica in forma diretta ai titolari di pensioni, gia' lavoratori autonomi, assistiti ai sensi delle leggi 29 maggio 1967 n. 369 per i coltivatori diretti, 27 febbraio 1963 n. 260 per gli artigiani e 22 luglio 1966 n. 613 per gli esercenti le attivita' commerciali, nonche' ai rispettivi familiari a carico che ne abbiano diritto in base alle predette leggi. Art. 2 La Regione Lazio eroga altresi' contributi per l' assistenza farmaceutica in forma diretta ai soggetti aventi diritto alle prestazioni assistenziali di malattia a norma delle leggi istitutive 22 novembre 1954 n. 1136 per i coltivatori diretti, 29 dicembre 1956, n. 1533 per gli artigiani e 27 novembre 1960 n. 1397 per gli esercenti le attivita' commerciali e successive modificazioni ed integrazioni delle leggi medesime. Art. 3 All' erogazione dell' assistenza farmaceutica di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge provvedono rispettivamente le Casse Mutue Comunali per i Coltivatori Diretti, le Casse Mutue Provinciali per gli Artigiani e le Casse Mutue Provinciali per gli Esercenti le Attivita' Commerciali, che abbiano deliberato o deliberino l' erogazione dell' assistenza farmaceutica in base alle rispettive leggi che le regolano. Art. 4 Ai fini di cui ai ripetuti artt. 1 e 2 della presente legge la Regione Lazio, all' inizio di ogni esercizio, corrispondera' agli Enti erogatori indicati nel precedente art. 3, un contributo annuo nella misura di: L. 8.000 per ciascun soggetto assistibile indicato all' art. 1; L. 2.500 per ciascun soggetto assistibile indicato all' art. 2. Art. 5 A chiusura di ciascun esercizio finanziario le Casse Mutue trasmetteranno alla Regione i rendiconti delle spese sostenute per l' assistenza farmaceutica. Ove la gestione dovesse risultare attiva, la somma eccedente verra' computata nella determinazione del contributo dell' anno successivo. Art. 6 La Regione, in ogni momento, puo' adottare iniziative intese ad accertare la regolarita' della gestione, i criteri e le modalita' di erogazione. Art. 7 La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, stabilira' le modalita' di erogazione dei contributi regionali e le forme del controllo della Regione sulla gestione delle somme erogate attraverso apposite convenzioni da stipulare tra la Giunta stessa e le Mutue prima della erogazione dei contributi medesimi. Art. 8 Le provvidenze di cui alla presente legge decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione e sino a quando non saranno emanate analoghe provvidenze con legge dello Stato in favore degli stessi soggetti. Art. 9 All' onere di duecentomilioni derivante dall' attuazione della presente legge per l' esercizio finanziario 1972 si provvede con la istituzione di apposito capitolo di spesa nello stato di previsione della Regione Lazio, mediante prelevamento del relativo importo dal cap. 65/ 01. A decorrere dall' esercizio finanziario 1973 e' autorizzata l' iscrizione della spesa annua di duemiliardicinquecentomilioni in apposito capitolo del bilancio preventivo della Regione. Art. 10 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' art. 31, sesto comma dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |