L.R. 26 Ottobre 1991, n. 69 |
Modifiche ed integrazione alla legge regionale 5 marzo 1990, n.22 concernente: "Interventi per la salvaguardia igienico-sanitaria dei bacini dei laghi di Bracciano e di Bolsena. Sviluppo di attivita' agricole compatibili nei territori prospicienti i laghi.
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(Pubblicata nel B.U. 30 novembre 1991, n. 33) Art. 1 1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1990, n.22 e' cosi' sostituito: "2. I territori interessati dagli interventi previsti dalla presente legge sono inclusi nei comuni di Trevignano Romano, Roma per la parte ricadente nella zona 59 dell'agro romano exclave di Polline Martignano, Anguillara Sabazia e Bracciano, per quanto riguarda il lago di Bracciano, e nei comuni di San Lorenzo Nuovo, Bolsena, Bagnoregio, Montefiascone, Marta, Capodimonte, Valentano, Gradoli, Grotte di Castro, per quanto riguarda il lago di Bolsena, ai comuni di Caprarola e Ronciglione, per quanto riguarda il lago di Vico". Art. 2 1. L'articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1990, n.22 e' cosi' sostituito: "Art. 2. 1. Per le finalita' di cui al precedente articolo la Regione: a) concede ai comuni di Trevignano Romano, Roma, Anguillara Sabazia, Bracciano, nonche' ai comuni di San Lorenzo Nuovo, Bolsena, Bagnoregio, Montefiascone, Marta, Capodimonte, Valentano, Gradoli, Grotte di Castro, Caprarola e Ronciglione contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa necessaria per la progettazione e realizzazione di: 1) impianti di irrigazione ed opere connesse, finalizzati al risparmio del'acqua; 2) completamenti e/o ammodernamenti di acquedotti rurali; 3) sistemazione di strade rurali di competenza comunale; 4) completamenti e/o ammodernamenti di elettrodotti rurali; 5) progetti agricoli integrati; 6) aziende agricole sperimentali; 7) sistemazione idraulico-forestale e rimboschimenti protettivi; 8) aziende faunistiche per allevamento di selvatici; b) concede ad imprenditori agricoli a titolo principale, singoli e/o associati, ed alle universita' agrarie contributi in conto capitale nella misura massima del 45 per cento della spesa ammessa per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e degli impianti privati necessari al completamento funzionale delle opere descritte alla precedente lettera a); c) la Regione organizza specifici centri di servizi ed assistenza tecnica e centri di ricerca in agricoltura". Art. 3 1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 5 marzo 1990, n. 22 e' cosi' sostituito: "2. I programmi operativi devono contenere per i singoli interventi la valutazione dei risultati previsti agli effetti della tutela igienico-sanitaria del territorio. Pertanto possono prevedere anche: a) la riconversione colturale comprensiva delle infrastrutture necessarie alla attuazione della stessa; b) i progetti di lotta guidata, biologica ed integrata ai parassiti delle piante; c) lo sviluppo di attivita' produttive agricole biologiche; d) La costituzione di aziende agricole nel settore dell'ortofrutta ordinate colturalmente secondo i principi dell'agricoltura biologica; e) La realizzazione ed il potenziamento di incubatoi ittici e di impianti per la produzione del novellame". Art. 4 1. L'articolo 7 della legge regionale 5 marzo 1990, n.22 e' cosi' sostituito: "1. La Regione concede agli imprenditori agricoli singoli e associati che operano sui terreni agrari adiacenti al lago di Bracciano sui quali e' stato interdetto l'utilizzo del bromuro di metile di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 9 gennaio 1988, n.2, contributi nella misura del 100 per cento sulle spese occorrenti per la disinfestazione del terreno effettuata con vapore acqueo o, in alternativa, sulle spese occorrenti per la disinfestazione con il metodo della solarizzazione. 2. Qualora si applichi il metodo della solarizzazione possono essere concessi oltre al contributo di cui al precedente comma, anche contributi nella misura del 50 per cento sulle spese sostenute per l'impiego di materiale vegetale di moltiplicazione resistente ai parassiti radicali, nonche' per l'impiego di sostanza organica nella fertilizzazione e nell'ammendamento dei terreni compatibile con le esigenze di salvaguardia delle acque del lago. 3. I contributi di cui ai precedenti primo e secondo comma saranno liquidati dal comune territorialmente competente previo accertamento dell'avvenuta disinfestazione del terreno, dell'impiego del materiale di moltiplicazione e dell'uso della sostanza organica, nonche' dietro pesentazione di idonea documentazione di spesa, entro venti giorni dalla richiesta. 4. Il comune, ai fini del rimborso dovra' presentare all'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca apposita richiesta, a mezzo di atto deliberativo della Giunta, dal quale risultino i beneficiari del contributo e le somme erogate. 5. L'intervento regionale di cui al precedente primo comma e' autorizzato a decorrere dal 1990 fino alla concorrenza di lire 500 milioni su apposito capitolo da istituirsi sul bilancio della Regione". Art. 5 1. Le denominazioni dei capitoli di spesa n. 01017 e n. 01018 del bilancio di spesa per l'anno 1991 e seguenti sono, rispettivamente, cosi' sostituiti: capitolo n. 01017: "Interventi per la realizzazione delle infrastrutture agricole comprese quelle necessarie alla valorizzazione e commercializzazione dei prodotti, nonche' di opere di miglioramento fondiario ai comuni di Bracciano, Anguillara Sabazia, Roma, Trevignano Romano, Caprarola e Ronciglione ed agli imprenditori agricoli singoli e/o associati e universita' agrarie che esercitano la loro attivita' nei territori interessati degli stessi comuni". capitolo n. 01018: "Interventi per la realizzazione delle infrastrutture agricole comprese quelle necessarie alla valorizzazione e commercializzazione dei prodotti nonche' opere di miglioramento fondiario ai comuni di San Lorenzo Nuovo, Bolsena, Bagnoregio, Marta, Capodimonte, Valentano, Montefiascone, Gradoli, Grotte di Castro ed agli imprenditori agricoli, singoli e/o associati e universita' agrarie che esercitano la loro attivita' negli stessi comuni". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |