RIORGANIZZAZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO

Numero della legge: 44
Data: 4 dicembre 1997
Numero BUR: 35
Data BUR: 20/12/1997

L.R. 04 Dicembre 1997, n. 44
RIORGANIZZAZIONE DELL'OSSERVATORIO REGIONALE DEL MERCATO DEL LAVORO




Art. 1
(Finalita' della legge)

1. Con la presente legge la Regione ridefinisce le attivita' e l'organizzazione dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, istituito con la legge regionale 18 aprile 1985, n. 46.


Art. 2
(Osservatorio regionale del mercato del lavoro)

1. L'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, di seguito denominato Osservatorio, e' un servizio di informazione per l'intera comunita' regionale e di supporto tecnico per la Regione e per gli enti locali in relazione alle funzioni concernenti la programmazione socio-economica, l'orientamento e la formazione professionale, le politiche per il lavoro e lo sviluppo produttivo.


Art. 3
(Compiti dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) analisi sistematica del mercato del lavoro, attraverso il sistema informativo regionale, che comporta l'acquisizione e l'elaborazione dei dati relativi ai flussi di domanda e offerta di lavoro e alle dinamiche della popolazione che studia o che si forma professionalmente;
b) predisposizione e gestione di progetti di ricerca su specifici aspetti del mercato del lavoro;
c) monitoraggio e valutazione, anche in termini
occupazionali, dei Centri d'iniziativa locale per l'occupazione (CILO);
d) monitoraggio e valutazione dell'impatto occupazionale della spesa pubblica comunitaria, nazionale e regionale;
e) previsioni occupazionali nonche' valutazione o
elaborazione di proposte di interventi a sostegno dell'occupazione;
f) diffusione periodica delle informazioni raccolte e delle analisi realizzate.

2. L'Osservatorio opera in coordinamento con la Commissione regionale per l'impiego l'Agenzia per l'impiego, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro, le articolazioni territoriali del Ministero del lavoro, le Camere di commercio. L'Osservatorio cura altresi' i rapporti con le parti sociali, con gli istituti di ricerca pubblici e privati e con ogni altro ente ed organismo interessato.


Art. 4
(Organizzazione dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio svolge i compiti di cui all'articolo 2 attraverso:

a) la struttura regionale per l'Osservatorio del mercato del lavoro, di cui all'articolo 5;
b) il sistema decentrato per l'Osservatorio del mercato del lavoro, di cui all'articolo 6;
c) il Comitato tecnico-scientifico per l'Osservatorio del mercato del lavoro, di cui all'articolo 7.

2. Il programma triennale o il piano annuale di attivita', disciplinati agli articoli seguenti, possono prevedere la costituzione di gruppi di lavoro sia interni che esterni all'Osservatorio.


Art. 5
(Struttura regionale per l'Osservatorio del mercato del lavoro)

1. La struttura regionale per l'Osservatorio del mercato del lavoro, di seguito denominata struttura regionale, e' istituita dagli organi competenti ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 1 luglio 1996, n. 25 (Norme sulla dirigenza e sull'organizzazione regionale). Il responsabile di tale struttura deve essere un laureato con comprovata esperienza nel campo della ricerca economica, dell'elaborazione statistica ed informatica dei dati.


Art. 6
(Sistema decentrato per l'Osservatorio del mercato del lavoro)

1. Il sistema decentrato per l'Osservatorio del mercato del lavoro, di seguito denominato sistema decentrato, e' costituito da punti di osservazione, istituiti dalle Province e dal Comune di Roma, di cui si avvale la struttura regionale sulla base di apposite convenzioni.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 tengono conto della convenzione tra la Regione e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 9.

3. Fino all'adozione delle convenzioni di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta i provvedimenti opportuni per assicurare l'attuazione del programma dell'Osservatorio su tutto il territorio regionale.


Art. 7
(Comitato tecnico-scientifico per l'Osservatorio del mercato del lavoro)

1. Il Comitato tecnico-scientifico per l'Osservatorio del mercato del lavoro, di seguito denominato Comitato, e' istituito presso la struttura regionale.

2. Il Comitato, presieduto dall'Assessore regionale preposto alle politiche per il lavoro o da un suo delegato, e' composto da:

a) il dirigente della struttura regionale;
b) un esperto designato dall'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL);
c) un esperto designato dall'Unione regionale delle Camere di Commercio;
d) cinque esperti esterni, nominati ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27 (Norme per le nomine e le designazioni di competenza della Giunta regionale e per l'autorizzazione a dipendenti regionali all'esercizio di incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero da enti o soggetti privati), altamente qualificati nelle seguenti discipline:

- scienze statistiche;
- economia;
- sociologia;
- informatica;
- diritto del lavoro.

3. Un funzionario della struttura regionale del mercato del lavoro svolge le funzioni di segretario del Comitato.

4. Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni. La mancata designazione degli esperti di cui al comma 2, lettere b) e c), non ne impedisce la costituzione.
5. Qualora lo richieda la rilevanza o la specificita' degli argomenti da trattare, l'Assessore convoca alle riunioni del Comitato, con voto consultivo, i dirigenti regionali che svolgono attivita' connesse con quelle dell'Osservatorio, il direttore dell'Agenzia per l'impiego, i responsabili del sistema decentrato.

6. Nel quadro dei compiti dell'osservatorio, il Comitato svolge le seguenti attivita':

a) adotta i criteri metodologici:

- per la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo del mercato del lavoro; - per la interpretazione e la valutazione dei dati acquisiti ed elaborati dal sistema informativo, anche in relazione ai CILO ed alla spesa pubblica regionale; - per le previsioni occupazionali e per la valutazione o elaborazione di proposte di intervento a sostegno dell'occupazione;
b) fornisce, a richiesta dei responsabili della struttura regionale e del sistema decentrato dell'Osservatorio, chiarimenti e indicazioni di carattere metodologico; c) elabora, nella sessione allargata di cui all'articolo 8, il programma triennale e il piano annuale di attivita'.

7. Ai componenti del Comitato, nonche' ai partecipanti ai sensi del comma 5, spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 16 della legge regionale n. 27/1996.


Art. 8
(Programma triennale e piano annuale di attuazione)

1. L'Osservatorio, al fine di assicurare la coerenza della propria attivita' con la programmazione regionale, opera sulla base del programma triennale.

2. Il programma triennale, suddiviso per annualita', determina gli obiettivi, i tempi di realizzazione e le priorita' dell'attivita' dell'Osservatorio, oltre alle risorse necessarie, individuando anche i progetti di ricerca su specifici aspetti del mercato del lavoro.

3. L'Osservatorio predispone il programma triennale, almeno quattro mesi prima della scadenza del precedente, attraverso una sessione del Comitato allargata a:

- i responsabili del sistema decentrato;
- il direttore dell'Agenzia per l'impiego;
- i dirigenti regionali che operano in materia di programmazione socio-economica, sviluppo produttivo, orientamento e formazione professionale;
- i dirigenti che svolgono attivita' connesse con quelle dell'Osservatorio, secondo l'indicazione dell'Assessore alle politiche per il lavoro o del suo delegato.

4. Il programma triennale cosi' predisposto, previa acquisizione del parere della Commissione regionale per l'impiego, e' adottato dalla Giunta regionale ed e' approvato dal Consiglio regionale.

5. La Giunta regionale, tenuto conto del programma triennale e delle risorse disponibili, approva il piano annuale di attuazione.

6. Il piano annuale di attuazione contiene una relazione sullo stato di realizzazione del programma triennale ed e' predisposto con le stesse modalita'.


Art. 9
(Convenzioni)

1. Al fine di realizzare il sistema informativo del mercato del lavoro regionale su basi di omogeneita' o di coordinamento con quello nazionale, l'Osservatorio opera nel rispetto della convenzione che la Regione stipula con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.


2. La Regione puo' altresi' stipulare convenzioni:

a) con enti pubblici, al fine di disciplinare il conferimento al sistema informativo regionale dei dati da essi prodotti anche mediante l'accesso alle banche dati;
b) con le Universita', gli istituti e gli enti specializzati, sia pubblici che privati, al fine di realizzare studi su specifici aspetti del mercato del lavoro.

3. Le disposizioni della legge regionale 12 giugno 1986, n. 22 (Affidamento studi, ricerche ed indagini conoscitive, organizzazione seminari e convegni e stampa di atti regionali) non si applicano all'Osservatorio regionale del mercato del lavoro.


Art. 10
(Segreto statistico)

1. Il trattamento dei dati da parte dell'Osservatorio avviene nel rispetto della legislazione vigente in materia di segreto statistico e di diritto alla riservatezza e all'identita' personale.
2. Per "trattamento" si intende qualunque operazione o
complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati.

3. La Regione, le Province e il Comune di Roma consentono l'accesso ai dati alle istituzioni e alle organizzazioni che lo richiedono ai sensi delle disposizioni vigenti.


Art. 11
(Norme finanziarie)


1. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, la Regione provvede mediante l'utilizzo dei fondi previsti nel capitolo di spesa n. 11460, denominato "Spese di funzionamento dell'Osservatorio del mercato del lavoro", del bilancio regionale 1997.

2. Successivamente al 1997 i provvedimenti legislativi finanziari determinano i fondi disponibili in base al programma triennale.


Art. 12
(Abrogazione)

1. La legge regionale 18 aprile 1985, n. 46 (Norme sull'Osservatorio regionale del mercato del lavoro) e la legge regionale 1 giugno 1990, n. 68 (Impatto occupazionale degli interventi di spesa regionale) sono abrogate.



Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.