REGOLAMENTAZIONE DEL TURISMO ITINERANTE CON ISTITUZIONE DELLE AREE ATTREZZATE DI SOSTA PER VEICOLI AUTOSUFFICIENTI.

Numero della legge: 54
Data: 13 dicembre 1996
Numero BUR: 35
Data BUR: 27/12/1996

L.R. 13 Dicembre 1996, n. 54
REGOLAMENTAZIONE DEL TURISMO ITINERANTE CON ISTITUZIONE DELLE AREE ATTREZZATE DI SOSTA PER VEICOLI AUTOSUFFICIENTI.

(Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1996, n. 35, S.O. n. 4)


Art. 1
(Finalita')

1. La Regione, ai fini della promozione del turismo, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai comuni a supporto del turismo itinerante.


Art. 2
(Aree di sosta)

1. I comuni, in attuazione dell'articolo 1, istituiscono le aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio delle autocavaran e caravan.

2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e dell'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono dotate di:

a) pozzetto di scarico autopulente;
b) erogatore di acqua potabile;
c) adeguato sistema di illuminazione;
d) contenitore per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;
e) toponomastica della citta';
f) apposita pavimentazione con materiali che ne garantiscano la massima permeabilita' possibile.

3. L'area di sosta deve essere dotata di alberi e siepi per una superficie complessiva non inferiore al venti per cento dell'area destinata alla sosta e deve essere indicata con apposito segnale stradale. L'ingresso deve essere custodito.

4. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 e' permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. I comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.

5. I comuni realizzano le aree di cui al comma 1 nel rispetto delle previsioni dei loro piani urbanistici generali e particolareggiati. I comuni possono formare varianti agli strumenti urbanistici per permettere l'utilizzo di idonei spazi territoriali attrezzati per le finalita' di cui all'articolo 1 ed eventualmente anche per attivita' multifunzionali di interesse generale come la protezione civile in conformita' a quanto previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225.


Art. 3
(Gestione delle aree)

1. I comuni possono affidare la gestione delle aree a
privati mediante apposite convenzioni nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalita' della gestione stessa.

2. I soggetti gestori delle aree comunicano gli
arrivi e le presenze alle aziende di promozione turistica competenti per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.