L.R. 13 Dicembre 1996, n. 54 |
REGOLAMENTAZIONE DEL TURISMO ITINERANTE CON ISTITUZIONE DELLE AREE ATTREZZATE DI SOSTA PER VEICOLI AUTOSUFFICIENTI.
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(Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1996, n. 35, S.O. n. 4) Art. 1 (Finalita') 1. La Regione, ai fini della promozione del turismo, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai comuni a supporto del turismo itinerante. Art. 2 (Aree di sosta) 1. I comuni, in attuazione dell'articolo 1, istituiscono le aree attrezzate riservate alla sosta ed al parcheggio delle autocavaran e caravan. 2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e dell'articolo 185, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono dotate di: a) pozzetto di scarico autopulente; b) erogatore di acqua potabile; c) adeguato sistema di illuminazione; d) contenitore per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale; e) toponomastica della citta'; f) apposita pavimentazione con materiali che ne garantiscano la massima permeabilita' possibile. 3. L'area di sosta deve essere dotata di alberi e siepi per una superficie complessiva non inferiore al venti per cento dell'area destinata alla sosta e deve essere indicata con apposito segnale stradale. L'ingresso deve essere custodito. 4. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 e' permessa per un periodo massimo di quarantotto ore consecutive. I comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali. 5. I comuni realizzano le aree di cui al comma 1 nel rispetto delle previsioni dei loro piani urbanistici generali e particolareggiati. I comuni possono formare varianti agli strumenti urbanistici per permettere l'utilizzo di idonei spazi territoriali attrezzati per le finalita' di cui all'articolo 1 ed eventualmente anche per attivita' multifunzionali di interesse generale come la protezione civile in conformita' a quanto previsto dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225. Art. 3 (Gestione delle aree) 1. I comuni possono affidare la gestione delle aree a privati mediante apposite convenzioni nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalita' della gestione stessa. 2. I soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi e le presenze alle aziende di promozione turistica competenti per territorio ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |