L.R. 10 Maggio 1990, n. 43 |
Interventi per il miglioramento dell'ambiente e a tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori della ceramica.
|
(Pubblicata nel B.U. 30 maggio 1990, n. 15). Art. 1 (Finalita') 1. La Regione, al fine di favorire il risanamento ambientale nelle zone sedi di attivita' produttive nel settore della ceramica nonche' per la tutela della salute degli addetti nella medesima attivita', concede contributi per interventi legati al contenimento delle attivita' produttive insalubri, per l'adeguamento degli impianti agli strumenti urbanistici ed ai vincoli ambientali. Art. 2 (Istituzione del fondo regionale) 1. Per i fini di cui all'articolo 1 e' istituito il fondo regionale per la tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti nelle fabbriche di ceramica e per la salvaguardia dell'ambente. 2. Con apposita convenzione da stipularsi con la FI.LA.S. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.A., entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene disciplinata l'attivita' istruttoria ai fini della concessione dei contributi nel rispetto delle disposizioni contenute delle presente legge. 3. Il fondo non opera a favore delle imprese localizzate nei territori di intervento straordinario per il Mezzogiorno. Art. 3. (Requisiti di ammissione ai contributi. ) 1. Ai contributi sono ammessi: 1) le imprese operanti della produzione della ceramica igienico- sanitaria, delle stoviglierie della ceramica artistica e delle piastrelle che attuino processi di risanamento per le finalita' di cui al'articolo 1 mediante gli interventi previsti al successivo articolo 4; 2) i lavoratori e le lavoratrici dipendenti da almeno tre anni da aziende operanti nel settore della ceramica, che abbiano cessato la loro attivita' o che l'abbiano ridotta a seguito degli interventi di cui al successivo articolo 4 e che si costituiscano in cooperative di produzione e lavoro; 3) i lavoratori e le lavoratrici che a causa di malattia silicotica siano costretti a lasciare l'attivita' lavorativa ed intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo. Art. 4 (Contributi a favore delle imprese) 1. I contributi a favore delle imprese sono concessi per i seguenti interventi e secondo le seguenti misure: a) 50 per cento della spesa sostenuta per la realizzazione di opere relative al miglioramento degli impianti di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni; b) 50 per cento della spesa sostenuta per investimenti per la sostituzione di processi produttivi insalubri o ad alto rischio per la salute e l'incolumita' dei lavoratori e dei cittadini, nonche' 80 per cento delle spese di consulenza tecnica relativa all'introduzione di nuovi materiali non nocivi nei processi produttivi fino ad un massimo di L. 300 milioni per ciascuna impresa; c) 50 per cento del canone di leasing annuale sostenuto per impianti sostitutivi di quelli incompatibili con gli strumenti urbanistici e i vincoli ambientali. 2. E' consentito il cumulo dei contributi di cui al precedente comma. Art. 5 (Contributi a favore dei lavoratori dipendenti) 1. Ai lavoratori dipendenti di cui ai precedenti secondo e terzo comma dell'articolo 3 e' attribuito un contributo di L. 20 milioni pro capite per la costituzione del capitale sociale o per l'esercizio dell'attivita' autonoma. Art. 6 (Procedure) 1. Gli interessati, entro il 30 giugno di ogni anno, presentano domanda alla FI.LA.s. (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.A. 2. Copia della domanda, con la relativa documentazione va inviata, per conoscenza al sindaco del comune sul cui territorio insiste lo stabilimento. 3. La FI.LA.S. S.p.A. riceve le richieste di intervento e, qualora valuti che sussistono le condizioni di cui al precedente articolo 3, svolge la relativa istruttoria entro novanta giorni dalla richiesta stessa e la trasmette alla Giunta regionale che adotta i provvedimenti definitivi circa gli interventi da attuare. 4. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto eroga il 90 per cento dei contributi al termine dell'istruttoria sopra prevista ed il restante 10 per cento, dopo una relazione scritta da parte del presidio sanitario multizonale dalla quale risulti l'efficacia dell'intervento finanziato e realizzato. 5. I contributi ai lavoratori che si costituiscono in cooperative vengono erogati per il 100 per cento dietro presentazione di una dichiarazione dell'azienda presso la quale prestavano lavoro e successiva presentazione dell'atto costitutivo della societa' cooperativa. 6. I contributi ai lavoratori che intraprendono un'attivita' autonoma vengono erogati per il 50 per cento all'inizio dell'attivita' dietro presentazione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e per il 50 per cento al termine del secondo anno di attivita' dietro presentazione di ogni altra documentazione, anche fiscale, atta a dimostrare l'effettivo esercizio dell'attivita' artigianale intrapresa. Art. 7 (Programma di ricerche epidemiologiche) 1. L'Osservatorio epidemiologico della Regione Lazio condurra' studi epidemiologici tesi a valutare i possibili effetti nocivi della lavorazione nel settore della ceramica. Piu' in particolare saranno oggetto di verifica epidemiologica: a) stima della prevalenza ed incidenza della malattia silicotica nella popolazione lavorativa; b) valutazione comparativa della validita' e riproducibilita' dell'accertamento clinico e radiologico di silicosi; c) verifica della possibile associazione tra esposizione a polveri silicogene e/o malattia silicotica e comparsa di tumori del tratto respiratorio; d) studio dei possibili effetti sulla salute riproduttiva delle lavorazioni in ceramica. e) monitoraggio delle esposizioni ad agenti nocivi e valutazione della efficacia degli interventi di bonifica ambientale. 2. La prima verifica di fattibilita' del piano di ricerche epidemiologiche verra' ultimata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. I risultati delle ricerche dell'Osservatorio epidemiologico regionale verranno trasmessi al Consiglio regionale. 4. A copertura degli oneri finanziari per la realizzazione del piano di ricerche si provvede con stanziamento all'Osservatorio epidemiologico regionale di L. 250 milioni finalizzato a borse di studio, rilevazioni, elaborazione e analisi dei dati. Art. 8 (Norma finanziaria) 1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge e' autorizzata la spesa di L. 200 milioni per l'esercizio finanziario 1990. 2. Nel bilancio di previsione 1990 sono istituiti i seguenti capitoli: a) n. 13867 cosi' denominato: «Spese a seguito della convenzione con la FI.LA.S. S.p.A. per l'istruttoria tecnica delle domande» con uno stanziamento di L. 10 milioni; b) n. 13868 cosi' denominato: «Interventi a tutela della salute dei lavoratori dell'industria della ceramica e dell'ambiente con uno stanziamento di L. 180 milioni; c) n. 13869 cosi denominato: «Finanziamento all'Osservatorio epidemiologico regionale per la realizzazione del piano di ricerche sugli effetti nocivi nel settore della ceramica» con uno stanziamento di L. 10 milioni. 3. alla copertura della spesa si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 29802, lettera d), dell'elenco 4 (fondi globali per il finanziamento di provvedimenti legislativi) del bilancio regionale 1990 che presenta la necessaria disponibilita'. 4. Per gli anni 1991 e 1992 lo stanziamento necessario sara' determinato e assicurato con le relative disposizioni finanziarie per la redazione dei rispettivi bilanci di previsione. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |