L.R. 15 Novembre 2013, n. 7 |
Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 (Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo) e successive modifiche
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2012, n. 2 “Interventi regionali per lo sviluppo del cinema e dell’audiovisivo”) 1. All’articolo 2 della l.r. 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
b) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole: “sostenere le attività cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento all’attività di produzione” sono inserite le seguenti: “e di distribuzione, garantendo in particolare un’equa e proporzionata ripartizione delle risorse finanziarie a tal fine erogate”; c) alla lettera h) del comma 2 dopo le parole: “nel settore,” sono inserite le seguenti: “anche in collaborazione con le associazioni e le imprese interessate,”; d) alla lettera h) del comma 2 dopo le parole: “in relazione” sono inserite le seguenti: “con le scuole di ogni ordine e grado,”; e) dopo la lettera h) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti: “hbis) promuovere azioni positive volte al contrasto del fenomeno della pirateria audiovisiva e informatica e alla salvaguardia del diritto d’autore; hter) incentivare l’impiego di tecnologie innovative per la produzione e post produzione di opere cinematografiche e audiovisive realizzate a basso costo; hquater) sostenere lo sviluppo dell’innovazione tecnologica e incentivare la modernizzazione del settore, quale rilevante strumento sia per lo sviluppo socio-economico e la crescita della competitività del settore sia per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi linguaggi di espressione artistica, culturale e di comunicazione sociale; hquinquies) promuovere azioni formative e di apprendistato per i nuovi mestieri digitali del cinema previsti dalla normativa vigente.”. Art. 2 (Modifiche all’articolo 3 della l.r. 2/2012) 1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
c) dopo la lettera h) è inserita la seguente:
f) alla lettera k) le parole: “500 mila euro” sono sostituite dalle seguenti: “800 mila euro”; g) alla lettera n) dopo le parole: “e seconda” sono aggiunte le seguenti: “dell’autore”; h) dopo la lettera n) è inserita la seguente:
m) dopo la lettera r) sono inserite le seguenti:
rter) “film d’essai”: il film italiano o straniero espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute che contribuisce alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali;”;
b) la post produzione realizzata su territorio regionale con l’impiego di imprese e/o laboratori aventi sede legale nella regione Lazio; c) una quota, non inferiore al 30 per cento, della troupe composta da professionisti residenti nella regione Lazio; Art. 3 (Modifica all’articolo 4 della l.r. 2/2012) 1. Il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 2/2012 è sostituito dai seguenti:
b) approva il documento programmatico triennale di cui all’articolo 7; c) approva il programma operativo annuale di cui all’articolo 8; d) disciplina l’esercizio cinematografico secondo quanto previsto dal d.lgs. 28/2004 e successive modifiche; e) autorizza la realizzazione e l’esercizio delle sale ed arene cinematografiche di cui all’articolo 6, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b); f) promuove e sostiene interventi diretti allo sviluppo e all’impiego nelle riprese cinematografiche dei teatri di posa, riconoscendone la loro importanza sia sotto il profilo storico che economico. 1bis. La Regione anche in collaborazione con Film Commission esercita, altresì, le seguenti funzioni:
b) promuove la cultura cinematografica e audiovisiva attraverso il sostegno, in particolare:
2) di opere dell’ingegno, quali la scrittura di sceneggiature, con riferimento alla fase di sviluppo di prodotti cinematografici e audiovisivi di interesse regionale e commissionati per la produzione; 3) della ricerca, raccolta, catalogazione, conservazione, restauro ed analisi della documentazione e del materiale cinematografico e audiovisivo, anche attraverso l’istituzione di una apposita mediateca regionale, con eventuali articolazioni territoriali e promuovendo la messa in rete di tutte le teche regionali pubbliche e private per un utilizzo territoriale; 4) dell’attività dei produttori indipendenti; Art. 4 (Modifica all’articolo 5 della l.r. 2/2012) 1. Al comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 2/2012 le parole: “, si attiene,” sono sostituite dalle seguenti: “. In particolare si conforma,” . Art. 5
(Modifica all’articolo 6 della l.r. 2/2012) Art. 6 (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 2/2012) 1. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
b) dopo le parole: “in materia di cultura” sono inserite le seguenti: “, che deve previamente udire i rappresentanti delle categorie del settore audiovisivo”; c) le parole: “e la Consulta regionale di cui all’articolo 23” sono soppresse. Art. 7 (Modifiche all’articolo 8 della l.r. 2/2012)
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
Art. 8 (Modifiche all’articolo 9 della l.r. 2/2012) 1. All’articolo 9 della l.r. 2/2012 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1: 1) dopo il numero 3) della lettera a) è inserito il seguente: “3bis) film difficili;”; 2) dopo il numero 7) della lettera a) è inserito il seguente: “7bis) “a basso impatto ambientale;”; 3) dopo il numero 10) della lettera a) sono inseriti i seguenti:“10bis) web series prodotte da produttori indipendenti; 10ter) lungometraggi in coproduzione internazionale minoritaria di interesse regionale;”; 4) il numero 12) della lettera a) è sostituito dal seguente: “12) “prima e seconda della casa di produzione;”; 5) alla lettera b) le parole: “all’utilizzo di location e teatri di posa regionali” sono sostituite dalle seguenti: “alla valorizzazione, all’utilizzo e alla messa a sistema, all’interno della filiera produttiva, dei teatri di posa e delle location regionali”; 6) dopo la lettera b) è inserita la seguente: “bbis) concessione di agevolazioni e servizi di assistenza tecnico-amministrativa per la nascita e lo sviluppo di consorzi e reti di piccole e micro imprese impegnate nella produzione, distribuzione ed esercizio;”; 7) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) concessione, agli esercenti cinematografici di contributi diretti a favorire la prima distribuzione e programmazione dei film nelle sale cinematografiche, con particolare riferimento alle definizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettere h), hbis), k) e obis), a stimolare il coinvolgimento degli attori e dei registi nella presentazione dei film durante gli eventi della Film Commission e a promuovere la programmazione e circuitazione di opere cinematografiche prime o seconde di particolare interesse culturale, nonché di quelle di interesse regionale e di film difficile;”; 8) dopo la lettera c) è inserita la seguente: “cbis) per le tipologie di cui all’articolo 3, comma 1, lettere h), hbis), k) e obis) è altresì favorita la prima distribuzione e programmazione dei film nelle sale cinematografiche;”; 9) alla lettera f) dopo la parola: “finanziamento” sono aggiunte le seguenti: “e prevedendo altresì meccanismi di partecipazione delle imprese e delle organizzazioni del settore nella fase di programmazione di fondi dell’Unione europea”; 10) alla lettera m) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e di produttori indipendenti che incoraggino l’impiego di processi a basso impatto ambientale nella produzione e distribuzione delle opere”; b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
2ter. Il richiedente dovrà rendere autocertificazione di non trovarsi personalmente e, in caso di persona giuridica, che tutti i soci della stessa, non si trovino nelle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale per i dirigenti pubblici, gli eletti negli organi rappresentativi degli enti locali e dei componenti gli organi di indirizzo politico.”. Art. 9 (Modifiche all’articolo 10 della l.r. 2/2012) 1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 2/2012 la parola: “disciplina” è sostituita dalle seguenti: “promuove e sostiene tramite, ogni forma di contributo o finanziamento o agevolazione”. 2. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 2/2012 è inserito il seguente:
Art. 10 (Inserimento dell’articolo 24 bis nella l.r. 2/2012) 1. Dopo l’articolo 24 della l.r.2/2012 è inserito il seguente: “Art. 24bis
(Partecipazione della Regione alla “Fondazione Film Commission di Roma e del Lazio”)
b) realizzare azioni volte a stimolare le produzioni cofinanziate con fondi regionali a coinvolgere gli attori e i registi nella promozione dei film; c) promuovere unitariamente l’immagine di Roma e del Lazio attraverso il cinema e l’audiovisivo, considerati come strumento per la conoscenza del patrimonio culturale, ambientale e turistico e per la crescita della competitività territoriale.
b) promuovere attività di coordinamento con le altre Film Commission italiane e straniere, anche per favorire coproduzioni internazionali incentivando quelle minoritarie; c) partecipare a festival di cinema e a manifestazioni specializzate nazionali ed internazionali e valorizzare le diversità culturali espresse dal territorio; d) realizzare database informativi su location per le riprese, sui servizi, sui regolamenti, sui referenti locali, con inserimento in rete dei dati e pubblicazione di guide alla produzione; e) fornire assistenza e consulenza alle società di produzione, anche preventivamente rispetto alle riprese, per la ricerca e la selezione di possibili location, nonché collaborare con le amministrazioni comunali e con le competenti soprintendenze per la definizione di tutti gli aspetti correlati all’utilizzo del suolo e del patrimonio storico, architettonico, archeologico e paesistico ai fini delle produzioni cinematografiche e audiovisive; f) instaurare, con le associazioni di categoria dei tecnici, dell’ospitalità e dei trasporti, forme di collaborazione atte ad agevolare l’attività delle società di produzione; g) elaborare iniziative di formazione per operatori locali al fine di migliorare i servizi sul territorio.
b) che siano definite le modalità di partecipazione dei soci ordinari, a garanzia dei fini pubblici perseguiti dalla Fondazione e con esplicita esclusione di soggetti che siano o pervengano in situazione di conflitto di interesse con gli scopi della Fondazione. Art. 11 (Abrogazioni) 1. Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 26 comma 2, della l.r. 2/2012 sono abrogati. Art. 12 (Modifica all’articolo 28 della l.r. 2/2012) 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 28 è aggiunto, in fine, il seguente:
Art. 13 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Roma, lì 15 Novembre 2013 Il Presidente Nicola Zingaretti |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |