L.R. 10 Gennaio 1995, n. 2 |
Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazionedell'agricoltura del Lazio (ARSIAL).
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(Pubblicata nel B.U. 11 gennaio 1995, n. 1, S.O. n. 2) Art. 1 (Istituzione, natura e finalita' dell'ARSIAL) 1. E' istituita l'Agenzia Regionale per lo sviluppo l'Innovazione in Agricoltura (ARSIAL) con sede Roma. 2. L'agenzia e' organismo strumentale della Regio con la finalita' di corrispondere alle nuove esigenze adeguamento, modernizzazione e specializzazione dell'agricoltura laziale. 3. L'agenzia e' ente di diritto pubblico, dotato, nei limiti stabiliti dalla presente legge, di autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria ed esercita le proprie competenze nell'ambito della programmazione regionale, in attuazione delle direttive del Consiglio regionale e sotto il controllo, la vigilanza e gli indirizzi della Giunta regionale e dell'Assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia, pesca e usi civici. Art. 2 (Compiti dell'agenzia) 1. L'agenzia attua programmi di attivita' in materia di: a) promozione, applicazione e diffusione delle innovazioni tecnologiche che siano necessarie ed idonee a migliorare l'efficienza economica delle imprese singole o associate, attraverso gli interventi di cui al comma 2; b) assistenza economica e finanziaria alle imprese singole o associate, con particolare riguardo a quelle impegnate in processi di innovazione tecnologica, con gli strumenti di cui al comma 3; c) studi e indagini sistematici sui mercati agro-alimentari in Italia e all'estero, in correlazione alle prospettive di mercato; d) studi, progetti ed interventi in materia di ricomposizione, riordino e ristrutturazione fondiaria, quando gli stessi siano funzionali al miglioramento dell'assetto produttivo di terreni delle universita' agrarie e delle proprieta' pubbliche in genere; e) studi, progetti ed interventi per la realizzazione di azioni pubbliche, anche sperimentali, dirette a processi innovativi di sviluppo agricolo compatibili con i programmi regionali di tutela ambientale, con particolare riguardo alla economica introduzione di forme di agricoltura biologica, alla valorizzazione delle risorse laziali di energia pulita, alle tecnologie necessarie per la conformita' a legge degli impianti di depurazione di reflui derivanti da attivita' agro-industriali; f) studi, progetti ed interventi per la realizzazione, a cura diretta dell'agenzia, di opere, impianti e servizi che la Regione, su sua specifica direttiva, ritenga di rilevanza strategica ai fini delle proprie scelte programmatiche. A tal fine, le opere, gli impianti ed i servizi sono attivita' agricole a tutti gli effetti; g) gestione del servizio di rilevazione agro-metereologica regionale attraverso strutture esistenti o da istituire anche presso i centri di dimostrazione agraria dell'agenzia; h) gestione dello stabilimento ittiogenico, gia' ufficio 6 del settore 66 presso l'Assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia, pesca e usi civici. 2. Ai fini di cui alla lettera a) del comma 1 e sempre che si tratti di interventi diretti alla innovazione tecnologica nei processi produttivi agricoli, l'agenzia opera, in particolare per: a) gestire per conto della Regione e secondo le sue direttive, un organico sistema di trasferimento alla produzione agricola delle innovazioni tecnologiche acquisibili dai detentori di tali innovazioni, siano essi regionali, nazionali od esteri; b) sperimentare e dimostrare, in sede applicativa, tali innovazioni, valutandole dal punto di vista economico e collegandole con i servizi pubblici di ricerca di mercato, utilizzando i centri di dimostrazione agraria di cui all'articolo 7 e 8 della legge regionale 12 dicembre 1987, n. 56, ed altre forme di verifica ed applicazione delle tecnologie acquisite; c) svolgere attivita' di divulgazione dei risultati della dimostrazione agraria specializzata, in raccordo con gli uffici regionali della divulgazione agraria e con i soggetti previsti dall'ordinamento regionale per tali servizi; d) promuovere ed attuare in forma diretta, programmi di formazione ed aggiornamento professionale specialisticamente mirati a stimolare ed assistere i produttori agricoli ed i quadri tecnici delle loro aziende nell'impiego di nuova tecnologia; e) concorrere, anche con azioni specifiche sviluppate presso i centri di dimostrazione agraria direttamente gestite dall'agenzia, ai programmi regionali di sviluppo di forme di agricoltura biologica. 3. Ai fini di cui alla lettera b), del comma 1, e sempreche' si tratti di interventi diretti ad innovare tecnologicamente i processi produttivi agricoli e/o a razionalizzare il sistema delle relative imprese, l'agenzia opera, in particolare, per: a) elaborare progetti di innovazione e di razionalizzazione sul piano organizzativo, tecnico e mercantile delle imprese, fornendo servizi di valutazione economica degli investimenti, di congruita' dei piani finanziari e delle possibili forme di finanziamento pubblico, specie esterne alla finanza regionale; b) riservare i servizi di contenuto economico e finanziario per l'introduzione di nuove tecnologie e per realizzare forme di aggregazione che la direttiva regionale ritenga necessarie od opportune, ai fini della efficienza economica e delle prospettive di mercato; c) stimolare le imprese agricole disposte a concorrere agli obiettivi indicati dal presente articolo, anche attraverso: 1) la partecipazione dell'agenzia alle imprese, con la sottoscrizione ed il versamento di capitale sociale limitatamente a quelle che le direttive regionali riconosceranno di valore strategico, ai fini della razionalizzazione dei comparti produttivi e della creazione di un piu' organico sistema agro-alimentare e agro-industriale; 2) interventi contributivi esclusivamente finalizzati a provocare aumento delle quote di capitalizzazione delle imprese; 3) la concessione di garanzie fidejussorie al fine di agevolarne l'accesso al credito agrario di esercizio e di miglioramento, per la sola parte delle operazioni creditizie, non coperte dalle garanzie pubbliche accessorie e conseguenti al concorso regionale nel pagamento degli interessi; d) concorrere ai programmi regionali di valorizzazione mercantile della produzione agro-alimentare ed agro-industriale. 4. Per l'attuazione di quanto previsto nel comma 3, le imprese debbono adottare e mantenere forme di contabilita' e di bilancio, con la tipologia prescritta dall'ordinamento vigente, idonee a consentire una valutazione sistematica della loro situazione economica, finanziaria, patrimoniale e delle attrezzature tecnologiche, ai fini della formazione e della gestione di una apposita banca dati e di un osservatorio regionale permanente delle imprese agro-alimentari ed agro-industriali del Lazio. Art. 3 (Organi dell'agenzia) 1. Sono organi dell'agenzia: a) il presidente; b) il comitato direttivo; c) il collegio dei revisori dei conti. Art. 4 (Il presidente) 1. Il presidente dell'agenzia e' eletto dal Consiglio regionale, e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quattro anni. 2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'agenzia, convoca e presiede il comitato direttivo, dispone per l'attuazione delle deliberazioni e provvede a dare esecuzione alle direttive della Regione. 3. Il presidente ha facolta' di adottare, in caso di comprovata urgenza, i provvedimenti di competenza del comitato direttivo al quale gli stessi dovranno essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione e comunque nel termine di dieci giorni. 4. In caso di assenza o impedimento del presidente ne esercita le funzioni il consigliere preventivamente delegato o, in assenza, il componente piu' anziano del comitato direttivo. 5. Al presidente dell'ARSIAL viene corrisposto un compenso lordo annuo pari al 70 per cento dell'indennita' lorda del consigliere regionale. Art. 5 (Composizione, nomina, attribuzioni e funzionamento del comitato direttivo) 1. Il comitato direttivo e' composto, oltreché dal residente dell'agenzia, da sei membri designati dal consiglio regionale con voto limitato a due terzi, tra esperti, secondo criteri di competenza tecnica e amministrativa ed e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. 2.II comitato direttivo e' l'organo preposto all'amministrazione dell'agenzia. 3. Il comitato direttivo e' convocato su iniziativa del presidente, si riunisce almeno ogni mese e tutte le volte che il presidente lo ritiene necessario e quando ne facciano richiesta scritta al presidente almeno tre componenti o il collegio dei revisori dei conti. 4. Le riunioni del comitato direttivo sono valide con la presenza di almeno quattro componenti compreso il presidente. Le deliberazioni sono valide qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti dei componenti presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 5. Alle riunioni del comitato direttivo puo' partecipare, senza diritto di voto, l'Assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia, pesca e usi civici o un suo delegato. 6. Ai membri del comitato direttivo viene corrisposto un compenso pari al 30 per cento dell'indennita' del consigliere regionale. Art. 6 (Composizione e nomina del collegio dei revisori dei conti) 1. Il collegio dei revisori dei conti e' composto di tre membri effettivi, compreso il presidente, e di due supplenti. 2. Il presidente e gli altri componenti del collegio dei revisori dei conti sono designati dal Consiglio regionale e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. 3. I componenti del collegio dei revisori dei conti debbono essere iscritti nell'albo dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Fino alla pubblicazione dell'elenco di cui al decreto legislativo n. 88/1992, per essere nominati e' richiesta l'iscrizione all'albo dei revisori dei conti e la domanda di iscrizione all'elenco predetto. 4. Il collegio dei revisori dei conti trasmette ogni anno, allegata al conto consuntivo, alla Giunta regionale che ne da' comunicazione al Consiglio regionale, una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'agenzia. 5. Al presidente del collegio dei revisori dei conti e ai suoi membri effettivi viene corrisposto un compenso rispettivamente pari al 30 per cento ed al 20 per cento di quello del presidente dell'agenzia. Art. 7 (Incompatibilita') 1. La carica di componente degli organi dell'agenzia e incompatibile per i consiglieri regionali, gli amministratori di enti dipendenti dalla Regione, i sindaci, i presidenti di amministrazione provinciali, gli assessori comunali provinciali, i presidenti di consorzi di comuni e province, presidenti e gli assessori delle unioni di comuni, i presidenti di comunita' montane ed i membri degli esecutivi di tali enti, gli imprenditori e gli amministratori di societa' comunque costituite, che effettuino forniture di beni o prestazioni di servizi all'agenzia, anche se operano al di fuori della circoscrizione territoriale della stessa, minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati, falliti per un quinquennio dalla dichiarazione di fallimento, coloro che abbiano riportato condanne ed escludano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione che escludano le iscrizioni nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento il personale in servizio nell'agenzia, coloro che hanno liti pendenti con l'agenzia, coloro che hanno il maneggio del denaro dell'agenzia, o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione, coloro che, avendo debiti verso l'agenzia, si trovino legalmente in mora. 2. Non possono far parte dello stesso organo gli ascendenti o i discendenti e gli affini in linea diretta fino al quarto grado, nonché i fratelli ed i coniugi. 3. Non possono far parte del collegio dei revisori de conti, oltre ai soggetti di cui ai commi 1 e 2, i componenti del comitato direttivo, nonché i loro parenti ed affini entro il quarto grado. Art. 8 (Durata delle cariche) 1. Il presidente ed i componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell'agenzia restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. 2. Alla scadenza, essi proseguono il loro mandato per la gestione interinale dell'agenzia fino all'insediamento dei nuovi organi e comunque nel rispetto dei tempi e delle modalita' di cui alla vigente normativa regionale in materia di proroga degli amministratori degli enti pubblici regionali. Art. 9 (Il direttore generale) 1. Il direttore generale dell'agenzia e' nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, tra soggetti in possesso di specifiche competenze in materia di organizzazione, amministrazione e con esperienza nel settore agro- alimentare. 2. Il rapporto di lavoro del direttore generale e' disciplinato con contratto di natura privatistica a tempo determinato, della durata di anni cinque rinnovabile. 3. L'incarico di direttore generale puo' essere conferito anche a personale appartenente alla piu' elevata qualifica e funzione dirigenziale della Regione e dell'agenzia. Per il dipendente della Regione e dell'agenzia il rapporto di lavoro resta sospeso per la durata dell'incarico. Egli ha diritto alla conservazione del posto e matura gli eventuali diritti legati all'anzianita'. 4. Il direttore generale sovrintende al personale ed al funzionamento degli uffici e cura, sotto la vigilanza del presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell'agenzia ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti. Svolge le funzioni di segretario del comitato direttivo, partecipando alle sedute con voto consultivo, e controfirma i contratti e gli atti che comportano impegni di spesa. 5. I caso di assenza o impedimento, il direttore generale puo' essere sostituito temporaneamente, con provvedimento del presidente, da un dirigente della qualifica piu' elevata in servizio nell'agenzia. Art. 10 (Esercizio finanziario, bilancio e contabilita') 1. La gestione economica e finanziaria dell'agenzia e' disciplinata dalle norme del suo regolamento di amministrazione e contabilita' che e' informato ai principi che regolano la contabilita', l'amministrazione dei beni e l'attivita' contrattuale della Regione. 2. Il bilancio di previsione dell'agenzia e' inviato alla Giunta regionale entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di riferimento e da questa presentato al Consiglio regionale per il procedimento previsto dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 19. 3. Il rendiconto dell'agenzia e' inviato annualmente alla Giunta regionale entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento e da questa presentato al Consiglio regionale, che lo approva unitamente al rendiconto generale della Regione, ai sensi della legge regionale 30 aprile 1991, n. 19. Art. 11 (Servizio tesoreria) 1. Il servizio di tesoreria dell'agenzia e' affidato all'istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria della Regione, alle stesse condizioni a questa praticate, salvo che condizioni piu' vantaggiose siano offerte da altri istituti di credito. Art. 12 (Patrimonio) 1. Il patrimonio dell'agenzia e' costituito da tutti i beni, mobili ed immobili, materiali ed immateriali, ivi compresi i beni e le opere dell'ex riforma fondiaria, gia' di appartenenza dell'Ente regionale di Sviluppo Agricolo nel Lazio (ERSAL) nonché da quelli che saranno acquisiti o perverranno comunque alla stessa. 2. Sono attribuiti all'ARSIAL, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le entrate e i proventi derivanti dai beni e dalle opere di cui al comma 1. 3. Il patrimonio dell'agenzia forma oggetto di apposito inventario. Art. 13 (Risorse) 1. L'attivita' istituzionale dell'agenzia e' assicurata mediante: a) il fondo di dotazione annuale della Regione sulle spese generali di funzionamento e per le attivita'; b) le rendite patrimoniali; c) i proventi da operazioni sul patrimonio; d) i contributi a qualsiasi titolo disposti da pubblici o da persone fisiche o giuridiche private; e) i proventi dei servizi e delle attivita'; f) le entrate derivanti da finanziamenti comunitari, statali, regionali o di altra provenienza per lo svolgimento dei compiti istituzionali. 2. Il fondo di dotazione annuale di gestione della Regione e' determinato con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari. 3. Il fondo di dotazione annuale di gestione e' assegnato all'agenzia dalla Giunta regionale, che lo ripartisce in due rate di pari entita': la prima entro e non oltre il 30 aprile, nella misura del 50 per cento delle somme iscritte nel bilancio di previsione della Regione per l'anno in corso, e la seconda, a saldo, entro e non oltre il 31 ottobre. 4. Quando l'agenzia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f) interviene per la realizzazione, su specifica direttiva regionale, di opere, impianti e servizi con rilevanza strategica ai fini di scelte programmatiche regionali, e' ammessa a concorrere agli incentivi disposti in materia dalla vigente legislazione regionale, con i criteri, le modalita', le procedure e le forme di finanziamento previste per gli organismi a base cooperativa o consortile. Art. 14 (Indirizzo, vigilanza e controllo) 1. Il potere di indirizzo, vigilanza e controllo della Regione sull'attivita' dell'agenzia e' esercitato dal Consiglio e dalla Giunta regionale cosi' come previsto nell'articolo 1. 2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva il bilancio di previsione dell'agenzia con l'allegato programma annuale di attivita', formulato ai sensi dell'articolo 2, il conto consuntivo e l'allegata relazione sui risultati dell'esercizio, l'assestamento e le variazioni al bilancio di previsione. 3. La Giunta regionale, oltre alle valutazioni sui documenti programmatici e finanziari dell'agenzia di cui al comma 2, determina annualmente gli indirizzi generali sulle attivita' istituzionali della stessa nel quadro dei programmi regionali e delle risorse finanziarie pubbliche per l'agricoltura. 4. La Giunta regionale esercita il controllo di merito sui seguenti atti dell'agenzia: a) il regolamento di amministrazione e contabilita' e le norme di carattere regolamentare; b) i provvedimenti per l'articolazione delle strutture tecniche e amministrative dell'agenzia; c) i provvedimenti che comportano spese vincolanti il bilancio per oltre un anno; d) i programmi e i progetti pluriennali; e) la costituzione di commissioni consultive. 5. Il controllo di cui al comma 4 viene esercitato dalla Giunta regionale, su conforme parere della commissione consiliare permanente all'agricoltura, secondo la seguente procedura: a) gli atti assoggettati al controllo sono inviati dall'ARSIAL all'ufficio «controllo enti» dell'Assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia, pesca e usi civici e li istruisce e li invia, entro venti giorni dal ricevimento, la Giunta regionale; b) la Giunta regionale inoltra gli atti istruiti alla commissione consiliare permanente competente entro indici giorni dal ricevimento al fine di consentire alla commissione stessa l'esame dei provvedimenti nei indici giorni previsti dalla normativa vigente. 6. Le deliberazioni assoggettate al controllo della Giunta regionale, si intendono approvate se entro ottanta giorni dalla data di ricevimento dei relativi processi verbali da parte dell'ufficio «controllo enti» e dell'Assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia, pesca e usi civici, la Giunta regionale non ne pronunci l'annullamento o la sospensione, con la richiesta di chiarimenti o riesame. 7. L'Assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia, pesca e usi civici, sulla base delle direttive generali della Giunta regionale, fornisce le indicazioni operative e specifiche sugli atti di gestione dell'agenzia, anche in sede di partecipazione alle riunioni del comitato direttivo. 8. Il controllo su tutti gli atti dell'agenzia non individuati nel comma 4, e delegato dalla Giunta regionale all'Assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia, pesca e usi civici. 9. Gli atti di cui al comma 8 diventano esecutivi se, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dei relativi processi verbali da parte dell'ufficio «controllo enti» dell'Assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia, pesca e usi civici non ne venga pronunciato l'annullamento, o la sospensione, con la richiesta di chiarimenti o riesame. 10. Le decisioni adottate in sede di controllo dalla Giunta regionale o dall'Assessore all'agricoltura, foreste, caccia, pesca e usi civici sono comunicate all'agenzia e alla commissione consiliare permanente all'agricoltura, entro l'ottavo giorno successivo, non festivo, a quello della loro adozione con espressa indicazione della motivazione del provvedimento regionale. 11. Le deliberazioni sono presentate all'ufficio «controllo enti» dall'Assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia, pesca e usi civici in triplice copia integrale autentica. 12. Sono esecutive le deliberazioni di mera esecuzione di altre deliberazioni assoggettate a controllo regionale che siano gia' divenute esecutive. 13. Le deliberazioni di cui al comma 12 sono inviate trimestralmente all'Assessorato all'agricoltura, foreste, caccia, pesca e usi civici con apposito elenco. 14. Qualora, entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta, non vengano forniti dall'agenzia i necessari chiarimenti di cui ai commi 5 e 9, gli atti interessati si intendono decaduti. 15. L'attivita' di vigilanza e di controllo sulle deliberazioni i cui termini, per l'esercizio del controllo stesso, scadono nei periodi dal 31 luglio al 10 settembre e dal 20 dicembre al 10 gennaio, e' sospesa. 16. Ugualmente sospeso e' l'esercizio del controllo sulle, deliberazioni dell'agenzia comunque inviate all'Assessorato agricoltura, foreste, caccia, pesca e usi civici, nei medesimi periodi di cui al comma 15. 17. L'esercizio del controllo sulle deliberazioni al cui al commi 15 e 16, e' comunque esercitato entro il 30 settembre ed il 30 gennaio; in difetto esse si intendono approvate. Art. 15 (Controllo ispettivo e poteri sostitutivi) 1. La Giunta regionale puo' disporre controlli per accertare il regolare funzionamento degli organi dell'agenzia. 2. La Giunta regionale dispone la nomina, previa diffida e fissazione di un termine entro il quale provvedere, di commissari «ad acta», per il compimento di atti dovuti. 3. Gli organi dell'agenzia possono essere sciolti con decreto del Presidente della Giunta regionale, su deliberazione del Consiglio regionale e previa motivata diffida, in caso di rilevata inefficienza amministrativa o per gravi ripetute violazioni di disposizioni normative e regolamentari, di prescrizioni programmatiche, ovvero di direttive del Consiglio regionale e di atti di indirizzo della Giunta regionale. 4. Con il medesimo decreto viene nominato un commissario che rimane in carica per un periodo non superiore a sei mesi. Il commissario cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'agenzia fino all'insediamento dei nuovi organi e percepisce un compenso pari a quello del presidente della stessa. Art. 16 (Strutture dell'agenzia) 1. L'articolazione delle strutture dell'agenzia in funzione dei compiti stabiliti dalla presente legge deve corrispondere ai principi della necessita', economicita' e trasparenza. 2. Nelle strutture dell'agenzia deve essere previsto un settore per le attivita' ad esaurimento della riforma fondiaria e dell'ex Opera Nazionale Combattenti (ONC), di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, gia' affidati al disciolto ERSAL. 3. Per le attivita', di cui al comma 2, viene predisposto apposito regolamento dal comitato direttivo da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale con le modalita' di cui all'articolo 14, commi 5 e 6. Art. 17 (Primo inquadramento del personale dell'agenzia) 1. Il personale di ruolo dell'ERSAL, e' messo a disposizione dell'agenzia con le qualifiche, l'anzianita', il trattamento economico in godimento presso l'ERSAL e, sulla base dell'articolazione delle strutture tecniche ed amministrative dell'agenzia di cui al successivo articolo 20 comma sesto e' inquadrato con le modalita' previste nei commi seguenti. 2. Con deliberazione del comitato direttivo, previa contrattazione sindacale, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, con le modalita' di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 14, verranno stabiliti i criteri di inquadramento, con valutazione dei seguenti elementi: a) titolo di studio; b) anzianita' di servizio; c) anzianita' di qualifica. 3. Qualora piu' dipendenti abbiano diritto all'inquadramento ai sensi del comma 2, sono inquadrati quelli in possesso del maggior numero di titoli tra i seguenti: a) attinenza e attualita' delle funzioni svolte con quelle del posto da ricoprire; b) anzianita' di servizio nel ruolo ed in qualifica; c) requisiti culturali e professionali, risultanti dal titolo di studio posseduto o acquisiti in corsi di formazione e aggiornamento in materie proprie o assimilabili a quelle del posto da ricoprire. 4. Dalla data della messa a disposizione di cui al comma 1, l'agenzia assicura al personale la continuita' della retribuzione, dei contributi da questa derivanti, dei compensi, degli assegni continuativi e di ogni adempimento a tanto connesso e conseguente, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. 5. Il personale di ruolo, in servizio presso lo stabilimento ittiogenico della Regione Lazio e' trasferito e inquadrato nell'organico dell'ARSIAL in apposita struttura. Art. 18 (Stato giuridico, trattamento economico di attivita', previdenza e quiescenza del personale dell'agenzia) 1. Al personale dell'agenzia si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di attivita', previdenza e quiescenza previsti per il personale regionale, nonché le leggi vigenti e future riguardanti tale personale. Art. 19 ( Norme finali) 1. L'ERSAL, istituito con legge regionale 3 aprile 1978 n. 10, e' soppresso. 2. Sono abrogate le leggi regionali 3 aprile 1978, n. 10; 11l aprile 1985, n. 39; 16 febbraio 1990, n. 15. 3. L'ARSIAL subentra a tutti gli effetti nei diritti, obblighi, attribuzioni e situazioni giuridiche, nonché nei rapporti attivi e passivi dell'ERSAL comunque in essere alla data di soppressione di questo. 4. I riferimenti all'ERSAL, contenuti nelle norme e nelle disposizioni regionali, si intendono riferiti all'ARSIAL. 5. Sono abrogate le norme recanti affidamenti all'ERSAL di materie e compiti non riconducibili a quelle di cui all'articolo 2. Le funzioni e i compiti relativi sono svolti dalla Giunta regionale. 6. L'Ufficio 6 stabilimento ittiogenico, del Settore 66 presso l'Assessorato agricoltura, foreste, caccia, pesca e usi civici e' soppresso. Tutte le competenze e la conseguente attivita' sono attribuite all'ARSIAL. Art. 20 (Norme transitorie) 1. Gli organi del soppresso ERSAL, nonché l'amministratore straordinario, rimangono in carica fino all'insediamento di quelli dell'agenzia. 2. L'agenzia assicura l'esercizio dei compiti e funzioni nelle materie, anche diverse da quelle contemplate dalla presente legge gia' affidate all'ERSAL. 3. Resta di competenza dell'agenzia la definizione dei procedimenti amministrativi nelle materie attribuite alla stessa, ivi compresi quelli che abbiano comportato assunzione di impegni di spesa a carico del bilancio dell'ERSAL, anche per quanto attiene il conto residui, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. 4. Rimane di competenza dell'agenzia, con oneri a carico del proprio bilancio, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di entrata in vigore della presente legge assunte dall'ERSAL. 5. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su conforme disposizione del Consiglio regionale, provvede alla nomina del presidente, dei componenti del comitato direttivo e del collegio dei revisori dei conti; provvede inoltre, entro lo stesso termine, su conforme designazione della Giunta regionale, alla nomina del direttore generale. 6. Entro quarantacinque giorni dalla nomina, il presidente sottopone alla Giunta regionale per l'approvazione ai sensi del comma 4, lettera b), dell'articolo 14, l'articolazione delle strutture tecniche ed amministrative dell'agenzia, ivi compresi i centri di dimostrazione agraria e le strutture tecnico operative a carattere temporaneo di cui all'articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1991, n. 2. 7. I rappresentanti dell'ERSAL in seno ad organismi agricoli decadono dalla carica dalla data di insediamento del comitato direttivo dell'agenzia. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |