L.R. 03 Luglio 1995, n. 47 |
Interventi della Regione per la sistemazione, la valorizzazione, laconservazione ed il funzionamento degli archivi specializzati nellaconservazione di documenti sulla storia delle donne.
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(Pubblicata nel B.U. 10 luglio 1995, n. 19, S.O. n. 4) Art. 1 (Finalita') 1. La Regione, nell'ambito della propria programmazione e in armonia con i principi di cui all'articolo 45 del proprio Statuto, interviene sia per la valorizzazione e la fruizione pubblica di beni culturali che per le espressioni del movimento delle donne hanno costruito e consolidato, come gli archivi di «notevole interesse storico» specializzati nella conservazione di documenti sulla storia delle donne, sia per la promozione di ricerche storiche e sociali sulla presenza femminile nella societa' e nella cultura in eta' moderna e contemporanea, con particolare riferimento alla storia d'Italia con Roma capitale. Art. 2 (Natura degli interventi) 1. Gli interventi di cui all'articolo 1 consistono nella concessione di contributi finanziari per: a) le attivita' di ordinariamento e inventariazione degli archivi, anche mediante l'uso delle moderne tecnologie informatiche; b) gli interventi di conservazione e restauro del patrimonio archivistico; c) l'acquisizione di beni e attrezzature finalizzate ad assicurare un'ampia fruibilita' pubblica del patrimonio archivistico; d) la realizzazione e la pubblicazione di ricerche sulle donne; e) l'organizzazione di convegni e mostre collegate all'attivita' di ricerca di cui alla lettera a). Art. 3 (Beneficiari degli interventi) 1. Possono beneficiare di contributi finanziari per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 gli istituti, enti o associazioni, proprietari degli archivi di cui all'articolo 1, che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) dichiarazione di «notevole interesse storico» rilasciata dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio; b) costituzione da almeno cinque anni; c) assenza di scopo di lucro; a) apertura al pubblico dell'archivio per almeno venti ore settimanali in locali idonei all'attivita' di consultazione e di ricerca. 2. Possono presentare progetti per gli interventi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 2, gli istituti, enti o associazioni precipuamente volti alla valorizzazione ed allo studio della cultura delle donne. Art. 4 (Domande di contributo) 1. Per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge i legali rappresentanti degli istituti, enti o associazioni di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 3, inoltrano apposita domanda alla Regione, Assessorato alla cultura, entro il 30 giugno di ogni anno, corredata da: a) atto costitutivo o statuto; b) relazione illustrativa circa la natura degli interventi da realizzare tra quelli indicati all'articolo 2, nonché i tempi di effettuazione; c) preventivo di spesa particolareggiato; d) rendicontazione amministrativa sulla utilizzazione dei finanziamenti ottenuti nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 2; e) per gli istituti, enti o associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 3: 1) dichiarazione contenente dettagliate informazioni circa l'entita' e le caratteristiche del patrimonio documentario posseduto, nonché orari e modalita' di fruizione dello stesso; 2) dichiarazione di un «notevole interesse storico» rilasciata dalla Soprintendenza archivistica per il Lazio; f) dichiarazione autenticata attestante se per lo stesso titolo non sono stati ottenuti contributi da parte di altri enti ed organismi pubblici. Art. 5 (Concessione contributi) 1. La Giunta regionale, dopo il termine fissato per la presentazione delle domande, provvede alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge con proprio atto deliberativo, previo parere della competente commissione consiliare permanente, tenendo presente quanto disposto all'articolo 3, ed osservando i seguenti criteri: a) per i contributi di cui all'articolo 2, lettera a), b) e c), va considerata la valenza del patrimonio documentario posseduto e la quantita' dei servizi culturali offerti al pubblico in via ordinaria, sentito anche il parere della Soprintendenza archivistica per il Lazio. L'entita' dei contributi, di cui alla presente lettera, non puo' non superare l'80 per cento della spesa prevista ritenuta accoglibile e non coperta da altri eventuali interventi contributivi. 2. Per i contributi di cui all'articolo 2, lettere d) ed e), la misura degli stessi dovra' essere commisurata alla rilevanza scientifica dell'iniziativa culturale proposta. 3. I contributi concessi dalla Regione vengono erogati con le seguenti modalita': a) 70 per cento a seguito dell'esecutivita' della deliberazione che impegna i fondi; b) 30 per cento dietro presentazione della necessaria documentazione. 4. Tutti i contributi sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi e non possono essere utilizzati diversamente. 5. Il contributo puo' essere revocato quando non sia rispettata la destinazione di cui al comma 4, ovvero nel caso in cui i soggetti beneficiari non forniscono il rendiconto o la documentazione richiesta. 6. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri percepiti allo stesso titolo ai sensi di altre leggi regionali. Art. 6 ( Norma finanziaria) 1. Per le finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata per l'anno 1995 la spesa di lire 400 milioni. 2. L'onere finanziario di cui al comma 1 viene iscritto per l'esercizio 1995 in termini di competenza e di cassa al seguente capitolo n. 44229 che si istituisce nel bilancio regionale con la seguente denominazione: «Contributi per la sistemazione, la valorizzazione, la conservazione ed il funzionamento degli archivi specializzati nella conservazione di documenti sulla storia delle donne [articolo 2, lettere a), b), c)]». 3. Alla copertura finanziaria si provvede con lo stanziamento di competenza iscritto al capitolo n. 49001, lettera a). 4. A partire dal bilancio di previsione per l'anno 1996 si provvedera' ad istituire anche il capitolo n. 44230 con la seguente denominazione: «Contributi per ricerche storiche, convegni, mostre e pubblicazioni sulla presenza femminile nella societa' e nella cultura in eta' moderna e contemporanea [articolo 2, lettere d) ed e)]. 5. In via transitoria per l'anno 1995, lo stanziamento verra' trasferito, per lire 300 milioni, all'unione donne italiane (UDI) e, per lire 100 milioni, al centro italiano femminile (CIF) previa presentazione della documentazione di cui all'articolo 4 della presente legge. 6. Per gli anni 1996 e successivi, alla quantificazione e copertura delle spese, si provvedera' con le rispettive leggi di bilancio. Art. 7 (Dichiarazione d'urgenza) 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |