Interventi per favorire il ripristino di opere pubblichee private danneggiate dall' alluvione del febbraio 1984.

Numero della legge: 48
Data: 10 agosto 1984
Numero BUR: 24
Data BUR: 30/08/1984

L.R. 10 Agosto 1984, n. 48
Interventi per favorire il ripristino di opere pubblichee private danneggiate dall' alluvione del febbraio 1984.

(Pubblicata nel B.U. 30 agosto 1984, n. 24)


TITOLO I
OGGETTO DEGLI INTERVENTI


Art. 1
(Finalita')

A seguito delle alluvioni iniziate il 26 febbraio 1984, la Regione interviene per il ripristino e consolidamento delle opere pubbliche, dei fabbricati di proprieta' privata danneggiati.


Art. 2
(Localizzazione)

Gli interventi di cui al precedente art. 1 si attuano nelle zone individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Il decreto di cui al comma precedente viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


TITOLO II
OPERE PUBBLICHE


Art. 3
(Interventi urgenti)

Nel territorio dei comuni danneggiati individuati con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente articolo 2, sono autorizzati gli interventi urgenti di consolidamento e ripristino di opere pubbliche, definiti dalla Giunta regionale, in relazione alla accertata entita' dei danni, con propria deliberazione.
Gli interventi di cui al precedente comma sono effettuati con le modalita' tecniche ed amministrative previste dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.


Art. 4
(Viabilita')

Per favorire il ripristino della viabilita' provinciale danneggiata, vengono concessi contributi alle province nel cui ambito territoriale ricadono i comuni individuati con il decreto del Presidente della Giunta regionale di cui al precedente articolo 2, primo comma.
La misura dei contributi di cui al comma precedente e' stabilita dalla Giunta regionale sulla base dell' accertata entita' dei danni. Con lo stesso provvedimento viene disposta l' erogazione dei contributi alle amministrazioni provinciali interessate.


TITOLO III
PATRIMONIO EDILIZIO PRIVATO


Art. 5
(Ripristino di fabbricati di proprieta' privata lievemente danneggiati)

La Regione per favorire la sollecita riutilizzazione dei fabbricati di proprieta' privata, di qualsiasi natura o destinazione danneggiati dall' evento calamitoso, siti nei territori individuati ai sensi del precedente articolo 2, concede ai proprietari contributi sulla spesa occorrente per la riparazione dei fabbricati stessi.
Sono ammesse a contributo anche le opere necessarie ad integrare od a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti nonche' i servizi igienico - sanitari.
Ai fini della concessione del contributo dovra' essere mantenuta la destinazione d' uso del fabbricato quale risultava alla data dell' evento calamitoso.
I proprietari di fabbricati rurali ed annessi rustici che beneficino degli interventi di cui al presente articolo sono esclusi dai benefici previsti dall' articolo 6 della legge regionale 17 dicembre 1982, n. 57.


Art. 6
(Entita' dei danni)

I contributi previsti dal precedente articolo 5 sono concessi, per ciascuna unita' immobiliare danneggiata, sull' ammontare della spesa occorrente risultante da apposita perizia, compilata con i prezzi unitari del prezzario regionale corrente alla data del decreto di cui al precedente articolo 2, redatta da un tecnico iscritto all' albo professionale e giurata innanzi al cancelliere della pretura competente per territorio; a detto ammontare va aggiunta la quota IVA (imposta sul valore aggiunto) piu' un ulteriore aumento forfettario del 5 per cento per spese generali.
Non sono ammessi aumenti percentuali rispetto ai prezzi unitari del prezzario regionale se non nei casi e con le modalita' da questo espressamente previsti. I lavori previsti dalla perizia debbono portare al completo recupero dell' unita' immobiliare danneggiata. Qualora la perizia non sia redatta in conformita' alle disposizioni di cui ai commi precedenti l' interessato viene escluso dai benefici della presente legge.


Art. 7
(Entita' dei contributi)

I contributi regionali sono concessi nella misura del 50 per cento sulla spesa determinata con le modalita' indicate dal precedente articolo 6. Tale spesa, comprese IVA (imposta sul valore aggiunto) e spese generali, non puo' comunque superare la somma di lire 8 milioni per alloggio e lire 2 milioni per ogni locale con diversa destinazione d' uso.
Ciascun proprietario non puo' essere ammesso a contributo per piu' di tre locali con destinazione diversa da quella di alloggio.
Il superamento nelle perizie dei massimali indicati nei precedenti commi comporta l' esclusione dai benefici previsti dal precedente articolo 5.


Art. 8
(Maggiorazioni della percentuale di contributo per bassi redditi)

Il comune in sede di definizione della graduatoria prevista dal successivo articolo 10 puo', esclusivamente per le unita' immobiliari utilizzate o effettivamente abitate a carattere continuativo dallo stesso proprietario residente, elevare la percentuale indicata al precedente articolo 6, primo comma, al 70 per cento della spesa occorrente ove il reddito annuo del predetto proprietario sia compreso tra lire 8 milioni e lire 10 milioni ed al 90 per cento della spesa ove tale reddito sia inferiore a lire 8 milioni.
Il reddito di cui al precedente primo comma e' individuato come reddito familiare complessivo quale risulta dall' ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente il nucleo familiare.
In caso di unita' immobiliari appartenenti pro - indiviso a piu' proprietari, il reddito familiare da considerare ai fini del primo comma del presente articolo e' il piu' alto tra quelli posseduti dai vari comproprietari.
La mancata documentazione dei redditi di uno solo dei componenti il nucleo familiare o dei comproprietari esclude l' elevazione, prevista al precedente primo comma, del contributo.


Art. 9
(Modalita' per concorrere alla concessione dei contributi )

Le domande intese ad ottenere i contributi previsti dal precedente articolo 5 debbono pervenire al comune nel quale l' edificio danneggiato e' ubicato nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all' articolo 2 della presente legge.
Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell' atto di notorieta', redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che attesti:
1) l' esatta consistenza e l' ubicazione certa dell' unita' immobiliare per cui si chiede il contributo;
2) le generalita' di tutti i proprietari dell' unita' immobiliare stessa;
3) la residenza e la composizione del nucleo familiare di ogni proprietario;
4) l' utilizzazione, con riferimento alla classificazione di cui al successivo articolo 10, secondo comma, dell' unita' immobiliare;
5) il reddito di tutti i componenti il nucleo familiare del proprietario ovvero il reddito dei nuclei familiari di tutti i comproprietari in caso di proprieta' indivisa di un' unica unita' immobiliare;
6) la ripartizione millesimale o concordata delle spese e l' accettazione della ripartizione stessa da parte di ogni singolo condomino concorrente al contributo in caso di edifici condominiali.
Prima dell' erogazione del contributo i beneficiari possono essere invitati a presentare la documentazione di cui alla dichiarazione sostitutiva prevista al precedente secondo comma, rilasciata ai sensi delle norme vigenti dalle competenti amministrazioni.
Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del decreto indicato nel primo comma del presente articolo deve pervenire allo stesso comune la perizia prevista dal precedente articolo 6 primo comma.


Art. 10
(Criteri di massima per la compilazione delle graduatorie )

Il comune per il tramite dell' assessorato regionale ai lavori pubblici, esamina le domande pervenute a norma del precedente articolo 9, effettua eventuali controlli onde accertare la loro regolarita' e veridicita', quindi, con deliberazione del proprio consiglio, stabilisce l' ammissibilita' delle domande stesse in relazione a quanto disposto dai precedenti articoli e ne determina la graduatoria, indicando, per i proprietari residenti, l' eventuale elevazione della percentuale di contributo previsto dal precedente articolo 8, primo comma.
Per la formazione della graduatoria indicata al precedente primo comma, devono essere tenuti presenti i seguenti criteri di priorita':
1) unita' immobiliari effettivamente utilizzate a carattere continuativo, alla data dell' evento calamitoso, dagli stessi proprietari residenti;
2) unita' immobiliari utilizzate a carattere continuativo, alla data dell' evento calamitoso, da locatari residenti;
3) unita' immobiliari utilizzate stagionalmente;
4) unita' immobiliari non utilizzate o utilizzate saltuariamente.
Debbono essere tenute in particolare considerazione le domande di contributo che si riferiscono ad uno stesso isolato: dette domande possono essere raggruppate ed inserite in graduatoria in corrispondenza alla posizione spettante alla maggioranza delle domande stesse.


Art. 11
(Concessione dei contributi)

La Giunta regionale ripartisce tra i comuni individuati con il decreto del proprio Presidente di cui al precedente articolo 2 le risorse finanziarie disponibili per il perseguimento delle finalita' del presente titolo, in base all' entita' delle perizie presentate a corredo delle domande dichiarate ammissibili dagli stessi comuni a norma del precedente articolo 10, sentita la competente Commissione consiliare permanente.
I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale secondo le priorita' indicate nelle graduatorie di cui alle deliberazioni comunali previste dal precedente articolo 10, primo comma.
Per i casi previsti dal precedente articolo 10, secondo comma, punto 2), il contributo e' concesso solo in presenza di atto formale da cui risulti la prosecuzione del rapporto di locazione esistente al momento dell' evento calamitoso, salvo rinuncia del locatario.


Art. 12
(Erogazione dei contributi)

I contributi concessi dalla Giunta regionale a norma del precedente articolo 11, sono erogati agli aventi diritto per il tramite di un funzionario del competente settore regionale decentrato opere e lavori pubblici, all' uopo delegato a norma dell' articolo 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, nella misura di seguito specificata:
40 per cento a dimostrazione di avvenuto inizio dei lavori, certificato da idoneo verbale rilasciato dalla direzione dei lavori;
ulteriore 50 per cento a presentazione dello stato di avanzamento emesso dalla direzione dei lavori al compimento del 60 per cento delle opere previste nella perizia giurata indicata nel precedente articolo 5; residuo 10 per cento a seguito dell' approvazione, da parte della Giunta regionale, degli atti comprovanti l' avvenuta completa e regolare esecuzione delle opere previste nella suddetta perizia, vistati dal funzionario responsabile del competente settore regionale decentrato opere e lavori pubblici.
Il funzionario responsabile del competente settore regionale opere e lavori pubblici od un suo delegato ed i funzionari tecnici del comune competente possono verificare in qualsiasi momento la regolarita' dei lavori, e, qualora accertino che i lavori stessi siano stati eseguiti in difformita' da quanto risultante nella perizia giurata o comunque in modo irregolare, devono redigere apposito verbale ed avviare le procedure per il recupero totale o parziale delle somme erogate con le modalita' di cui all' articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 635.


Art. 13
(Autorizzazione sostitutiva)

Per le opere ammesse a contributo ai sensi del presente titolo la concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e' sostituita dall' autorizzazione ad eseguire i lavori in analogia a quanto disposto dall' articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dette opere sono altresi' esenti dalla corresponsione dei contributi di cui all' articolo 3 della citata legge n. 10 del 1977 ai sensi dell' articolo 9, lettera g) della stessa legge.


Art. 14
(Esecuzione dei lavori)

I lavori ammessi a contributo, pena la revoca del contributo stesso, debbono comunque avere inizio non oltre trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al precedente articolo 11, primo comma, e terminare entro un anno dalla stessa data.
I termini di cui al comma precedente possono essere prorogati, su motivata istanza del comune interessato o dei singoli danneggiati, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale su proposta dell' Assessore ai lavori pubblici.
Per gli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale, i relativi lavori debbono essere iniziati previa intesa con la competente soprintendenza.


TITOLO IV
NORME FINANZIARIE ED URGENZA


Art. 15
(Norma finanziaria)

Per gli interventi di cui alla presente legge e' autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l' anno finanziario 1984.
La spesa di cui al precedente comma viene attribuita ai seguenti capitoli che vengono istituiti nel bilancio di previsione 1984 come di seguito indicato:
capitolo n. 11601: << Interventi di carattere urgente per il consolidamento ed il ripristino di opere pubbliche nei comuni danneggiati dai nubifragi del febbraio 1984 >> - lire 500 milioni;
capitolo n. 11602: << Concorso regionale per il ripristino della viabilita' danneggiata dai nubifragi del febbraio 1984 >> - lire 500 milioni;
capitolo n. 11603: << Contributi in conto capitale per gli interventi relativi al ripristino di fabbricati di proprieta' privata danneggiati dai nubifragi del febbraio 1984 >> - lire 1.500 milioni.
Alla copertura finanziaria della spesa complessiva di lire 2.500 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dal capitolo n. 29001 del bilancio regionale 1984.
Per fronteggiare eventuali maggiori spese non coperte dagli stanziamenti di cui al presente articolo si provvedera' con variazioni di bilancio.


Art. 16
(Dichiarazione d' urgenza)

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.