L.R. 25 Novembre 1999, n. 36 |
ISTITUZIONE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL COMPLESSO LACUALE BRACCIANO-MARTIGNANO. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 7 GENNAIO 1987, N. 2, 26 SETTEMBRE 1988, N. 64, 10 NOVEMBRE 1997, N. 37 E 19 FEBBRAIO 1998, N. 8.
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s.o. n. 4 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: S O M M A R I O Art. 1 - Istituzione Art. 2 - Finalità Art. 3 - Perimetrazione Art. 4 - Misure di salvaguardia Art. 5 - Organizzazione, gestione, sorveglianza e sanzioni Art. 6 - Strumenti di gestione Art. 7 - Disposizione transitoria Art. 8 - Disposizioni abrogative Art. 9 - Disposizioni finali Art. 10 - Disposizioni finanziarie Art. 1 (Istituzione) 1. E’ istituita l’area naturale protetta del complesso lacuale Bracciano-Martignano, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, compresa nel sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio. 2. L’area è classificata parco naturale ed è definita di interesse regionale, ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni. Art. 2 (Finalità) 1. L’istituzione del parco naturale del complesso lacuale Bracciano-Martignano, di seguito denominato parco, è finalizzata: a garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali del complesso vulcanico Sabatino e dei laghi di Bracciano e Martignano; alla tutela e recupero degli habitat naturali ed alla conservazione di specie animali e vegetali; allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali attraverso la promozione ed incentivazione delle attività economiche compatibili, assicurando che: in riferimento alle attività agricole, forestali ricettive, ricettive, ricreative, termali e turistiche vengano promossi processi di trasformazione da attività agricole ad attività agrituristiche, turistico-rurali e turistiche; la promozione e l’incentivazione dell’attività forestale tenga conto di consolidate forme tagliate, da prevedersi preferibilmente all’interno di piani di gestione forestale; alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi. Art. 3 (Perimetrazione) 1. Il parco comprende i territori dei comuni di Anguillara Sabazia, Bassano Romano, Bracciano, Campagnano di Roma, Monterosi, Oriolo Romano, Roma, Sutri e Trevignano Romano individuati dai confini riportati nella cartografia in scala 1:10.000, di cui all’allegato A nonché i territori del comune di Manziana riferiti alla Caldara di Manziana individuati dai confini riportati nella cartografia 1:4.000 di cui all’allegato A1 e decritti nella relazione di cui all’allegato B che sono parti integranti della presente legge. Art. 4 (Misure di salvaguardia) 1. Fino alla data di pubblicazione del piano del parco, si applicano le misure di salvaguardia di cui all’articolo 8 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni. 2. Fino alla data di cui al comma 1 si applicano altresì, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 8 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni: i divieti specifici stabiliti dal decreto del Presidente della Giunta regionale 28 febbraio 1997, n. 466 per l’area di Pantane e Lagusiello come perimetrate e zonizzate dal decreto stesso; i divieti stabiliti dall’articolo 4 della legge regionale 26 settembre 1988, n. 64 per l’area della Caldara di Manziana; la disciplina dei natanti a motore nei laghi di Bracciano e di Martignano stabilita dall’articolo 1 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 2 e successive modificazioni. 3. All’interno del perimetro del parco è comunque vietata l’attività venatoria salvo quanto previsto dall’articolo 27, commi 3 e 4, della l.r. 29/1997 e successive modificazioni. Art. 5 (Organizzazione, gestione, sorveglianza e sanzioni) 1. Ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, è istituito l’ente regionale di diritto pubblico “Parco naturale regionale del complesso lacuale Bracciano-Martignano”, cui è affidata la gestione del parco. Per l’organizzazione dell’ente di cui al comma 1 e per la gestione del parco si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e del capo III della l.r. 29/1997 e successive modificazioni. Per la sorveglianza e le sanzioni relative alle violazioni delle misure di salvaguardia di cui all’articolo 4 e della disciplina del piano del parco si applicano le disposizioni del capo IV della citata legge regionale. I Presidenti delle province di Roma e Viterbo, i Sindaci dei comuni di Anguillara Sabazia, Bassano Romano, Bracciano, Campagnano di Roma, Manziana, Monterosi, Oriolo Romano, Roma, Sutri, Trevignano Romano, o loro delegati, costituiscono la comunità del parco. Ai fini della definizione della quota di partecipazione territoriale di cui all’articolo 16, comma 1 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, si applicano le modalità di calcolo stabilite con deliberazione della Giunta regionale. L’ente di cui al comma 1 provvede a definire, secondo le specificità dell’area, le figure professionali cui affidare la redazione del piano. Art. 6 (Strumenti di gestione) L’ente di gestione del parco adotta un piano stralcio del parco in cui procede unicamente alla definizione della perimetrazione definitiva dell’area protetta e formula la proposta di aree contigue. Gli strumenti di gestione del parco, devono dare attuazione alle finalità di cui all’articolo 2. Il piano del parco, nel definire l’organizzazione generale del territorio, deve in particolare disciplinare quanto contenuto nel comma 1, lettera c) dell’articolo 2. Nelle more di approvazione degli strumenti di gestione del parco l’ente di gestione, di concerto con gli enti locali, gli imprenditori, i lavoratori e le loro rappresentanze promuove tutti quegli atti di programmazione concertata e di accordi volontari che possono favorire lo sviluppo economico e sociale locale ed in particolare le finalità della presente legge. Art. 7 (Disposizione transitoria) Fino alla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello statuto dell’ente di cui all’articolo 5, comma 1, il comune di Manziana continua a gestire l’area di cui all’allegato A1 alla presente legge ed il comune di Trevignano Romano continua a gestire l’area Pantane e Lagusiello di cui al d. Pres. Giunta reg. 466/1997. Art. 8 (Disposizioni abrogative) Le leggi regionali 2/1987, 64/1988, 37/1997 e 8/1998, sono abrogate. L’abrogazione dell’articolo 4 della l.r. 64/1988 e dell’articolo 1 della l.r. 2/1987 e successive modificazioni decorre dalla data di pubblicazione del piano del parco. Il d. Pres. Giunta reg. 466/1997 cessa di avere efficacia dalla data di pubblicazione del piano del parco. Art. 9 (Disposizioni finali) 1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme statali e regionali vigenti, ed in particolare la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni e la l.r. 29/1997 e successive modificazioni. Art. 10 (Disposizioni finanziarie) Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l’anno 1999 finalizzata agli interventi di prima attivazione, alla tabellazione ed alla redazione del piano e del regolamento del parco. 2. L’onere di cui al comma 1 rientra nella riserva di lire 8 miliardi prevista per l’anno 1999 sullo stanziamento del capitolo n. 52152 denominato: “Fondo regionale per l’ambiente (art. 3, comma 27, L. 549/1995)” dell’articolo 48 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 25 novembre 1999 BADALONI Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 19 novembre 1999. ALLEGATI Allegato "A" REGIONE LAZIO Sistema regionale delle aree naturali protette Parco Naturale - COMPLESSO LACUALE BRACCIANO - MARTIGNANO Quadro d'unione della Carta Tecnica Regionale (12 cartografie) Allegato "B" Parco Naturale "Complesso lacuale Bracciano - Martignano" Relazione descrittiva del perimetro. Gli allegati in oggetto non sono acquisiti nel sito. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |