Promozione e sperimentazione per l'orientamento al lavoro dei centri di iniziativa locale per la occupazione - C.I.L.O.

Numero della legge: 28
Data: 22 luglio 1991
Numero BUR: 22
Data BUR: 10/08/1991

L.R. 22 Luglio 1991, n. 28
Promozione e sperimentazione per l'orientamento al lavoro dei centri di iniziativa locale per la occupazione - C.I.L.O.



Art. 1
(Finalita' della legge)

1. In conformita' ai principi enunciati dagli articoli 34, 44 e 45 dello statuto regionale, e in armonia con l'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 e della legge regionale 6 aprile 1978, n. 14, al fine di contribuire in modo sistematico a rendere trasparente il mercato del lavoro, la Regione istituisce i C.I.L.O. (Centri di iniziativa locale per l'occupazione) e nel contempo punti di riferimento di natura conoscitiva per l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, contribuendo finanziariamente alla relativa organizzazione e gestione.


Art. 2
(Costituzione del C.I.L.O.)

1. I C.I.L.O., di cui al precedente articolo, sono organismi locali, costituiti e gestiti di norma dai comuni nei quali hanno sede le sezioni circoscrizionali per l'impiego, previsti dall'articolo 1 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e dal decreto del Ministro del lavoro 16 marzo 1988.

2. I C.I.L.O. possono, altresi', essere costituiti da comuni diversi da quelli di cui al comma precedente, purche' nei confini della competenza territoriale della sezione circoscrizionale per l'impiego:
a) qualora il comune sede della sezione circoscrizionale per l'impiego non intenda o non possa, per difficolta' obiettive, istituire un C.I.L.O.;
b) qualora una singola area diversa dalla sede della sezione circoscrizionale per l'impiego sia caratterizzata da comprovata specificita' in relazione al mercato del lavoro.

3. La deliberazione del comune costitutiva dei C.I.L.O. deve indicare la struttura e la organizzazione dei centri, la dotazione di personale da utilizzare in forma diretta e/o convenzionata, le risorse - finanziarie e tecnologiche, i servizi che si intendono avviare, nonche' le modalita' di funzionamento dei centri.

4. I centri operano nell'ambito di bacini omogenei di lavoro individuati assumendo come riferimento una o piu' sezioni circoscrizionali di collocamento di cui all'articolo 1 della legge, 28 febbraio 1987, n. 56 ed ai relativi provvedimenti di attuazione.

5. Al fine di consentire il coinvolgimento dei diversi comuni che insistono sullo stesso bacino omogeneo di lavoro, i C.I.L.O. possono essere attivati in forma consortile dai comuni interessati, d'intesa con le amministrazioni provinciali che vi abbiano interesse.


Art. 3
(Funzioni del C.I.L.O.)

1. I C.I.L.O., nel rispetto delle direttive e dei criteri emanati dalla commissione regionale per l'impiego ed in collegamento con le commissioni circoscrizionali per l'impiego, nonche' d'intesa con l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e le strutture regionali competenti in materia di formazione professionale, perseguono l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo e l'integrazione dei soggetti piu' deboli e svantaggiati del mercato del lavoro.

2. In particolare i C.I.L.O.:
a) rilevano le differenti caratteristiche e i bisogni delle persone in cerca di lavoro al fine di proporre indicazioni e suggerimenti ad esse
specificatamente appropriati e di stabilire con esse un rapporto personalizzato;
b) informano sulle iniziative di orientamento scolastico e professionale poste in essere dai competenti servizi statali, regionali e da altri organismi;
c) promuovono l'accesso ai corsi di formazione e riqualificazione professionale posti in essere dal sistema formativo regionale;
d) agevolano l'utilizzazione, specialmente da parte delle categorie socialmente svantaggiate, delle normative regionali emanate in loro favore nonche' informano sulle normative statali aventi analoghe finalita';
e) forniscono, in collaborazione con i soggetti istituzionalmente interessati ed in particolare con gli organi preposti al collocamento, ogni utile informazione sulle mobilita' nel settore del lavoro pubblico e privato;
f) raccolgono, ordinano e mettono a disposizione degli interessati la documentazione inerente le offerte di lavoro provenienti dal settore pubblico, fornendo l'opportuna assistenza per la stesura delle domande e tutte le indicazioni inerenti all'accesso a detto settore:
g) forniscono indicazioni sui provvedimenti tendenti a sostenere le iniziative di nuova imprenditorialita';
h) formulano proposte ai competenti organi istituzionali per la adozione di provvedimenti tesi a promuovere l'inserimento lavorativo e l'integrazione sociale delle categorie piu' svantaggiate e a rimuovere eventuali cause di emarginazione;
i) informano i distretti scolastici sulle caratteristiche delle nuove professionalita' richieste dal sistema delle imprese nei singoli territori.


Art. 4
(Organizzazione dei servizi)

1. I servizi prestati dai C.I.L.O. hanno carattere gratuito e si rivolgono alle persone in cerca di occupazione, con particolare riguardo alle categorie piu' svantaggiate del mercato del lavoro, nonche' alle imprese che ne facciano richiesta.

2. L'organizzazione dei servizi e' regolamentata dal comune a cui i centri fanno capo. La Regione, ai soli fini dell'applicazione dei benefici previsti dal successivo articolo 8, si riserva la facolta' di verificare la coerenza degli schemi organizzativi adottati con le finalita' della presente legge ed in particolare con gli indirizzi contenuti nella deliberazione programmativa di cui al successivo articolo 6.

3. Per lo svolgimento delle loro funzioni i C.I.L.O. possono avvalersi, oltre che del personale del comune ad essi assegnato, di altro personale messo a disposizione, attraverso apposite convenzioni, da altri enti pubblici, associazioni di categoria, organizzazioni sindacali.

4. Le deliberazioni dei comuni costitutive dei C.I.L.O. possono altresi' prevedere che parte dei servizi siano forniti attraverso apposite convenzioni fra il comune stesso ed enti e/o associazioni operanti senza finalita' di lucro.

5. La Giunta regionale, d'intesa con le amministrazioni provinciali, e' autorizzata ad organizzare iniziative congiunte, informative e formative per il personale addetto ai C I L O indipendentemente dalla sua provenienza e a predisporre materiale informativo e formativo diretto al suddetto personale e agli utenti dei servizi.

6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente articolo 3 direttamente connesse con le attivita' esercitate dalle strutture regionali, i C.I.L.O. devono fare riferimento al Comitato previsto dall'articolo 7 della presente legge.


Art. 5
(Strutture regionali e provinciali interessate alle attivita' dei C.I.L.O.)

1. Le strutture regionali e provinciali competenti nelle materie che interessano l'attivita' dei C.I.L.O. operano in modo integrato per favorire la regolarita' e la qualificazione dei servizi da essi prestati. 2.In particolare:
a) l'Osservatorio del mercato del lavoro e il suo sistema decentrato, di cui alla legge regionale 18 aprile 1985, n. 46, svolgono compiti di carattere analitico al fine di specificare gli interventi e di stabilire le priorita' nell'attuazione degli stessi da parte dei C.I.L.O. e provvedono, altresi', a rilevare l'efficacia degli interventi realizzati;
b) le strutture regionali operanti nel settore della programmazione della formazione professionale indicano a quali attivita' formative possono essere indirizzate le persone in cerca di lavoro;
c) le strutture regionali e provinciali operanti nel settore dell'orientamento scolastico curano, d'intesa fra loro, la predisposizione di materiali informativi volti ad indicare le caratteristiche di determinati corsi scolastici e professionali e le loro implicazioni con il mercato del lavoro;
d) le strutture regionali e provinciali operanti nei settori della programmazione delle attivita' di sostegno per l'inserimento sociale, con speciale riferimento a gruppi particolarmente a rischio dal punto di vista occupazionale, forniscono le necessarie indicazioni sulla articolazione territoriale dei servizi dei C.I.L.O. e sulle modalita' di collaborazione dei servizi stessi;
e) le strutture regionali operanti nei settori della incentivazione della domanda di lavoro e nei settori atti a favorire la formazione di cooperative indicano le opportunita' offerte dall'applicazione della legislazione regionale, in modo che i C.I.L.O. possano attuare una adeguata informazione in merito.

3. La Regione, tramite la sua rappresentanza istituzionale nella Comissione regionale per l'impiego, di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, opera per l'attuazione di un raccordo tra le strutture regionali con quelle dello Stato e di altri soggetti rappresentati nella Commissione.

4. Le strutture regionali e provinciali di cui ai commi precedenti, vengono rappresentate nel Comitato istituito dal successivo articolo 7 nelle forme in esso indicate.


Art. 6
(Criteri, modalita' ed indirizzi)

1. Sulla base delle indicazioni della presente legge la Giunta regionale, sentite le amministrazioni provinciali e la Consulta regionale dell'Osservatorio del mercato del lavoro, istituita con la legge regionale 18 aprile 1985, n. 46, emana una deliberazione programmatica, nella quale, su proposta del Comitato di cui al successivo articolo 7, vengono determinati, in relazione ad un biennio di attivita':
a) i criteri di priorita' relativi alle attivita' dei C I L O con particolare riferimento alle diverse caratteristiche delle persone in cerca di occupazione ed alla diversa gravita' che assume per esse lo stato di disoccupato, nonche' alle aree territoriali nelle quali la disoccupazione e' piu' estesa e piu' grave;
b) le modalita' e gli indirizzi per garantire che i C.I.L.O. svolgono un servizio uniforme nei diversi comuni, ferma restando l'autonomia operativa dei comuni stessi per la realizzazione delle attivita'.

2. I comuni, nella definizione dei progetti d'intervento e delle relative richieste di contributo di cui al successivo articolo 9, devono attenersi ai criteri di priorita' nonche' alle modalita' ed agli indirizzi fissati dalla Giunta regionale con la deliberazione prevista dal comma precedente.


Art. 7
(Comitato di coordinamento dei C.I.L.O.)

1. Al fine di assicurare il necessario collegamento fra le strutture regionali e provinciali di cui al precedente articolo 5 e tra queste e i comuni che hanno avviato i C.I.L.O. nonche' per svolgere, in generale, funzioni di supporto tecnico alla Giunta regionale, alle amministrazioni provinciali e ai comuni per l'attuazione della presente legge, e' istituito presso l'assessorato ai problemi del lavoro della Regione un apposito Comitato di coordinamento dei C.I.L.O. presieduto dall'assessore o dal dirigente del settore «Osservatorio del mercato del lavoro», da lui delegato.

2. Il Comitato e' costituito da:
a) un dirigente o funzionario per ciascuna delle strutture regionali e provinciali indicate nell'articolo 5 della presente legge, designato dall'assessore competente in materia;
b) un rappresentante di ciascun C.I.L.O. istituito ai sensi della presente legge o, in fase di prima applicazione, di ciascun comune che abbia avviato iniziative, anche sperimentali, per la realizzazione a livello locale di politiche per l'impiego, previa intesa con A.N.C.I. (Associazione nazionale dei comuni d'Italia);
c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Qualora particolari soggettive esigenze di carattere tecnico- scientifiche lo rendano necessario, il Comitato di cui al presente articolo, puo' avvalersi del Comitato tecnico scientifico dell'Osservatorio del mercato del lavoro previsto dall'articolo 4 della legge regionale 10 aprile 1985, n. 46.

4. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario regionale del settore Osservatorio del mercato del lavoro designato dall'assessore regionale competente in materia.

5. Il Comitato e' costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.

6. Ai componenti del Comitato estranei all'amministrazione regionale spettano i compensi e l'eventuale trattamento economico di missione previsti dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il Comitato di cui al presente articolo adempie, in particolare, i seguenti compiti:
a) propone alla Giunta regionale eventuali priorita', in relazione alle condizioni del mercato del lavoro e alle complessive politiche del lavoro e per l'occupazione svolte a livello regionale, ai fini' della emanazione della deliberazione programmatica di cui al precedente articolo 6;
b) esprime il proprio parere sulle domande di contributo presentate ai sensi della presente legge nonche' sugli eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca;
c) garantisce l'integrazione tra l'attivita' dei C.I.L.O. e quella delle strutture di cui al precedente articolo 5, le quali costituiscono il necessario riferimento per la specificazione degli interventi dei C.I.L.O. medesimi;
d) adotta eventuali modulistiche per la predisposizione da parte dei comuni delle relazioni di cui al successivo articolo 9 nonche' per la rilevazione di ogni altro dato ritenuto utile ai fini della corretta applicazione della presente legge;
e) propone le iniziative formative per il personale addetto ai C.I.L.O. e cura la predisposizione del materiale informativo e formativo di cui al precedente articolo 4, quinto comma;
f) orienta l'attivita' dei C.I.L.O. e assicura il coordinamento tecnico e funzionale, nel rispetto dell'autonomia e specificita' dei singoli centri operanti nel territorio regionale.


Art. 8
(Contributi regionali)

1. Ai comuni che abbiano costituito i C.I.L.O., secondo le finalita' di cui alla presente legge e secondo i modelli organizzativi in essa prefigurati e specificati nella deliberazione programmativa prevista dal precedente articolo 6, la Regione concede i seguenti contributi:
a) un contributo per il primo impianto del C.I.L.O., determinato nella misura fissa di L. 300.000.000 per il comune di Roma, di L. 50.000.000 per i comuni sede di sezioni circoscrizionali di L. 30.000.000 per gli altri comuni di cui all'articolo 2, secondo comma;
b) un contributo annuale, a partire dal secondo anno di attivita' il cui ammontare, che non puo' comunque superare la somma stabilita per ciascun tipo di centro dalla precedente lettera a), e' determinato in relazione all'attivita' svolta nell'anno precedente e a quella che si intende svolgere nell'anno di riferimento. Per la determinazione di tale contributo si terra' conto dei seguenti parametri:
1) della struttura del centro e dei servizi predisposti;
2) dell'attivita' svolta nell'anno precedente, con particolare riferimento al numero degli utenti che si sono rivolti al centro, alle risorse impiegate, alla quantita' e qualita' dei servizi resi;
3) delle caratteristiche dell'attivita' programmatica per l'anno in corso, della sua conformita' con le funzioni di cui all'articolo 3 della presente legge e con i criteri di priorita' indicati nella deliberazione della Giunta regionale prevista dal precedente articolo 6.

2. La Regione Lazio concorre altresi' alla realizzazione dei C.I.L.O. con la messa a disposizione di servizi e materiali prodotti dalle strutture regionali e provinciali interessate, a condizione che i C.I.L.O. stessi si attengano ai criteri indicati nella deliberazione programmatica di cui al precedente articolo 6.


Art. 9
(Modalita' di presentazione delle domande di contributi)

1. Per ottenere i contributi regionali di cui al precedente articolo 8 i comuni debbono presentare all'assessorato regionale ai problemi del lavoro apposita domanda con allegata la seguente documentazione:
a) per il contributo di primo impianto di cui al precedente articolo 8, primo comma, lettera a):
1) la deliberazione comunale costitutiva del C.I.L.O.;
2) la relazione che illustri la struttura del Centro nonche' l'eventuale ricorso a convenzioni esterne, il contingente di personale addetto, le risorse finanziarie e tecnologiche che si intendono impiegare e quelle disponibili, il tipo di attivita' che si intende svolgere e ogni ulteriore elemento utile a conoscere il centro;
3) il regolamento che disciplina il funzionamento e le modalita' di erogazione dei servizi;
b) per i contributi annuali di cui al precedente articolo 8, primo comma, lettera b):
1) la relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente, con la specificazione dei servizi erogati, dei soggetti che ne hanno usufruito, delle risorse impiegate;
2) la relazione sul programma di attivita' che si intende realizzare nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle risorse necessarie.

2. La domanda, corredata della relativa documentazione, deve essere presentata all'assessorato regionale ai problemi del lavoro di norma, prima dell'inizio dell'attivita' del centro e comunque entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in funzione del centro stesso, per cio' che attiene il contributo di cui alla lettera a) del precedente comma, ed entro il mese di giugno dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono le attivita' da realizzare, per cio' che attiene il contributo di cui alla lettera b) del precedente comma.


Art. 10
(Concessione ed erogazione dei contributi)

1. I contributi di cui al precedente articolo 8, sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato istituito dall'articolo 7 della presente legge.

2. Ai fini della concessione del contributo di cui al precedente articolo 8, primo comma, lettera a), l'assessorato regionale ai problemi del lavoro, in sede istruttoria, centro alle indicazioni della presente legge e della deliberazione programmatica prevista dal precedente articolo 6.

3. Il contributo annuale di cui al precedente articolo 8, primo comma, lettera b). e' concesso. previo accertamento della regolarita' della documentazione richiesta da parte dell'assessorato regionale ai problemi del lavoro, in favore di quei comuni che abbiano ottenuto il contributo di primo impianto e, alla data di scadenza della presentazione delle domande, abbiano iniziato l'attivita' da almeno sei mesi.

4. La concessione dei contributi e subordinata all'esistenza delle disponibilita' necessarie nei bilanci dei relativi esercizi finanziari. In caso di richieste eccedenti le disponibilita', la Giunta regionale. sentito il Comitato di cui al precedente articolo 7, accoglie prioritariamente le richieste presentate dai comuni nei quali sia piu' rilevante lo squilibrio del mercato del lavoro.

5. La materiale erogazione dei contributi avviene secondo le seguenti modalita':
a) per il contributo di primo impianto di cui al secondo comma del presente articolo. si provvede dopo la verifica del concreto avviooperativo del centro;
b) per il contributo annuale, di cui al terzo comma del presente articolo, si provvede: per il cinquanta per cento dell'importo concesso alla data di esecutivita' della deliberazione di concessione del contributo e per il saldo entro l'ultimo trimestre dell'anno cui il contributo stesso si riferisce e previa verifica della funzionalita' ed efficienza dei servizi del centro.

6. E' in facolta' della Giunta regionale richiedere in ogni momento ulteriore documentazione e notizie riguardanti la struttura e l'attivita' del centro e svolgere verifiche a mezzo dei propri servizi.

7. La concessione dei contributi e' revocata e conseguentemente viene recuperata la somma eventualmente gia' erogata, qualora i C.I.L.O. cessino anticipatamente la loro attivita'. L'erogazione dei contributi e' sospesa qualora, per qualsiasi motivo, i centri interrompano o non svolgano la loro attivita' come previsto.


Art. 11
(Norma transitoria)

1. Nella fase di prima attuazione della presente legge sono ammesse ai contributi di cui al precedente articolo 8, primo comma, lettera a), le domande dei comuni che hanno provveduto a costituire, in via sperimentale, entro il 30 giugno 1989, centri di iniziativa locale per l'occupazione purche' le strutture ed i servizi dei centri stessi siano conformi a quanto stabilito dalla presente legge.


Art. 12
(Disposizione finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'esercizio finanziario 1991 la spesa di L. 399.000.000. accerta la corrispondenza delle strutture e dei servizi del Al relativo onere si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dal capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera f) del medesimo bilancio.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1991 sono istituiti i seguenti capitoli:
cap. n. 07015: «Contributo per il primo impianto di cui all'articolo 8, primo comma, lettera a)», con lo stanziamento di L. 399.000.000; cap. n. 07016: «Contributi annuali di cui all'articolo 8, primo comma, lettera b)», per memoria di L. 1.000.000.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.