Disciplina delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria di competenza regionale.

Numero della legge: 6
Data: 15 marzo 1978
Numero BUR: 9
Data BUR: 30/03/1978

L.R. 15 Marzo 1978, n. 6
Disciplina delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria di competenza regionale.





Art. 1

Per l' applicazione di sanzioni amministrative di natura pecuniaria previste da leggi regionali o da leggi statali concernenti materie trasferite o delegate alla Regione, ai sensi degli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, si osservano le disposizioni contenute nella presente legge.
Restano ferme le disposizioni che disciplinano le sanzioni previste per le violazioni di norme tributarie regionali.


Art. 2

Le funzioni inerenti all' irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al precedente art. 1, primo comma, sono delegate, a norma dell' art. 118 della Costituzione o subdelegate, a norma dell' art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono accertate le violazioni, salvo quanto disposto nel secondo comma del presente articolo.
In materia di caccia e di pesca le funzioni di cui al precedente comma sono delegate in via provvisoria, in attesa della definizione della delega di materie agli enti locali, ai presidenti delle province nel cui territorio sono accertate le violazioni.


Art. 3

Il proprietario della cosa che e' servita a commettere la violazione e' responsabile in solido con il trasgressore, se non prova che la cosa e' stata utilizzata contro la sua volonta'.
Qualora le violazioni siano commesse da persona soggetta alla altrui autorita', direzione o vigilanza, la persona rivestita della autorita', incaricata della direzione o vigilanza e' responsabile in solido con il trasgressore. L' obbligazione di pagare la somma dovuta per le violazioni non si trasmette agli eredi.


Art. 4

All' accertamento delle violazioni di norme che prevedono la irrogazione di sanzioni amministrative provvedono gli organi locali di polizia urbana e rurale, nonche' gli altri organi indicati dalle leggi.
Gli enti pubblici e le associazioni riconosciute che hanno come finalita' la tutela del patrimonio culturale ed ambientale cooperano all' accertamento nei limiti dei rispettivi compiti istituzionali.


Art. 5


Le violazioni vengono accertate mediante processo verbale redatto su apposito modulo. Nel processo verbale d' accertamento devono essere specificati:
a) il tempo e il luogo dell' accertamento;
b) le generalita' e la qualifica del verbalizzante;
c) le generalita' del trasgressore, se identificato;
d) le generalita' degli eventuali responsabili in solido, se identificati;
e) le circostanze che hanno determinato la violazione, con l' indicazione del tempo, del luogo e dei mezzi e strumenti impiegati dal trasgressore;
f) l' indicazione delle norme che si ritengono violate;
g) se sia avvenuta la contestazione della violazione al trasgressore e all' eventuale responsabile in solido. In calce al processo verbale e' fatta menzione delle eventuali dichiarazioni rese dal trasgressore e sono indicate le generalita' di persone in grado di testimoniare sul fatto costituente la violazione.
Il processo verbale di accertamento sottoscritto dal verbalizzante, deve essere immediatamente inoltrato all' ufficio o al comando ovvero alla autorita' da cui il verbalizzante medesimo dipende.
L' ufficio o comando o autorita' cui e' stato inoltrato il processo verbale di accertamento deve trasmetterne copia all' assessorato regionale al bilancio.


Art. 6

Le violazioni sono contestate sia al trasgressore che all' eventuale responsabile in solido, se presenti, mediante consegna di una copia del processo verbale di accertamento.
Se non sia avvenuta la contestazione personale per tutte o alcune persone indicate nel precedente comma, l' ufficio o comando o autorita' di cui al quarto comma, dell' art. 5 provvede, entro novanta giorni dalla data dell' accertamento, a notificare agli interessati copia del processo verbale di accertamento in via amministrativa o a mezzo di ufficiale giudiziario, nei modi e nei luoghi previsti dal codice di procedura civile, in quanto applicabili, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Sulla copia del processo verbale, consegnata o notificata ai sensi dei commi precedenti, deve essere fatta mensione della facolta' di far pervenire scritti difensivi, nonche' di pagare in misura ridotta, ai sensi dei successivi articoli 7 e 8, e devono altresi' essere indicati i relativi termini e modalita'.
L' obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti sia stata omessa la notificazione nel termine prescritto.


Art. 7


Salvo i casi in cui le norme penali vigenti non consentono l' oblazione, il trasgressore e gli eventuali responsabili in solido sono ammessi, entro sessanta giorni dalla consegna o dalla notificazione del processo verbale di accertamento, al pagamento, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, di una somma pari ad un terzo dell' ammontare massimo della sanzione prevista.
Il pagamento deve essere effettuato con le modalita' di cui al successivo art. 13 e deve essere comprovato, a cura degli interessati, entro il termine di cui al precedente comma, mediante presentazione, dell' attestazione di versamento all' ufficio o comando o autorita' cui e' stato inoltrato il processo verbale di accertamento a norma del quarto comma dell' art. 5.


Art. 8

Il trasgressore e gli eventuali responsabili in solido possono far pervenire all' ufficio o comando o autorita', cui e' stato inoltrato il processo verbale di accertamento a norma del quarto comma dell' art. 5, propri scritti difensivi entro trenta giorni dalla data della consegna o della notificazione della copia del processo verbale stesso.
Gli scritti difensivi devono essere redatti su carta legale e spediti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnati direttamente allo ufficio o comando o autorita' di cui al comma precedente che, in questo ultimo caso, ne rilascia ricevuta.


Art. 9


L' ufficio o comando da cui il verbalizzante dipende, decorsi sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione senza che gli interessati si siano avvalsi della facolta' del pagamento in misura ridotta o, nel caso in cui tale pagamento non sia consentito, decorso il termine di cui al primo comma del precedente art. 8, trasmette all' autorita' competente ad irrogare la sanzione l' originale del processo verbale di accertamento, unitamente alla prova delle eseguite contestazioni ed agli eventuali scritti difensivi pervenuti.


Art. 10

L' autorita' cui compete l' irrogazione della sanzione, se ritiene fondato l' accertamento, determina, con ordinanza motivata, l' ammontare della somma dovuta per la violazione, entro i limiti del minimo e del massimo stabiliti dalle leggi, tenendo conto dell' entita' del danno o del pericolo cagionato, nonche' dei precedenti del trasgressore.
L' ingiunzione di pagamento viene emessa dall' autorita' di cui al comma precedente e consiste nell' ordine di pagare entro trenta giorni la somma dovuta, oltre alle spese di notificazione.
L' ordinanza e l' ingiunzione di pagamento, quest' ultima vidimata e resa esecutoria, sono notificate sia all' autore della violazione che alle persone obbligate in solido.
Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato con le modalita' di cui al successivo art. 13 e deve essere comprovato, a cura degli interessati, mediante presentazione dell' attestazione di versamento all' autorita' che ha emesso l' ordinanza, entro il termine di cui al secondo comma.


Art. 11

I dati per la valutazione dei precedenti del trasgressore sono raccolti in uno schedario generale da istituirsi presso la Presidenza della Giunta regionale e devono essere di volta in volta richiesti dai comuni e dalle province interessate.
A tal fine le autorita' di cui al precedente art. 2 sono tenute a comunicare senza indugio al Presidente della Giunta regionale le ordinanze di irrogazione delle sanzioni, gli eventuali giudizi di opposizione e le conseguenti pronuncie definitive.



Art. 12


L' ingiunzione di pagamento costituisce titolo esecutivo. In caso di mancato pagamento nel termine prescritto, l' autorita' che ha emesso l' ordinanza esercita l' azione esecutiva con l' osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.


Art. 13

I pagamenti previsti dall' art. 7 e dall' art. 10 sono effettuati in favore dell' amministrazione mediante versamento diretto presso la tesoreria della Regione o mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla << Regione Lazio >>.


Art. 14

Spetta alla Giunta regionale emanare direttive per l' esercizio uniforme delle funzioni delegate, vigilare sul corretto svolgimento delle stesse, promuovere, in caso di persistente inerzia o inosservanza delle direttive regionali, la revoca della delega previa formale diffida.
La Giunta regionale provvede, altresi', a ripartire annualmente tra gli enti locali di cui al precedente art. 2 le somme introitate a titolo di sanzione, destinandole alla copertura degli oneri sostenuti per l' esercizio delle funzioni delegate, sulla base di documentate relazioni da trasmettere entro il 31 gennaio dell' anno successivo a quello in cui le somme sono state introitate.
Le somme introitate a titolo di sanzione potranno altresi' essere assegnate agli enti locali per opere di tutela del patrimonio culturale ed ambientale secondo i programmi presentati dagli enti stessi entro la data di cui al precedente comma. In tal caso si provvedera' alla ripartizione annuale con deliberazione consiliare.


Art. 15

La Giunta regionale ed il suo Presidente si avvalgono, per l' espletamento dei compiti di cui agli articoli 11 e 14 della presente legge, della struttura regionale competente in materia di contenzioso amministrativo.


Art. 16

Per quanto non espressamente previsto negli articoli precedenti valgono le norme contenute nelle leggi statali in materia, in quanto applicabili e, in particolare, della legge 24 dicembre 1975, n. 706.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione ogni altra norma regionale con essa incompatibile.


Art. 17

Gli importi introitati ai sensi delle disposizioni contenute nella presente legge sono iscritti in apposito capitolo da istituirsi con decreto del Presidente della Giunta regionale nello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale con la denominazione << Proventi delle sanzioni amministrative di competenza regionale >>.
Somme di complessivo importo pari alle entrate di cui al comma precedente sono iscritte in distinti capitoli da istituirsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale con la denominazione rispettiva di << Finanziamento degli oneri sostenuti dalle amministrazioni comunali e provinciali per l' esercizio delle funzioni relative all' irrogazione di sanzioni amministrative di competenza regionale >>, e di << Contributi alle amministrazioni comunali e provinciali per attivita' di tutela del patrimonio culturale ed ambientale >>.


Art. 18

Il Presidente della Giunta regionale trasmette alle autorita' competenti gli atti relativi ai procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 19

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 15 marzo 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 13 marzo 1978.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.