Modifiche ed integrazioni della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63 relativa all' attuazione delle direttive CEE - Comunita' economica europea - per la riforma dell' agricoltura.

Numero della legge: 77
Data: 20 giugno 1980
Numero BUR: 20
Data BUR: 19/07/1980

L.R. 20 Giugno 1980, n. 77
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63 relativa all' attuazione delle direttive CEE - Comunita' economica europea - per la riforma dell' agricoltura.






Art. 1

Il testo dell' articolo 6 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63 e' sostituito dal seguente:
<< Possono presentare il piano di sviluppo aziendale gli imprenditori a titolo principale il cui reddito da lavoro superi, al momento della presentazione della domanda, il reddito comparabile purche' tali aziende dimostrino che le strutture agricole sono tali da porre in pericolo la conservazione del reddito a livello comparabile o gli oneri derivanti dagli investimenti necessari per l' ammodernamento aziendale riporterebbero il loro reddito ad un livello inferiore a quello comparabile.
In tali ipotesi il concorso nel pagamento degli interessi di cui all' articolo 12 della presente legge e' limitato all' 80 per cento dell' importo complessivo del mutuo ritenuto ammissibile per ogni unita' lavorativa uomo impiegata nell' azienda compreso l' imprenditore agricolo >>.


Art. 2

Il testo dell' articolo 11 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63, e' sostituito dal seguente: << Per la determinazione del reddito delle singole unita' lavorative dell' azienda che presenta il piano di sviluppo si tiene conto dei seguenti elementi:
- durata del lavoro annuale non superiore alle 2.300 ore;
- remunerazione del capitale proprio utilizzato nell' azienda al saggio non inferiore al due per cento per la terra ed i fabbricati e all' interesse legale stabilito dal codice civile per il restante capitale investito sul fondo;
- tasso effettivo di interesse per il capitale eventualmente gia' investito da terzi.
Per raggiungere l' obiettivo di ammodernamento puo' essere calcolata nel reddito da lavoro una aliquota non superiore al 20 per cento, proveniente dall' esercizio di attivita' extra - agricole a condizione che almeno una unita' lavorativa tragga la totalita' del reddito da lavoro comparabile dall' azienda agricola.
Nelle zone montane o svantaggiate l' aliquota di cui al comma precedente e' elevata al 50 per cento. Per i piani di sviluppo aziendale o interaziendale presentati in zone montane l' aliquota del reddito proveniente da attivita' non agricola puo' essere del trenta per cento per la prima unita' lavorativa uomo e del cinquanta per cento per la seconda unita' lavorativa uomo.
E' inclusa nel calcolo del reddito da lavoro l' indennita' compensativa di cui all' articolo 18. L' imprenditore puo' rinunciare alla inclusione dell' indennita' compensativa nel calcolo del reddito da lavoro.
Si intende conseguito il reddito d' obiettivo anche nel caso in cui il piano di sviluppo consenta di raggiungere sulla base delle condizioni di cui ai precedenti commi il livello di redditivita' pari a quello di una azienda di riferimento secondo i modelli che la Regione Lazio determinera' con successivo provvedimento ai sensi dell' articolo 17 della legge 9 maggio 1975, n. 153 >>.


Art. 3

Il testo dell' articolo 12 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63 e' sostituito dal seguente:
<< Il concorso nel pagamento degli interessi di cui all' articolo 9, lettera a), riguarda la totalita' dei mutui, comprensivi degli interessi di preammortamento relativi ai piani di sviluppo approvati, con gli istituti di credito autorizzati all' esercizio del credito agrario di miglioramento fino alla concorrenza di un importo non superiore a 52.599 unita' di conto europee, di seguito indicate con ECU per ogni unita' lavorativa uomo di n. 2.300 ore impiegate nell' azienda.
La durata del mutuo non puo' essere superiore a venti anni per gli investimenti fondiari e a dieci anni per l' acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, determina l' ammontare della quota del concorso nel pagamento degli interessi eventualmente differenziati per destinazione entro il limite massimo del nove per cento, elevabile al dodici per cento per le zone montane e svantaggiate ai sensi della direttiva CEE n. 268/ 75, nonche' il tasso a carico del beneficiario.
In ogni caso l' onere a carico del beneficiario non puo' essere inferiore al tre per cento e al due per cento limitatamente alle zone montane o dichiarate svantaggiate ai sensi della direttiva della Comunita' economica europea n. 268 del 1975.
Nelle zone montane o svantaggiate di cui al comma precedente le provvidenze previste dall' articolo 9 della presente legge possono riguardare anche investimenti di carattere turistico o artigianale realizzati nell' ambito dell' azienda agricola per un importo non superiore a 13.158 ECU per azienda, ove tali investimenti siano compatibili con la programmazione regionale e delle comunita' montane.
L' imprenditore puo' chiedere che il concorso nel pagamento degli interessi sia attualizzato secondo quanto previsto dagli ultimi due commi dell' articolo 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153 >>.


Art. 4

Il testo dell' articolo 14 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63, e' sostituito dal seguente: << Qualora il piano di sviluppo presentato da imprenditori singoli o associati preveda, ai sensi della direttiva del consiglio delle comunita' europee n. 131 del 15 maggio 1973, che, al suo compimento, la quota delle vendite di bovini e ovini superi il 50 per cento del complesso delle vendite effettuate dall' azienda, puo' essere concesso, in aggiunta alle provvidenze di cui al precedente articolo 128 un contributo in conto capitale per ogni ettaro della superficie necessaria alla produzione di carne bovina e ovina.
Il contributo medesimo sara' erogato in tre anni in ragione di 58,9 ECU per ettaro il primo anno, 39,9 ECU per ettaro il secondo anno, 20,3 ECU per ettaro il terzo anno.
Gli importi complessivi del contributo per azienda non potranno superare 5,888 ECU per il primo anno, 3.990 ECU per il secondo anno, 2.031 per il terzo anno; tale limite puo' essere superato nel caso di stalle sociali e di cooperative di conduzione.
Nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva della Comunita' economica europea n. 268 del 1975 per le aziende che dispongono di almeno 0,5 unita' di bestiame adulto per ettaro di superficie foraggiera, gli importi annui e complessivi dei contributi integrativi previsti dai commi precedenti sono elevati di un terzo >>.


Art. 5

Il testo dell' articolo 15 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63 e' sostituito dal seguente:
<< Quando il piano di sviluppo aziendale e interaziendale prevede l' acquisto di bestiame vivo bovino od ovino, la concessione di provvidenze previste dagli articoli precedenti per tali acquisti e' subordinata alla condizione che, a conclusione del piano di sviluppo, la quota delle vendite degli animali e dei loro prodotti sul complesso delle vendite effettuate dall' azienda superi il sessanta per cento.
Quando il piano di sviluppo prevede un investimento nel settore suinicolo, la concessione delle provvidenze predette e' subordinata alla condizione che gli investimenti stessi siano di importo non inferiore a 13.158 ECU e non superiore a 66.699 ECU e che, a conclusione del piano, almeno l' equivalente del trentacinque per cento del quantitativo di alimenti consumati dai suini possa essere prodotto dall' azienda. Qualora si tratti di una produzione comune a varie aziende, quest' ultima condizione si intende osservata quando il trentacinque per cento degli alimenti possa essere prodotto da una o piu' aziende associate >>.


Art. 6

Il testo dell' articolo 17 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63 e' sostituito dal seguente:
<< Agli imprenditori a titolo principale che ne facciano richiesta e si impegnino a tenere una contabilita' aziendale secondo le metodologie ed i modelli adottati dalla Giunta regionale nel rispetto dell' articolo 11 della direttiva della Comunita' economica europea n. 159 del 1972 viene concesso un contributo di 751 ECU, quale concorso alle spese di contabilita'.
Il contributo di cui sopra e' concesso anche agli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta attraverso forme associative giuridicamente riconosciute; queste ultime, a tal fine delegate, potranno tenere la contabilita' degli imprenditori associati e dovranno fornire, in forma anonima ed in conformita' a quanto richiesto dalla Regione, i dati riassuntivi dei dati al centro regionale di cui al successivo quarto comma.
Il contributo e' erogato in quattro rate annuali, per l' importo di 323 ECU per il primo anno, di 214 ECU per il secondo, di 131 ECU per il terzo anno e di 83 nel quarto.
La Regione istituisce un centro regionale per la contabilita' al fine di realizzare l' analisi e l' elaborazione dei dati della gestione aziendale e interaziendale.
La Regione provvede altresi' alla definizione delle metodologie che il centro regionale adotta ed alla determinazione dei criteri per assicurare la partecipazione degli imprenditori e dei lavoratori agricoli ai servizi di contabilita' >>.


Art. 7

Il testo dell' articolo 18 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63 e' sostituito dal seguente:
<< E' istituita una indennita' compensativa annua per la durata di cinque anni agli imprenditori agricoli, singoli ed associati, le cui aziende ricadono nei territori montani e in quelli dichiarati svantaggiati ai sensi della direttiva della Comunita' economica europea n. 268 del 1975, che al momento della presentazione della domanda esercitino abitualmente l' attivita' agricola e che si impegnino a proseguire la coltivazione per almeno cinque anni.
L' indennita' di cui al comma precedente verra' erogata alle condizioni e con le modalita' stabilite dall' articolo 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352 e nelle entita' seguenti per gli imprenditori singoli:
a) nella misura massima di 65,6 ECU per unita' di bestiame adulto di cui al secondo comma del sopracitato articolo 6 o per ettaro di cui al quarto comma dello stesso articolo 6, per aziende da tre a cinque ettari di superficie agricola utilizzata;
b) nella misura di 50 ECU per la superficie agricola utilizzata oltre cinque e fino a otto ettari;
c) nella misura di 30 ECU per la superficie agricola utilizzata oltre otto e fino a trenta ettari. La stessa indennita', alle medesime condizioni e modalita', verra' erogata nelle entita' seguenti per gli imprenditori associati:
- nella misura massima di 65,6 ECU per unita' di bestiame adulto di cui al secondo comma del sopracitato articolo 6 o per ettaro di cui al quarto comma dello stesso articolo 6 per aziende di superficie agricola utilizzata pari al prodotto di cinque ettari per il numero dei soci;
- nella misura di 50 ECU per la superficie agricola utilizzata oltre il prodotto di cinque ettari per il numero dei soci e fino al prodotto di otto ettari per il numero dei soci;
- nella misura di 30 ECU per la superficie agricola utilizzata oltre il prodotto di otto ettari per il numero dei soci e fino al prodotto di trenta ettari per il numero dei soci.
La Regione pubblichera' periodicamente nel Bollettino Ufficiale l' elenco dei titolari delle aziende ai quali viene concessa l' indennita', comprensivo dei contributi erogati sulla base dei piani di sviluppo approvati >>.


Art. 8

Il testo dell' articolo 21 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63 e' sostituito dal seguente:
<< Alle associazioni di produttori agricoli prevalentemente costituite da coltivatori diretti che si costituiscono nelle forme previste dalle leggi vigenti allo scopo di fornire assistenza alle aziende associate e conseguire una piu' razionale utilizzazione in comune delle attrezzature e delle dotazioni aziendali, con particolare riferimento alla meccanizzazione, o di conseguire attivita' a carattere collettivo, puo' essere concesso un aiuto di avviamento destinato a contribuire ai costi di gestione.
L' ammontare del contributo puo' variare da un minimo di 3.290 ECU ad un massimo di 9.867 ECU in relazione ai programmi di attivita' esercitata in comune ed al numero degli associati.
Per ottenere il contributo le associazioni debbono essere costituite con un voto pro - capite successivamente alla data dell' entrata in vigore della legge n. 153 del 1975 nelle forme previste dalle vigenti leggi per le cooperative agricole e per i consorzi per la difesa attiva e passiva delle produzioni dalle avversita' atmosferiche, nonche' dalle leggi speciali per le associazioni di produttori >>.


Art. 9

Il testo dell' articolo 48 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63, e' sostituito dal seguente: << In via transitoria e fino a quando non saranno operanti i consorzi per la gestione dei comprensori economico - urbanistici, le funzioni relative al titolo I e II della presente legge sono esercitate dagli organi agricoli centrali e periferici della Regione.
In tal caso i comitati di cui al precedente articolo 23 sono costituiti a livello provinciale; secondo quanto stabilito dal gia' citato articolo 23, la Giunta regionale, sentita la commissione agricoltura, determina la rappresentanza di ciascuna organizzazione.
Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, provvede quindi alla nomina dei designati delle singole organizzazioni.
Presiede la consulta il presidente dell' amministrazione provinciale o un assessore da questo delegato. Fino a quando non sara' operante il centro regionale per la contabilita' di cui al penultimo comma dell' articolo 17, la Regione si avvale dell' istituto nazionale di economia agraria, il quale e' tenuto a consegnare alla Regione in forma anonima i risultati della contabilita' una volta ultimata l' elaborazione dei dati. Gli oneri del servizio prestato dall' istituto nazionale di economia agraria sono a carico della Regione >>.


Art. 10

Dopo l' articolo 48 della legge regionale 27 settembre 1978, n. 63 vengono inseriti i seguenti articoli:
<< Art. 48 bis

Con deliberazione della Giunta regionale gli importi ed i limiti degli aiuti previsti dalla presente legge sono aggiornati sulla base di quanto verra' stabilito dagli appositi regolamenti emanati dalle Comunita' economiche europee.

Art. 48 ter

Con deliberazione della Giunta regionale vengono stabiliti i termini entro i quali gli imprenditori agricoli debbono presentare le domande ed assolvere agli altri adempimenti necessari per ottenere gli aiuti previsti dalla presente legge >>.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.