Norme per l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntividegli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza dellaRegione.

Numero della legge: 19
Data: 30 aprile 1991
Numero BUR: 14
Data BUR: 20/05/1991

L.R. 30 Aprile 1991, n. 19
Norme per l'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntividegli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza dellaRegione.



Art. 1
(Enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione)

1. Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nei successivi articoli della presente legge si intendono sottoposti a controllo e vigilanza della Regione gli enti e le aziende di cui all'articolo 53 dello statuto ed ogni altro ente od organismo pubblico o di diritto pubblico in qualunque forma costituito, operante nell'ambito territoriale della Regione, nelle materie di competenza della Regione stessa. Tali enti, aziende ed organismi saranno identificati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, previo parere della competente commissione consiliare permanente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 2
(Approvazione del bilancio di previsione)

1. I bilanci di previsione annuali degli. enti, delle aziende e degli organismi di cui al precedente articolo formulati secondo le previsioni contenute nel bilancio pluriennale della Regione in corrispondenza della relativa annualita' ed adottati dai competenti organi, devono pervenire alla Giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello in cui i bilanci stessi si riferiscono.

2. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il bilancio di previsione della Regione, unitamente ai bilanci di previsione degli enti, delle aziende e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza che sono approvati dal Consiglio regionale con appositi articoli della legge di bilancio di cui costituiscono allegato.

3. Nel caso in cui i bilanci dei suddetti enti, aziende ed organismi presentassero scostamenti rispetto ai finanziamenti previsti nel bilancio pluriennale della Regione ovvero rispetto agli emendamenti votati dal Consiglio regionale, il Consiglio stesso dispone, con appositi articoli della legge di bilancio, l'adozione, da parte dell'ente, dell'azienda o dell'organismo interessato, della conseguente variazione al bilancio preventivo, che viene definitivamente approvato con specifica legge regionale della quale costituisce allegato, dopo l'entrata in vigore della legge di bilancio.

4. In caso di mancata presentazione del bilancio di previsione da parte degli enti, delle aziende e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza nei tempi indicati al precedente primo comma, ovvero in caso di tardiva presentazione rispetto ai tempi ed alle procedure fissate per l'approvazione della legge di bilancio regionale, la Giunta regionale non potra' disporre l'erogazione dei finanziamenti in misura superiore, per ciascun mese trascorso, ad un dodicesimo dell'ammontare complessivo degli stanziamenti all'uopo iscritti nel bilancio regionale, fino a quando non sara' approvato dal Consiglio regionale il bilancio di previsione dell'ente, dell'azienda e dell'organismo inadempiente con apposito provvedimento legislativo di integrazione o variazione della legge di bilancio regionale.


Art. 3
(Assestamento del bilancio preventivo)

1. L'assestamento dei bilanci preventivi e gli eventuali provvedimenti di variazione adottati dai competenti organi degli enti, delle aziende e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono approvati con deliberazione consiliare entro trenta giorni dalla presentazione in Consiglio regionale della proposta da parte della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale i provvedimenti amministrativi di approvazione degli assestamenti di bilancio di cui al precedente comma entro i trenta giorni successivi alla data in cui sono pervenuti gli atti stessi.


Art. 4
(Predisposizione del bilancio e del relativo assestamento)

1. Gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione predispongono il proprio bilancio di previsione in conformita' ai principi previsti per la classificazione delle entrate e delle spese negli articoli 11 e 12 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15. Al fine di garantire l'omogenea applicazione dei criteri di classificazione da parte degli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza, la Giunta regionale e' autorizzata ad emanare direttive per la individuazione del piano dei conti che ciascun ente, azienda od organismo sottoposti a controllo e vigilanza e' tenuto ad adottare.

2. Agli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione si applicano le norme contenute nell'articolo 22 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, concernente l'assestamento del bilancio preventivo.


Art. 5
(Esercizio provvisorio)

1. Le norme sull'esercizio provvisorio previste dalla legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, sono estese agli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione.

2. Il provvedimento legislativo previsto dal primo comma dell'articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, deve contenere l'autorizzazione all'esercizio provvisorio degli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione.


Art. 6
(Approvazione del rendiconto generale)


1. I rendiconti generali degli enti, delle aziende e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, redatti in conformita' a quanto disposto per il rendiconto generale della Regione dagli articoli 42 e 43 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, ed adottati dai competenti organi, devono pervenire alla Giunta regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il rendiconto della Regione, accompagnati da una relazione illustrativa dell'attivita' svolta e dei risultati conseguiti, anche in termini finanziari.

2. La Giunta regionale propone al Consiglio regionale i provvedimenti amministrativi di approvazione del rendiconti di cui al precedente comma entro i trenta giorni successivi alla data in cui sono pervenuti i rendiconti stessi.

3. Il Consiglio regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro trenta giorni dall'invio della relativa proposta da parte della Giunta regionale, approva il rendiconto generale degli enti, delle aziende e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione.

4. In allegato al rendiconto generale della Regione e' esposto un quadro riepilogativo delle entrate e delle spese degli enti, delle aziende e degli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione, che verra' redatto a cura di ciascun ente, azienda od organismo interessato in sede di presentazione alla Giunta regionale del proprio rendiconto generale secondo uno schema tipo approvato con deliberazione della Giunta stessa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 7
(Abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15)

1. L'articolo 17 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e' abrogato.


Art. 8
(Modifica dell'articolo 44 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15)

1. L'articolo 44 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e' sostituito dal seguente:

"Art. 44
(Bilancio della societa' a partecipazione finanziaria)


1. Al rendiconto generale della Regione e' allegato altresi' l'ultimo bilancio approvato da ciascuna societa' in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria".


Art. 9
(Abrogazione norme in contrasto)

1. Sono altresi' abrogate le norme contenute nelle leggi regionali in materia di enti, aziende ed organismi dipendenti che siano in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.


Art. 10
(Norme finali e transitorie)

1. In sede di prima applicazione della presente legge al fine di consentire agli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione l'adozione dei bilanci di previsione per l'anno finanziario 1992 in conformita' a quanto previsto dal primo comma del precedente articolo 2, la Regione, in sede di assestamento del proprio bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991, approva il quadro riepilogativo dei trasferimenti da destinare entro i limiti degli stanziamenti gia' iscritti nello stesso bilancio di previsione, a ciascun ente, azienda od organismo sottoposti a controllo e vigilanza nel triennio 1991, 1992, 1993, da evidenziare in un apposito prospetto che costituisce allegato al bilancio di previsione annuale.

2. A partire dall'anno finanziario 1992 il quadro dei trasferimenti indicato al precedente comma costituisce allegato del bilancio di previsione annuale.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.