Rimborso spese di trasporto ai consiglieri regionali.

Numero della legge: 31
Data: 6 settembre 1982
Numero BUR: 27
Data BUR: 30/09/1982

L.R. 06 Settembre 1982, n. 31
Rimborso spese di trasporto ai consiglieri regionali.

(Pubblicata nel B.U. 30 settembre 1982, n. 27)



Art. 1

La lettera b) dell' articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, nel testo di cui all' articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 51, e' cosi' sostituita:
<< Il rimborso forfettario mensile per spese connesse alla percorrenza di andata e ritorno fra il luogo di residenza e la sede effettiva del Consiglio regionale e' determinato, a datare dal 1° gennaio 1982, nella seguente misura:
L. 140.000 fino a 30 chilometri;
L. 180.000 fino a 50 chilometri;
L. 270.000 fino a 100 chilometri;
L. 380.000 fino a 150 chilometri;
L. 490.000 fino a 200 chilometri;
L. 600.000 fino a 250 chilometri;
L. 700.000 fino a 300 chilometri;
L. 800.000 oltre i 300 chilometri.
Tale rimborso non compete ai consiglieri che hanno a disposizione in via permanente ed a qualsiasi titolo una autovettura di servizio.
Il Presidente del Consiglio regionale adegua con proprio decreto gli importi di cui al precedente primo comma in misura percentuale alla variazione del costo a litro di benzina super.
In ogni caso di assenza da tutte le sedute del Consiglio o degli altri organismi consiliari nella stessa giornata sara' detratta una somma pari ad un dodicesimo dell' importo di cui al precedente primo comma >>.


Art. 2

Per il periodo dal 1° gennaio 1982 alla data di entrata in vigore della presente legge la detrazione di cui all' ultimo comma del precedente articolo 1 sara' pari ad un dodicesimo della differenza tra l' importo previsto dallo stesso articolo 1 e quanto gia' corrisposto allo stesso titolo.


Art. 3

Alla spesa derivante dalla presente legge si fara' fronte con lo stanziamento previsto dal capitolo n. 25001 << Spese per le indennita' di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale >> che presenta sufficiente disponibilita'.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.