Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie

Numero della legge: 2
Data: 11 febbraio 2025
Numero BUR: 13
Data BUR: 13/02/2025

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio derivanti da sentenze esecutive) 

1. Ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche, con la presente legge è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione Lazio, derivanti da sentenze esecutive, per il valore complessivo di euro 2.983.562,06, elencati nella tabella A, allegata alla presente legge.

 

Art. 2

(Copertura finanziaria) 

1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, quantificati in euro 2.983.562,06, per l’anno 2025, si provvede mediante l’integrazione per l’importo predetto del programma 11 “Altri servizi generali” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti” e la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”.

2. A seguito dell’attuazione dei profili finanziari dell’articolo 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 73, comma 4, del d. lgs. 118/2011 e ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera d), della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), le strutture regionali competenti adottano i provvedimenti di spesa relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell’articolo 1.

Art. 3

(Modifica all’articolo 56 della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia” e successive modifiche)

1. Il comma 4 bis dell’articolo 56 della l.r. 7/2020 è sostituito dal seguente: 

“4 bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e della salvaguardia occupazionale, possono svolgere le funzioni di coordinamento delle strutture dei servizi educativi e scolastici coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgevano tale funzione da almeno tre anni in maniera continuativa.”.

Art. 4

(Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche all’articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23 relative a disposizioni per incrementare i Fondi di cui agli articoli 102 e 103 del CCNL del Comparto sanità, e successive modifiche. Disposizione finanziaria)

 

1. All’articolo 23 della l.r. 23/2023, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 42, le parole: “a valere sulla voce di spesa di cui al comma 43 bis” sono sostituite dalle seguenti: “con le risorse del Fondo sanitario nazionale”;

b) al comma 43, le parole: “a valere sulla voce di spesa di cui al comma 43 bis” sono sostituite dalle seguenti: “con le risorse del Fondo sanitario nazionale”;

c) il comma 43 bis è abrogato.

2. Per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, le risorse pari a euro 10.306.000,00 confluiscono nell’avanzo di amministrazione accantonato e sono finalizzate con legge regionale, in coerenza con le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 80 e 80 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, relativi a disposizioni per le Regioni sottoposte al piano di rientro, e successive modifiche.

 

Art. 5

(Sostegno degli interventi per la promozione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Aziende pubbliche di servizi alla persona -ASP)

1. La Regione sostiene la realizzazione di interventi volti alla promozione, alla valorizzazione, alla tutela e alla conservazione del patrimonio immobiliare delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) e successive modifiche, attraverso la concessione dei seguenti contributi:

a) per euro 300.000,00, per l’anno 2025 ed euro 750.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, quali risorse di parte corrente e per euro 2.000.000,00, per l’anno 2026 ed euro 2.500.000,00, per l’anno 2027, quali risorse in conto capitale, con riferimento agli interventi concernenti il patrimonio di importanza storica, architettonica, artistica e culturale, di proprietà dell’ASP “Istituti Riuniti del Lazio (IRL)”, relativo al Santuario della Santissima Annunziata, alla Cappella dell’Immacolata Concezione o “Grotta d’Oro”, alla Chiesa di Santa Maria della Sorresca e alla Chiesa di San Giuda Taddeo, ivi compresa l’organizzazione e la promozione di eventi per la conoscenza e la fruibilità degli stessi;

b) per euro 200.000,00, per l’anno 2025 ed euro 250.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, quali risorse di parte corrente, con riferimento agli interventi concernenti il patrimonio di proprietà dell’ASP “Tuscia – Sabina”, relativo agli immobili siti, rispettivamente, in Bagnoregio (VT), Piazza Luigi Cristofori e in Viale Agosti, e in Torri in Sabina (RI), via Porta Ternana n. 7;

c) per euro 250.000,00, per l’anno 2026, quali risorse in conto capitale, con riferimento agli interventi concernenti il patrimonio di proprietà dell’ASP “Asilo Savoia”, relativo agli immobili siti in Roma, Piazza Santa Chiara, n. 14 e via di San Crisogono, n. 39;

d) per euro 200.000,00, per l’anno 2025 ed euro 900.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, quali risorse in conto capitale, con riferimento agli interventi concernenti il patrimonio di proprietà dell’ASP “Istituto Romano di San Michele”, relativo al complesso immobiliare sito in Roma, Piazzale Antonio Tosti, n. 4.

2. Per la realizzazione degli interventi di parte corrente, la Regione si avvale della società in house LazioCrea S.p.A. e le relative risorse sono trasferite alla società medesima.

3. All’attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse già stanziate, rispettivamente:

a) per euro 500.000,00, per l’anno 2025 ed euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2026 e 2027, con riferimento all’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 7, comma 105, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, relativo alle attività di promozione culturale, sociale e ambientale e di valorizzazione del patrimonio regionale a cura di LazioCrea S.p.A., di cui al programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”;

b) per euro 200.000,00, per l’anno 2025, euro 3.150.000,00, per l’anno 2026 ed euro 3.400.000,00, per l’anno 2027, con riferimento all’autorizzazione di spesa relativa all’articolo 4, comma 2, della legge regionale 20 maggio 2019, n. 8, relativo al fondo regionale per gli interventi di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare, di cui al programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali” della missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.

Allegati