Modifiche alla legge regionale 20 giugno 2016, n. 8 (Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale) e successive modifiche

Numero della legge: 8
Data: 29 aprile 2024
Numero BUR: 36
Data BUR: 02/05/2024


Art. 1

(Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 8 giugno 2016, n. 8 “Interventi di valorizzazione delle dimore, ville, complessi architettonici, parchi e giardini di valore storico e culturale della Regione Lazio e disposizioni a tutela della costa laziale”)

1. All’articolo 2 della l.r. 8/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a)  al comma 2, dopo le parole: I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, presentano” sono inserite le seguenti “, durante tutto il corso dell’anno,”;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2 bis. La direzione regionale competente in materia di cultura, verificata la documentazione di cui al comma 2 e la compatibilità con il Piano territoriale paesaggistico regionale (PTPR) nonchè la legislazione in materia, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, accoglie, chiede integrazioni documentali o rigetta l’istanza di accreditamento, motivando l’eventuale diniego o, in caso di accoglimento, procedendo all’inserimento del bene nella Rete.”;

c)  ai commi 3 e 4 le parole: “L’Agenzia regionale del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “La direzione regionale competente in materia di cultura”.

 

Art. 2

(Modifica all’articolo 4 della l.r. 8/2016 e successive modifiche)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 8/2016, le parole: “dell’Agenzia regionale del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “della direzione regionale competente in materia di turismo”.

 

Art. 3

(Clausola di non onerosità)

 

1.  Dall’attuazione della presente legge non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

 

Art. 4

(Entrata in vigore)

 

1.  La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

 

 

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.