L.R. 09 Agosto 1991, n. 37 |
Istituzione del fondo straordinario per l'occupazione.
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Art. 1 (Istituzione del fondo) 1. Per il raggiungimento delle finalita' di cui ai principi enunciati negli articoli 34, 44 e 45 dello statuto regionale, e nelle more dell'approvazione del programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale secondo il disposto della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, tenuto conto dell'emergenza occupazionale determinatasi nella Regione Lazio, e' istituito un fondo straordinario per l'occupazione con la dotazione e le modalita' indicate all'articolo 9 della presente legge. Art. 2 (Finalita') 1. Il fondo di cui al precedente articolo ha come obiettivo il sostegno occupazionale e la riduzione degli squilibri territoriali esistenti nel mercato del lavoro, nell'ambito delle competenze regionali con particolare riferimento ad alcune categorie di lavoratori ed ambiti territoriali particolarmente depressi, e sara' utilizzato per il finanziamento di progetti per la creazione di nuovi posti di lavoro specificatamente rivolti all'inserimento di fasce piu' deboli e svantaggiate del mercato del lavoro, anche con il concorso di fondi comunitari, statali e regionali. Art. 3 (Interventi) 1. Gli interventi del fondo si attuano attraverso il parziale finanziamento di progetti predisposti da enti locali, aziende produttive (che operino anche con funzioni formative in settori innovativi), cooperative ed enti privati senza fine di lucro, aventi sede ed operanti nel territorio della Regione Lazio. Hanno priorita' di accoglimento i progetti che prevedono interventi nei settori: dell'energia rinnovabile, del patrimonio artistico e culturale, della manutenzione urbana straordinaria. Hanno, inoltre, priorita' nel finanziamento i progetti finalizzati ad interventi nelle aree maggiormente svantaggiate del territorio regionale, che non godano dei benefici degli interventi previsti nelle aree del Mezzogiorno di cui alle leggi 28 febbraio 1986, n. 44, 1° marzo 1986, n. 64, nonché dei benefici di cui alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 54. 2. I benefici della presente legge non sono comunque cumulabili con analoghi benefici previsti da parte dello Stato, della Comunita' economica europea e di altri enti pubblici. 3. Possono essere finanziati progetti di particolare rilevanza regionale approvati dalla commissione regionale per l'impiego o da altri settori dell'amministrazione regionale, che per l'incremento occupazionale necessitano di un ulteriore finanziamento non altrimenti disponibile. Art. 4 (Progetti) 1. I progetti, della durata da un minimo di dodici ad un massimo di ventiquattro mesi, dovranno prevedere una consistente e qualificata occupazione, (che rispondera' a criteri di formazione professionale dettati dalla normativa regionale), attraverso l'inserimento di soggetti appartenenti alle seguenti categorie: a) lavoratori disoccupati di eta' superiore ai 29 anni iscritti da almeno 12 mesi nella prima classe delle liste per il collocamento di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56; b) lavoratori disoccupati iscritti nelle liste per il collocamento obbligatorio di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti in eccedenza rispetto alle quote obbligatorie per legge; c) donne alla ricerca della prima occupazione, iscritte da almeno 24 mesi nelle liste per il collocamento; d) lavoratori stranieri disoccupati iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 943. 2. La nuova occupazione prevista nei progetti deve essere di almeno 10 unita'. Nel caso si tratti di progetti presentati da soggetti che allargano la loro attivita' preesistente l'incremento deve essere pari ad almeno il 10 per cento della manodopera gia' occupata, fermo restando il minimo, in valore assoluto, di almeno 10 unita'. Art. 5 (Contributi) 1. Il finanziamento del progetto consiste in: a) contributi in conto capitale sugli investimenti necessari per la realizzazione del progetto nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili. Tale limite puo', in base ad indicatori predisposti dall'Osservatorio del mercato del lavoro, per le aree particolarmente svantaggiate e per progetti particolarmente innovativi, essere portato all'80 per cento del costo previsto. Sono ritenute spese ammissibili quelle necessarie per l'acquisizione di impianti, macchinari, attrezzature, necessari allo svolgimento dell'attivita' prevista nel progetto; b) contributi per la formazione e/o addestramento del personale e/o dei soggetti di cui al precedente articolo 4, primo comma, fino ad un massimo di L. 1.000.000 per ogni unita' lavorativa interessata e comunque per un importo totale non superiore al 10 per cento del valore complessivo degli investimenti. I progetti di formazione dovranno essere redatti in conformita' della disposizione del Fondo sociale europeo in merito alla formazione professionale. Art. 6 (Presentazione ed istruttoria delle domande) 1. I soggetti interessati presentano domanda, corredata da progetto, all'assessorato regionale ai problemi del lavoro, settore Osservatorio del mercato del lavoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge per quanto si riferisce ai contributi relativi al 1991 ed entro il 30 giugno e ogni anno per quanto concerne gli esercizi dal 1992 e seguenti. 2. Nel progetto devono essere indicate le finalita', i tempi, le modalita', gli strumenti, le attivita' e la formazione che si intende svolgere, gli investimenti previsti, le quote previste di occupazione suddivise per profili professionali. Alla domanda deve essere altresì allegata una dichiarazione del legale rappresentante dell'ente o dell'azienda interessati che non siano stati concessi o non siano in corso di concessione analoghi benefici da parte della Regione, dello Stato, della Comunita' economica europea e di altri enti pubblici. 3. La domanda viene sottoposta al parere del comitato tecnico- scientifico gia' operante presso l'Osservatorio del mercato del lavoro, che, integrato con altri tre esperti, nominati con le modalita' di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1985, n. 46, assume il compito di valutazione tecnica per l'ammissibilita'. 4. Il presidente del comitato tecnico-scientifico puo' chiamare a partecipare senza diritto di voto ai lavori del comitato stesso rappresentanti delle amministrazioni provinciali, del comune di Roma, della FI.LA.S. (Finanziaria laziale di sviluppo), dell'I.R.S.P.E.L. (Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica del lavoro). Art. 7 (Concessione dei contributi) 1. La Giunta regionale, tenuto conto del parere del comitato tecnico- scientifico di cui al precedente articolo 6, concede i contributi previsti dall'articolo 5 della presente legge entro novanta giorni dalla data della presentazione delle domande. La deliberazione della Giunta regionale stabilisce, altresì, l'entita' massima dei contributi nonché i tempi e gli obiettivi occupazionali che dovranno essere prioritariamente realizzati. 2. La concessione del contributo e' subordinata alla presentazione di apposita garanzia fidejussoria a favore della Regione Lazio, pari all'ammontare della somma erogabile a titolo di anticipazione (prima rata). 3. Il provvedimento della Giunta regionale, qualora sia in difficolta' col parere espresso dal comitato tecnico-scientifico deve essere adeguatamente motivato. 4. L'erogazione dei contributi e' effettuata, nei limiti di cui al precedente primo comma, in due rate: la prima dopo l'approvazione del progetto, nella misura del 50 per cento; la seconda all'accertamento finale degli obiettivi indicati nel progetto, ivi compresi quelli occupazionali, sulla base degli oneri effettivamente sostenuti per gli investimenti e l'attivita' formativa. Nel caso di progetti ricadenti in aree particolarmente svantaggiate o di progetti particolarmente innovativi, secondo indicatori predisposti dall'Osservatorio del mercato del lavoro, l'erogazione puo' essere disposta nella misura dell'80 per cento nella prima rata e del 20 per cento nella seconda rata. Art. 8 (Controlli) 1. Per tutta la durata del progetto l'assessorato regionale ai problemi del lavoro puo' effettuare controlli sull'attuazione dello stesso, proponendo la revoca dei contributi gia' erogati nel caso di gravi inadempienze. 2. Gli enti e/o le imprese destinatari dei contributi sono tenuti ad utilizzare i beni con essi acquisiti secondo le finalita' del progetto. Nella deliberazione di concessione puo' essere previsto per detti beni, in relazione alla loro natura, il divieto alla alienazione per periodi superiori a quelli della durata del progetto. Art. 9 (Disposizione finanziaria) 1. Le spese per il funzionamento del comitato tecnico-scientifico per la valutazione dei progetti di cui al precedente articolo 6 gravano sul capitolo n. 07010 del bilancio regionale istituito dall'articolo 9 della legge 18 aprile 1985, n. 46. 2. Per gli altri oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, vengono istituiti i seguenti capitoli: capitolo n. 07030 «Contributi ai sensi dell'articolo 5, lettera a), per strutture di primo impianto e reimpianto, attrezzature di attivazione e sviluppo, investimenti per ampliamento dell'attivita' e ristrutturazione», lire 1.500 milioni; capitolo n. 07018 «Contributi per la formazione e/o addestramento articolo 5, lettera b)», per memoria. 3. Alla copertura dell'onere di lire 1.500 milioni di cui al predetto capitolo n. 07030 si provvede mediante riduzione di pari importo della posta iscritta al capitolo n. 29802, elenco n. 4, lettera f), allegato al bilancio 1991. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |