Norme per la produzione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone portatrici di handicap.

Numero della legge: 70
Data: 28 ottobre 1991
Numero BUR: 33
Data BUR: 30/11/1991

L.R. 28 Ottobre 1991, n. 70
Norme per la produzione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone portatrici di handicap.

(Pubblicata nel B.U. 30 novembre 1991, n. 33)



Art. 1
(Finalita'.)

1. La Regione promuove e favorisce lo sviluppo delle attivita' sportive in favore delle persone portatrici di handicap considerando la pratica delle stesse un servizio sociale ed un elemento basilare di formazione psicofisica.

2. Alle societa', associazioni, federazioni sportive, e' riconosciuta primaria importanza nel raggiungimento delle finalita' di cui alla presente legge.

3. La Regione Lazio, in attuazione dei principi di cui al precedente primo comma interviene con:
a) contributi in conto capitale;
b) finanziamenti per l'adeguamento delle strutture alle necessita' della pratica sportiva per portatori di handicap.


Art. 2
(Interventi.)

1. I contributi sono concessi alle societa' sportive e alle associazioni operanti nelle varie attivita' riconosciute dai C.O.N.I. (Comitato olimpico nazionale italiano) che promuove la partecipazione di persone portatrici di handicap alla pratica sportiva esclusivamente per:
a) spese di trasporto e sostegno agli atleti;
b) spese inerenti le manifestazioni sportive aperte agli atleti handicappati;
c) spese per gli istruttori specifici agli atleti handicappati.

2. Le associazioni e le societa' sportive, per essere ammesse al contributo, debbono dimostrare di avere, tra i propri iscritti, tesserati atleti portatori di handicap e che abbiano programmato la partecipazione ad attivita' ufficiali del calendario agonistico del C.O.N.I.

3. Sono esclusi dai contributi interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa.


Art. 3
(Misura dei contributi.)

1. I contributi di cui al precedente articolo 2 sono fissati nella misura del 50 per cento della spesa ammissibile fino ad un massimo contributo di lire 30 milioni.

2. L'ammissione ai contributi segue l'ordine di inoltro della domanda all'assessorato regionale competente.


Art. 4
(Domande.)

1. Le domande per la concessione dei contributi debbono essere inoltrate alla Regione Lazio:
a) entro il 30 aprile di ogni anno per le spese di trasporto e sostegno agli atleti;
b) entro sessanta giorni dalla data dello svolgimento della manifestazione per le iniziative inerenti le manifestazioni sportive aperte agli atleti handicappati.

2. Ai fini della concessione dei contributi i richiedenti debbono produrre la seguente documentazione:
a) atto costitutivo della societa' o associazione;
b) elenco nominativo dei tesserati, distinto per i portatori di handicap;
c) copia della decisione della societa' o associazione con la quale si approva la spesa per la quale si richiede il contributo;
d) documentazione giustificativa delle spese sostenute.

3. Le societa' e le associazioni possono presentare, per le finalita' della presente legge, piu' domande di contributo riferite allo stesso anno finanziario.


Art. 5
(Concessione ed erogazione.)

1. I contributi di cui al precedente articolo 4 sono concessi ed erogati con la stessa deliberazione della Giunta regionale. 2. L'assessore competente in materia e' autorizzato a disporre sopralluoghi volti a verificare l'osservanza delle condizioni previste dalla presente legge.


Art. 6
(Interventi di adeguamento.)

1. Sono concessi incentivi finanziari ai comuni del Lazio per l'adeguamento delle strutture sportive e l'acquisto di attrezzature specifiche alle necessita' della pratica sportiva per portatori di handicap.


Art. 7
(Misura dell'intervento.)

1. Gli interventi di cui al precedente articolo 6 sono stabiliti in favore dei comuni del Lazio nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

2. Sono ammessi ai finanziamenti anche le opere da realizzare o quelle in corso di realizzazione limitatamente alle spese sostenute o deliberate nell'anno precedente la data di inoltro della domanda.


Art. 8
(Domande.)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno il sindaco del comune interessato presenta apposita domanda alla Giunta regionale tesa alla concessione dell'intervento finanziario.

2. Alla domanda deve essere allegata, anche in fase di istruttoria, la seguente documentazione:
a) progetto degli adeguamenti con la relativa relazione tecnica;
b) preventivo delle spese da sostenere e piano finanziario per la copertura della residua spesa non soggetta al finanziamento regionale.


Art. 9
(Concessione dei contributi.)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente, delibera entro il 31 ottobre di ogni anno la concessione e la erogazione dei finanziamenti tenendo conto dell'ammontare delle spese ammissibili e delle disponibilita' di bilancio.

2. Qualora lo stanziamento sopra indicato non risultasse interamente utilizzato alla scadenza dei termini fissati, la Giunta regionale potra' disporre la riapertura dei termini per la richiesta dei finanziamenti.

3. La mancata corrispondenza delle opere realizzate a quelle risultanti nella documentazione acquisita nella domanda comporta la revoca del finanziamento concesso.


Art. 10
(Disposizioni finanziarie.)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno finanziario 1991 la spesa di lire 150 milioni in termini di competenza che viene iscritta nei seguenti capitoli di nuova istituzione nel bilancio regionale per l'anno medesimo:
capitolo n. 17150 denominato: «Contributi alle societa', associazioni ed a federazioni sportive per la promozione e lo sviluppo delle attivita' sportive in favore delle persone portatrici di "handicap"» con uno stanziamento di lire 50 milioni;
capitolo n. 17106 denominato: «Finanziamenti ai comuni per l'adeguamento delle strutture e per l'acquisto di attrezzature per le necessita' della pratica sportiva dei portatori di "handicap"» con uno stanziamento di lire 100 milioni.

2. All'onere previsto nella presente legge si provvede quanto a lire 50 milioni mediante riduzione della partita contabile di cui alla lettera f), capitolo n. 29831 (fondo globale) del bilancio 1991 e quanto a lire 100 milioni mediante riduzione di pari importo delle partite contabili di cui alla lettera e) capitolo n. 29832.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.