Interventi a favore di cooperative di garanzia costituite tra piccole e medie imprese commerciali e tra operatori del turismo.

Numero della legge: 46
Data: 26 luglio 1984
Numero BUR: 21
Data BUR: 07/08/1984

L.R. 26 Luglio 1984, n. 46
Interventi a favore di cooperative di garanzia costituite tra piccole e medie imprese commerciali e tra operatori del turismo.

(Pubblicata nel B.U. 07 agosto 1984, n. 21, S.O. n. 5)


Titolo I
CONTRIBUTI REGIONALI PER L' INCREMENTO
DEL PATRIMONIO SOCIALE DELLE COOPERATIVE DI GARANZIA.


Art. 1

La Regione Lazio, allo scopo di favorire l' associazionismo e la cooperazione nei settori del commercio e del turismo, concorre, mediante l' erogazione di contributi rivolti ad incrementare il patrimonio sociale, al potenziamento di cooperative di garanzia costituite tra piccole e medie imprese commerciali e tra operatori del turismo, in possesso di autorizzazione per l' esercizio della loro attivita' rilasciata da un comune della Regione Lazio o, comunque, autorizzati ad esercitare l' attivita' nell' ambito del territorio regionale, al fine di fornire garanzie a favore dei propri soci nella concessione di crediti bancari.
Ai fini della presente legge si intendono per piccole e medie imprese commerciali quelle aventi non piu' di cinque punti di vendita ed un numero complessivo di addetti non superiore a n. 300, se operano all' ingrosso, n. 150 se operano al dettaglio, n. 200 se esercitano la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
Il socio, all' atto dell' iscrizione deve documentare il possesso di tutti i requisiti richiesti dalla presente legge, mediante idonea certificazione o con dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, regolarmente autenticata.
Il presidente della cooperativa, all' atto della richiesta dei benefici di cui alla presente legge, deve, con dichiarazione resa ai sensi della legge n. 15 del 1968 di cui al precedente comma, certificare che i soci della cooperativa medesima sono in possesso di tutti i requisiti previsti dalla presente legge.


Art. 2

Possono ottenere i contributi di cui al precedente articolo 1 tutte le cooperative di garanzia che:
a) svolgano attivita' statutaria almeno da un esercizio sociale, o, qualora siano di nuova costituzione, svolgano detta attivita' almeno da sei mesi;
b) all' atto della domanda di contributi di cui al successivo articolo 3 siano costituite da almeno centocinquanta soci regolarmente iscritti e che non facciano parte di altre cooperative aventi le medesime finalita' statutarie;
c) abbiano un capitale sociale non inferiore a lire 7.500.000;
d) abbiano gia' stipulato la convenzione bancaria.


Art. 3

I benefici a favore dei soggetti di cui al precedente articolo 1 sono rappresentati da un contributo pari all' ammontare del doppio dell' incremento netto del capitale sociale effettivamente versato dai soci nell' esercizio precedente. In ogni caso il contributo della Regione non puo' essere superiore al L. 200.000 per socio quale che sia il numero complessivo delle quote versate.
Per le cooperative, costituite nell' anno solare precedente a quello di presentazione della domanda il contributo e' pari al doppio del capitale sociale versato sempre nella misura massima di L. 200.000 per socio quale che sia il numero complessivo delle quote versate.


Art. 4

La concessione del contributo di cui al precedente articolo 3 e' subordinata alla presentazione da parte dei presidenti delle cooperative della relativa domanda all' Assessorato competente in materia di commercio della Regione Lazio con allegata la seguente documentazione:
a) statuto di cui al successivo articolo 7 ed atto costitutivo della cooperativa;
b) dichiarazione sottoscritta dal presidente della cooperativa, da cui risulti il numero dei soci e delle quote singolarmente versate;
c) dichiarazione sottoscritta dal presidente della cooperativa e dal presidente del collegio sindacale, dalla quale risulti l' incremento del capitale sociale avvenuto nell' esercizio precedente;
d) copia del bilancio dell' esercizio precedente a quello di presentazione della domanda depositato presso la cancelleria del tribunale;
e) certificati di iscrizione nei registri e schedari della pubblica amministrazione previsti dalla legislazione vigente della cooperativa e dei soci;
f) copia della convenzione stipulata con gli istituti di credito.
I certificati di cui alla lettera e) relativi ai soci possono essere sostituiti da una dichiarazione sottoscritta dal presidente della cooperativa e dal presidente del collegio sindacale, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti altresi' che tutti i soci sono operatori commerciali o turistici e che della cooperativa non fanno parte soci operanti in altri settori di attivita'.
Le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) dovranno essere compilate secondo uno schema che verra' predisposto dalla Giunta regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La domanda di cui al primo comma deve essere presentata entro il termine perentorio del 15 luglio di ogni anno.


Art. 5

Il contributo di cui al precedente articolo 3 verra' erogato nell' anno finanziario successivo a quello in cui si e' verificato l' incremento del capitale sociale, a condizione che l' ammontare complessivo del capitale sociale e dei contributi di cui al precedente articolo 3 gia' erogati, risulti impegnato almeno per il 51 per cento; a garanzia di finanziamenti in corso al momento della presentazione della domanda di cui al precedente articolo 4.
Tale situazione deve essere dimostrata mediante una dichiarazione sottoscritta dal presidente della cooperativa e dall' istituto bancario convenzionato.


Art. 6

I contributi previsti dal presente titolo I sono concessi con deliberazione della Giunta regionale.


Art. 7

Per ottenere i contributi previsti dalla presente legge le cooperative di garanzia di cui al precedente articolo 1 devono essere regolate secondo lo statuto tipo allegato alla presente legge.
I contributi sono accordati anche alle cooperative di garanzia di cui al precedente articolo 1 gia' costituite o che si costituiscono con uno statuto diverso da quello di cui al comma precedente, purche' lo stesso sia approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente.


Art. 8

In sede di prima applicazione della presente legge le cooperative gia' costituite possono ottenere i contributi di cui al precedente articolo 3 nella misura massima pari al doppio del capitale sociale effettivamente versato dai soci fino al 31 dicembre 1982 e, comunque, in misura non superiore a L. 200.000 per socio, quale che sia il numero complessivo delle quote versate.
L domande per ottenere i contributi di cui al precedente comma debbono essere presentate entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge corredate della documentazione di cui al precedente articolo 4.


Titolo II
CONCORSO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI
RELATIVI A PRESTITI DI ESERCIZIO


Art. 9

La Regione concorre al pagamento degli interessi relativi a prestiti di esercizio concessi ad operatori del commercio e del turismo ed assistiti dalla fidejussione prestata dalle cooperative di garanzia tra operatori del commercio e del turismo di cui alla presente legge, mediante l' erogazione di un contributo la cui misura, non superiore al 5 per cento annuo degli interessi risultanti dall' apposita convenzione stipulata tra la cooperativa di garanzia e l' istituto di credito, e' determinata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale competente in materia di commercio.
Qualora i prestiti siano assistiti dalla concessione di un contributo in conto interessi da parte di altri enti od istituti, la misura del contributo regionale viene proporzionalmente ridotta in modo che gli interventi non superino globalmente i limiti di cui al precedente comma.
In ogni caso l' intervento della Regione deve tendere ad assicurare che il concorso al pagamento degli interessi, anche in presenza di interventi di altri enti od istituti, risulti omogeneo sull' intero territorio regionale.
Sono ammessi a contributo i prestiti di esercizio con rientro entro il termine massimo di ventiquattro mesi, quel che sia il loro ammontare, nella misura massima di L. 5 milioni.
Gli istituti bancari convenzionati e le cooperative interessate modificano le convenzioni per adeguarle alle previsioni del presente articolo, dandone immediata comunicazione all' Assessorato regionale competente
in materia di commercio.
Il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale competente in materia di commercio, sentita la competente Commissione consiliare permanente, e' autorizzato ad apportare con proprio decreto variazioni ai limiti di cui al precedente quarto comma.
Il pagamento del contributo e' effettuato secondo modalita' determinate da apposite convenzioni da stipularsi tra Regione, cooperative di garanzia costituite tra piccole e medie imprese commerciali e tra operatori del turismo di cui alla presente legge ed istituti di credito, approvate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente.


Art. 10

I contributi di cui al presente titolo II sono concessi con deliberazione della Giunta regionale.


Art. 11

Nel primo anno solare di vigenza della presente legge il contributo di cui al precedente articolo 9 viene erogato per le operazioni poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' e procedure previste nei precedenti articoli.


Titolo III
NORME FINANZIARIE


Art. 12

Per l' attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e' autorizzata, per l' anno finanziario 1984, la spesa di L. 3.300 milioni, che sara' iscritta in termini di competenza al capitolo n. 04202, da istituirsi nel bilancio regionale per l' anno medesimo con la seguente denominazione: << Interventi a favore di cooperative di garanzia costituite tra piccole e medie imprese commerciali e tra operatori del turismo >>.
All' onere derivante dalla suddetta autorizzazione di spesa si fara' fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di competenza del capitolo n. 25802 (fondo globale), lettera f), dell' elenco 4 allegato al bilancio regionale per l' anno 1984.
Pr le medesime finalita' e', altresi', autorizzata per gli anni 1985 e 1986 al spesa di L. 2.300 milioni e di L. 2.800 milioni la cui copertura e' prevista nel bilancio pluriennale.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.