L.R. 10 Maggio 1990, n. 56 |
Contributi ai comuni per il rilascio della «carta d'argento» in favore di soggetti titolari di pensione.
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(Pubblicata nel B.U. 30 maggio 1990, n.15) Art. 1 1. La Regione favorisce mediante la concessione di contributi ai comuni l'istituzione di un sistema integrato di promozione sociale finalizzato a favorire la vita di relazione in favore dei cittadini, residenti nel Lazio, titolari di pensioni, ivi compreso il coniuge superstite, cui si accede tramite il possesso di apposito documento denominato «carta d'argento». Art. 2 1. Il sistema integrato di promozione sociale e' in particolare diretto a favorire: a) la piu' ampia mobilita' delle persone anziane attraverso l'accesso gratuito o con agevolazioni tariffarie all'uso del pubblico trasporto, nei giorni feriali e festivi, senza limitazione di orario sugli automezzi ordinari del comune di residenza e della Regione secondo le modalita' previste dall'apposita legge regionale in materia; b) la realizzazione della pratica turistica e turistico-termale, improntata alla maggiore conoscenza del patrimonio naturalistico ed artistico del territorio regionale attraverso soggiorni o gite in localita' significative; c) l'accesso alle attivita' ricreative, culturali e dello spettacolo, per migliorare la propria qualita' della vita, sia presso il comune di residenza che in altro comune della Regione. Art. 3 1. Ai fini del rilascio della "carta d'argento" i comuni annualmente comunicano, attraverso opportune forme di pubblicazione, a tutti i cittadini residenti nel loro territorio e provvisti dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge le modalita' per ottenere il rilascio della «carta d'argento» nonche' le iniziative previste per l'anno in corso ed alle quali e' possibile accedere attraverso tale documento. 2. Entro il 30 giugno di ogni anno, ai fini della presente legge, i comuni invitano le associazioni di anziani ove esistenti, nel loro territorio, o assemblee di anziani appositamente convocate, a presentare progetti delle attivita' previste dalle lettere b) e c) del precedente articolo 2. Tali progetti possono riguardare soggiorni e visite in localita' turistico-termali o turistiche rilevanti della Regione, organizzazione di concerti, spettacoli, mostre, attivita' culturali e ricreative o accesso organizzato alle relative strutture, anche se realizzate dal circuito culturale e produttivo. 3. Il comune, raccolte le proposte presentate, eventualmente integrate dagli interventi che ritiene opportuni ai fini della promozione sociale degli anziani residenti nel suo territorio redige con deliberazione consiliare, sentite le organizzazioni sindacali dei pensionati piu' rappresentative, un piano annuale delle iniziative esplicitando in particolare: a) il numero degli anziani che si presume di coinvolgere su ogni singola iniziativa rispetto al numero globale della popolazione del comune; b) le forme di partecipazione dei titolari della «carta d'argento» al pagamento del costo delle iniziative, fermo rimanendo che esso non puo' superare il 25 per cento del costo unitario previsto; c) le eventuali esenzioni dalla partecipazione alla spesa di persone con situazioni particolari di insufficienza economica e/o personale; d) la quota di finanziamento del piano ad intero carico comunale; e) la forma, se diretta o in convenzione, delle attivita' previste nel piano. 4. I piani comunali devono pervenire alla Regione entro il 30 giugno di ciascun anno. Art. 4 1. La Giunta regionale sentita la commissione consiliare permanente competente, approva il piano di riparto dei finanziamenti che tenga conto: a) dell'ammontare complessivo del piano e di quello dell'onere che i comuni si sono assunti per la realizzazione delle attivita' di cui alla presente legge; b) delle attivita' di bacino sovracomunale e delle forme di collaborazione eventualmente esperite con comuni limitrofi. 2. Il contributo regionale puo' essere concesso fino alla copertura massima del 6O per cento dei piani comunali. Art. 5 1. Per l'erogazione dei contributi di cui al precedente articolo 4 e' autorizzata per l'anno 1990 la spesa di lire 1.000 milioni da iscrivere al capitolo n. 14220 che viene istituito nel bilancio regionale per l'esercizio 1990 con la seguente denominazione: «Contributi ai comuni per il rilascio della "carta d'argento" in favore di soggetti titolari di pensione». 2. Alla copertura finanziaria di cui al precedente comma si provvede mediante prelievo dell'importo all'uopo accantonato, al capitolo n. 29821, elenco n. 4, lettera c), allegato al bilancio medesimo. 3. Alla determinazione dello stanziamento per gli esercizi successivi si provvedera' annualmente con legge di bilancio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |