L.R. 05 Marzo 1990, n. 22 |
Interventi per la salvaguardia igienico-sanitaria dei bacini dei laghi di Bracciano e di Bolsena. Sviluppo di attivita' agricole compatibili nei territori prospicienti i laghi.
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(Pubblicata nel B.U. 20 marzo 1990, n. 8). Art. 1 1. La Regione promuove e finanzia interventi destinati assicurare la salvaguardia igienico-sanitaria dei territori ricadenti nei bacini dei laghi di Bracciano Bolsena mediante la riconversione e lo sviluppo di attivita' agricole compatibili con i vincoli connessi all'utilizzo idropotabile delle acque del lago. 2. I territori interessati dagli interventi previsti dalla presente legge sono inclusi nei comuni di Trevignano Romano, Anguillara Sabazia e Bracciano, per quanto riguarda il lago di Bracciano, e nei comuni di San Lorenzo Nuovo, Bolsena, Marta, Capodimonte, Valentano, Montefiascone, Gradoli, Grotte di Castro, per quanto riguarda il lago di Bolsena. Art. 2 1. Per le finalita' di cui al precedente articolo la Regione: a) concede ai comuni di Trevignano Romano, Roma, Anguillara Sabazia, Bracciano, nonche' ai comuni di San Lorenzo Nuovo, Bolsena, Marta, Capodimonte, Valentano, Montefiascone, Gradoli, Grotte di Castro, contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa necessaria per la progettazione e realizzazione di: 1) impianti di irrigazione ed opere connesse, finalizzati al risparmio dell'acqua; 2) completamenti e/o ammodernamenti di acquedotti rurali; 3) sistemazione di strade rurali di competenza comunale; 4) completamenti e/o ammodernamenti di elettrodotti rurali; 5) centri di servizio ed assistenza tecnica e centri di ricerca in agricoltura; 6) progetti agricoli integrati; 7) aziende agricole sperimentali; 8) sistemazione idraulico-forestale e rimboschimenti protettivi; 9) aziende faunistiche per allevamento di selvatici; b) concede ad imprenditori agricoli a titolo principale, singoli e/o associati, ed alle universita' agrarie contributi in conto capitale nella misura massima del 45 per cento della spesa ammessa per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario e degli impianti privati necessari al completamento funzionale delle opere descritte alla precedente lettera a); Art. 3 1. Il finanziamento regionale per gli interventi di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 e' disposto dalla Giunta regionale a seguito di presentazione di domanda corredata da programma operativo contenente la dettagliata descrizione tecnica delle opere da realizzare e la relativa previsione di spesa. Nel caso di richiesta formulata da piu' comuni il finanziamento regionale e' disposto in proporzione alla superficie dei rispettivi territori agricoli ricadenti all'interno del bacino imbrifero del lago di Bracciano e del lago di Bolsena. 2. I programmi operativi devono contenere per i singoli interventi la valutazione dei risultati previsti agli effetti della tutela igienico- sanitaria del territorio. Pertanto possono prevedere anche: a) la riconversione colturale comprensiva delle infrastrutture necessarie alla attuazione della stessa; b) i progetti di lotta biologica ed integrata ai parassiti vegetali; c) lo sviluppo di attivita' produttive agricole biologiche; d) la costituzione di aziende agricole nel settore dell'ortofrutta ordinate colturalmente secondo i principi dell'agricoltura biologica; e) la realizzazione ed il potenziamento di incubatoi ittici e di impianti per la produzione del novellame. 3. I programmi operativi sono approvati e finanziati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, sentita la competente commissione consiliare permanente. 4. I comuni interessati ricevono le domande per gli interventi di cui alla lettera b) del precedente articolo 2, le esaminano, ne verificano la compatibilita' con i programmi operativi approvati e con la normativa vigente e trasmettono le domande medesime, corredate del parere di competenza, all'assessorato agricoltura, foreste, caccia e pesca per i provvedimenti di finanziamento. Art. 4 1. Le domande relative agli interventi di cui al quarto comma del precedente articolo 3 debbono essere presentate ai comuni interessati entro il 30 aprile di ciascun anno. 2. I comuni debbono presentare all'assessore regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca la documentazione di cui ai precedenti articoli per gli interventi di cui alla lettera a) e le domande ritenute ammissibili per gli interventi di cui alla lettera b) del precedente articolo 2 entro i termini previsti dall'articolo 1 della legge regionale 2 marzo 1987, n. 23. Art. 5 1. L'erogazione dei contributi viene disposta secondo le modalita' di cui all'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88. Art. 6 1. Per l'esercizio 1990, i termini di presentazione delle domande per gli interventi di cui al precedente articolo 2 sono cosi' stabiliti: a) per la presentazione da parte dei comuni delle domande e dei programmi operativi di cui alla lettera a) in novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge; b) i soggetti di cui alla lettera b) debbono presentare le domande ai comuni interessati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I comuni provvedono nei successivi trenta giorni a presentare all'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca le domande ritenute ammissibili, in quanto compatibili con i programmi operativi elaborati e con le norme vigenti. Art. 7 1. Fino a quando non sara' possibile utilizzare altri metodi di disinfestazione la Regione concede agli imprenditori agricoli, singoli ed associati, contributi nella misura del 100 per cento per la sterilizzazione a vapore dei terreni agrari adiacenti al lago di Bracciano sui quali e' stato interdetto l'utilizo del bromuro di metile, di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 9 gennaio 1988, n. 2. 2. Il contributo di cui al precedente comma sara' liquidato dal comune territorialmente competente, previo accertamento della avvenuta sterilizzazione del terreno e dietro presentazione di idonea documentazione di spesa, entro venti giorni dalla richiesta. 3. Il comune, ai fini del rimborso dovra' presentare all'assessorato regionale agricoltura, foreste, caccia e pesca apposita richiesta, a mezzo di atto deliberativo della Giunta, dal quale risultino i beneficiari del contributo e le somme erogate. 4. L'intervento regionale di cui al precedente primo comma e' autorizzato a decorrere dal 1990 fino alla concorrenza di lire 500 milioni su apposito capitolo da istituirsi sul bilancio della Regione. Art. 8 1. La spesa di L. 10.000 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge viene autorizzata: a) quanto a L. 6.000 milioni per l'esercizio finanziario 1990; b) quanto a L. 4.000 milioni per l'esercizio finanziario 1991. 2. L'importo di L. 6.000 milioni previsto per il 1990 viene cosi' ripartito tra i sottoindicati capitoli: a) quanto a L. 4.000 milioni, al capitolo di spesa n. 01017, di nuova istituzione, denominato: «Interventi per la realizzazione delle infrastrutture agricole comprese quelle necessarie alla valorizzazione e commercializzazione dei prodotti, nonche' di opere di miglioramento fondiario ai comuni di Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano Romano ed agli imprenditori agricoli, singoli e/o associati e universita' agrarie che esercitano la loro attivita' negli stessi comuni»; b) quanto a L. 2.000 milioni, al capitolo di spesa n. 01018, di nuova istituzione, denominato: «Interventi per la realizzazione delle infrastrutture agricole comprese quelle necessarie alla valorizzazione e commercializzazione dei prodotti nonche' opere di miglioramento fondiario ai comuni di S.Lorenzo Nuovo, Bolsena, Marta, Capodimonte, Valentano, Montefiascone, Gradoli, Grotte di Castro ed agli imprenditori agricoli, singoli e/o associati e universita' agrarie che esercitano la loro attivita' negli stessi comuni». 3. Alla copertura dell'onere di L. 6.000 milioni per l'esercizio 1990 si provvede mediante utilizzo di quota parte dei fondi iscritti nel bilancio regionale 1990, al capitolo n. 29822, elenco n. 4, lettera b) «Intervento per la tutela risorse idropotabili», la cui proiezione nel bilancio pluriennale 1990-1992 costituisce sede di riscontro alla copertura dell'onere di L. 4.000 milioni, afferente all'esercizio 1991. Art. 9 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |