Bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1979.

Numero della legge: 53
Data: 10 luglio 1979
Numero BUR: 21
Data BUR: 06/08/1979

L.R. 10 Luglio 1979, n. 53
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1979.





Art. 1

Il totale generale delle entrate della Regione per l' anno finanziario 1979 e' approvato in L. 2.659.112.000.000 in termini di competenza e in L. 2.320.998.000.000 in termini di cassa.
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l' accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata e il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti, per l' anno finanziario 1979, sulla base dello stato di previsione dell' entrata annesso alla presente legge (tabella A).


Art. 2

Il totale generale delle spese della Regione per l' anno finanziario 1979 e' approvato in L. 2.660.762.000.000 in termini di competenza ed in L. 2.320.824.000.000 in termini di cassa.
Nel totale delle spese di competenza, approvato con il comma precedente, e' compresa la somma di lire 1.650.000.000 alla quale si fa fronte, in applicazione della legge regionale 30 gennaio 1979, n. 7, con gli appositi fondi non utilizzati del bilancio di previsione regionale per l' anno finanziario 1978.
Ad integrazione di quanto previsto dall' art. 12 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, la classificazione della spesa per l' anno finanziario 1979, e' effettuata anche in riferimento ai programmi regionali di sviluppo ed ai settori di intervento.
Ai fini dell' analisi funzionale ed economica sono adottate sezioni e categorie corrispondenti a quelle previste nel bilancio dello Stato.


Art. 3

E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione, per l' anno finanziario 1979, in conformita' all' annesso stato di previsione (tabella B), con la limitazione di cui al comma seguente.
Il pagamento delle spese a carico dei capitoli concernenti l' esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato, nonche' dei capitoli n. 990081, n. 990085, n. 990087 e n. 990091 e' consentito per importi non superiori a quelli accertati a favore dei corrispondenti capitoli d' entrata.


Art. 4

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1979.


Art. 5

E' approvato l' elenco n. 1, allegato allo stato di previsione della spesa, concernente i capitoli a favore dei quali possono disporsi, in conformita' alla vigente legislazione, integrazioni di fondi, mediante prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.


Art. 6


E' approvato l' elenco n. 2, allegato allo stato di previsione della spesa, concernente i capitoli a carico dei quali possono essere disposti pagamenti mediante ordini di accreditamento.


Art. 7

E' approvato l' elenco n. 3, allegato allo stato di previsione della spesa, concernente le garanzie prestate dalla Regione, ai sensi dell' art. 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.


Art. 8

I fondi globali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l' approvazione del bilancio, ferme restando le disposizioni previste dal primo comma dell' art. 20 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, sono ripartiti secondo i programmi ed i settori di cui all' art. 2 della presente legge.


Art. 9

E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per l' arco di tempo relativo agli anni 1979- 1981, allegato al bilancio annuale, ai sensi dell' art. 3, quarto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.


Titolo II
Disposizioni finanziarie


Art. 10

Ai sensi dell' art. 11, primo comma, dello statuto della Regione e' determinata in L. 5.130.000.000 la spesa occorrente per il funzionamento del Consiglio regionale.
La spesa e' ripartita nei capitoli n. 524001, n. 525001, n. 528001, n. 528003, n. 528029 e n. 528501 dello stato di previsione della spesa con le denominazioni stabilite dall' art. 2 della legge n. 853 del 6 dicembre 1973.


Art. 11

E' approvato l' elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa, concernente gli stanziamenti iscritti nel medesimo stato di previsione limitatamente all' esercizio finanziario 1979.


Art. 12

Ferma restando la validita' delle obbligazioni assunte negli esercizi finanziari precedenti per la concessione di contributi costanti trentacinquennali per l' esecuzione di opere pubbliche, qualora, alla data del 31 dicembre 1978, a fronte delle obbligazioni suddette, non sia giunto a scadenza il pagamento della prima annualita' di contributi, resta sospesa, per l' anno finanziario 1979, la decorrenza delle annualita' successive e, conseguentemente, non si fa luogo all' iscrizione in bilancio dei relativi stanziamenti.
La disponibilita' finanziaria occorrente per gli anni successivi e' assicurata mediante iscrizione delle relative quote nel bilancio pluriennale, con riferimento ai singoli capitoli del bilancio annuale, ai sensi del secondo comma dell' art. 5 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.


Art. 13

A partire dall' anno finanziario 1979, il contributo annuo nella spesa di manutenzione delle opere esistenti nel comprensorio del consorzio della bonificazione pontina, previsto dalla legge regionale 22 dicembre 1977, n. 49, e' elevato a lire 300 milioni (cap. n. 101002).


Art. 14

Per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, e' autorizzata alla spesa di L. 17.000 milioni per l' anno finanziario 1979.
Lo stanziamento di L. 17.000 milioni autorizzato per l' anno finanziario 1979, e' destinato, quanto a L. 6.000 milioni, all' erogazione di anticipazioni per l' acquisizione di terreni compresi nelle aree da attrezzare per insediamenti produttivi (cap. n. 102560) e, quanto a L. 11.000 milioni, alla concessione di contributi per la realizzazione di attrezzature di urbanizzazione primaria nelle aree medesime (cap. n. 102561).


Art. 15

Per il finanziamento degli interventi previsti dalla legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, e' autorizzata la spesa di L. 2.475 milioni per l' anno finanziario 1979.
Lo stanziamento di L. 2.475 milioni, disposto dal comma precedente, e' destinato quanto a L. 1.350 milioni alla concessione di contributi in conto interessi attraverso la cassa per il credito alle imprese artigiane (capitolo n. 103554) e quanto a L. 1.125 milioni alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese artigiane (cap. n. 103555).


Art. 16

L' autorizzazione della spesa di L. 27.000 milioni, prevista dalla legge regionale 29 dicembre 1978, n. 82, e non utilizzata entro il 31 dicembre 1978, e' rinnovata per l' anno finanziario 1979, per gli stessi scopi e con le medesime modalita' (capitoli n. 205557 e n. 205558) limitatamente per L. 20.200 milioni.


Art. 17

L' autorizzazione di spesa di L. 1.900 milioni, prevista dalla legge regionale 29 dicembre 1978, n. 80, e non utilizzata entro il 31 dicembre 1978, e' elevata per l' anno finanziario 1979 a L. 2.150 milioni per gli stessi scopi e con le medesime modalita' (capitoli n. 205561, n. 205562 e n. 205563).


Art. 18

Per la concessione dei contributi previsti dall' art. 1 della legge regionale 17 agosto 1978, n. 45, concernente: " Provvedimenti per la creazione di un sistema di campeggi nel Lazio ", e' autorizzata la spesa di L. 450 milioni per l' anno finanziario 1979 (cap. n. 205560).


Art. 19

Per il finanziamento di interventi straordinari nel settore dei trasporti (cap. n. 990061) la Regione Lazio adotta un programma di mutui, da contrarre nel biennio 1979- 1980 per un ammontare complessivo di L. 30.000 milioni, di cui L. 20.000 milioni per l' anno finanziario 1979 e L. 10.000 milioni per l' anno finanziario 1980.
In attuazione del programma previsto dal comma precedente, la Giunta regionale e' autorizzata a contrarre, per l' anno finanziario 1979 e con le modalita' di cui all' art. 36 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, uno o piu' mutui fino alla concorrenza di un netto ricavo di L. 20.000 milioni. La durata minima del periodo di ammortamento e' stabilita in venti anni ed il tasso di interesse e degli oneri accessori non potra' superare il quattordici per cento.
Gli ulteriori mutui da contrarre nell' anno 1980 saranno autorizzati con la legge di approvazione del relativo bilancio regionale, nell' ambito della copertura finanziaria all' uopo prevista nel bilancio pluriennale 1979- 1981.


Art. 20

Per provvedere al completamento delle opere comprese nei programmi statali di edilizia scolastica, previsto dall' art. 1 della legge regionale 12 luglio 1977, n. 27, e' autorizzata, per il triennio 1979- 1981, la complessiva spesa di L. 9.000 milioni, di cui L. 2.250 milioni per l' anno finanziario 1979, L. 3.000 milioni per l' anno finanziario 1980 e L. 3.750 milioni per l' anno finanziario 1981 (cap. n. 420553).


Art. 21


Per il finanziamento dell' attivita' di promozione culturale, prevista dalla legge regionale 10 luglio 1978, n. 32, e' autorizzata la spesa di L. 2.200 milioni per l' anno finanziario 1979 (cap. n. 421521).



Art. 22

I provvedimenti legislativi relativi al finanziamento dei piani delle comunita' montane che trarranno copertura dal cap. n. 529599 dello stato di previsione della spesa disporranno l' istituzione di appositi capitoli di spesa nel rispetto delle disposizioni di cui al settimo comma dell' art. 12 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.


Art. 23

Per il finanziamento degli interventi connessi alla realizzazione dei piani delle comunita' montane attraverso l' accensione di mutui, sono riservate le quote di ammortamento iscritte nei seguenti capitoli di spesa, per la realizzazione di opere - nel triennio 1979- 1981 - per l' ammontare a fianco di ciascuno indicato in milioni di lire:
capitolo n. 207555 14.000
capitolo n. 317555 2.450
capitolo n. 319551 750
capitolo n. 529551 1.000
capitolo n. 318559 36.250
Totale 54.420


Art. 24


Per la realizzazione di un programma triennale di interventi in materia di opere pubbliche, articolati per aree territoriali, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, determinera' l' esatta localizzazione delle opere e la loro natura, il tipo dei lavori da eseguire, i rispettivi costi, nonche' ogni altro elemento utile per stabilire in maniera precisa tutte le condizioni per la erogazione dei contributi stessi.
Tale programma si attua mediante la concessione di contributi costanti annuali ai comuni e loro consorzi ed alle province per la durata corrispondente a quella necessaria per l' ammortamento del mutuo che verra' all' uopo contratto dall'ente interessato con la cassa depositi e prestiti e, comunque, per un periodo non superiore ai trentacinque anni.
Il contributo puo' essere fissato in misura pari a quella necessaria al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese ed interessi, secondo le condizioni praticate dalla cassa depositi e prestiti.
Nell' ipotesi di indisponibilita', sia pure temporanea, della cassa depositi e prestiti a concedere mutui, gli enti indicati al secondo comma del presente articolo possono rivolgersi agli altri istituti di credito autorizzati al finanziamento di opere pubbliche; in tal caso il contributo pluriennale regionale verra' concesso nella stessa misura determinata dal Consiglio regionale in sede di approvazione del programma triennale e soltanto per il periodo di ammortamento del mutuo.
Con la delibera di approvazione del programma triennale da adottare in conformita' delle procedure previste dalla legge 26 gennaio 1977, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere assunte obbligazioni fino alla concorrenza dei limiti di impegno cosi' come indicati nel successivo art. 25 con riferimento alle quote iscritte nei singoli esercizi finanziari.
La concessione formale del contributo avverra' con provvedimento del Presidente della Giunta regionale da adottare ai sensi dell' art. 27, sesto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, fermo restando che il contributo sara' corrisposto direttamente alla cassa depositi e prestiti ovvero ad altro istituto mutuante, ove ricorrano le condizioni previste dal quarto comma del presente articolo, con decorrenza dalla data di inizio dell' ammortamento del relativo mutuo.


Art. 25

Per la realizzazione del programma triennale di cui al precedente articolo, e' adottata, in relazione a quanto disposto dal primo comma dell' art. 2 della legge 26 gennaio 1977, n. 12, la seguente ripartizione per territorio della quota parte dei limiti di impegno a tal fine stanziati per gli anni 1979- 1980- 1981:
Capitolo n. 317555 - Viabilita':
Roma L. 378.800.000 (pari a circa L. 4 miliardi di investimenti);
Frosinone L. 170.460.000 (pari a circa L. 1,8 miliardi di investimenti);
Latina L. 151.520.000 (pari a circa L. 1,6 miliardi di investimenti);
Rieti L. 113.640.000 (pari a circa L. 1,2 miliardi di investimenti);
Viterbo L. 132.580.000 (pari a circa L. 1,4 miliardi di investimenti).
Capitolo n. 529551 - Sedi comunali:
Roma L. 75.760.000 (pari a circa L. 800 milioni di investimenti);
Frosinone L. 33.145.000 (pari a circa L. 350 milioni di investimenti);
Latina L. 31.251.000 (pari a circa L. 330 milioni di investimenti);
Rieti L. 22.728.000 (pari a circa L. 240 milioni di investimenti);
Viterbo L. 26.516.000 (pari a circa L. 280 milioni di investimenti).
Capitolo n. 319551 - Impianti elettrici: Roma L. 37.880.000 (pari a circa L. 400 milioni di investimenti);
Frosinone L. 17.993.000 (pari a circa L. 190 milioni di investimenti);
Latina L. 14.205.000 (pari a circa L. 150 milioni di investimenti);
Rieti L. 11.364.000 (pari a circa L. 120 milioni di investimenti);
Viterbo L. 13.258.000 (pari a circa L. 140 milioni di investimenti).
Il Consiglio regionale procedera' con proprio atto ad individuare le opere portuali da realizzare nel triennio mediante la concessione di contributi annuali gravanti sul cap. n. 316553 pari ad un investimento complessivo di circa 2 miliardi di lire.
Per consentire l' immediato avvio del programma triennale nel settore delle opere igienico - sanitarie, e' adottata, in relazione a quanto disposto dal primo comma dell' art. 2 della legge 26 gennaio 1977, n. 12, la seguente prima ripartizione per territorio di quota parte del limite di impegno a tal fine stanziato per gli anni 1979- 1980- 1981 pari ad investimenti per circa 30 miliardi di lire:
Capitolo n. 318559 - Opere igieniche:
Roma L. 1.136.400.000 (pari a circa L. 12 miliardi di investimenti);
Frosinone L. 511.380.000 (pari a circa L. 5,4 miliardi di investimenti);
Latina L. 454.560.000 (pari a circa L. 4,8 miliardi di investimenti);
Rieti L. 340.920.000 (pari a circa L. 3,6 miliardi di investimenti);
Viterbo L. 397.740.000 (pari a circa L. 4,2 miliardi di investimenti).
Il Consiglio regionale procedera' con proprio atto a ripartire l' ulteriore residua quota di L. 2.841.000.000 corrispondente ad investimenti per 30 miliardi di lire circa.


Art. 26

Al comune di Roma, in considerazione della particolare gravita' dei problemi igienico - sanitari della citta', sono attribuiti, in deroga a quanto disposto dall' art. 2 della legge regionale 26 gennaio 1977, n. 12, al fine di accelerare le procedure dell' intervento straordinario, contributi costanti pluriennali per un ammontare complessivo di L. 17.050 milioni pari ad investimenti di L. 180 miliardi circa da realizzare in acquedotti, fognature e reti idriche e fognanti.
La Giunta regionale, sulla base del programma di intervento predisposto dal comune di Roma, e' autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, obbligazioni fino alla concorrenza del limite d' impegno di cui al precedente comma; la concessione formale dei contributi avverra' con distinti provvedimenti della stessa Giunta da adottare a seguito delle singole delibere di approvazione dei progetti da parte del comune di Roma con riferimento alle quote iscritte nei singoli esercizi finanziari.
Per quanto riguarda la misura del contributo e la possibilita' del comune di Roma di contrarre mutui con istituti di credito diversi dalla cassa depositi e prestiti, trovano applicazione le disposizioni previste nel precedente art. 24.


Art. 27

Per consentire il completamento di opere di edilizia ospedaliera, gia' previste nei programmi regionali predisposti in conformita' della legge regionale 11 giugno 1975, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' delle disposizioni di cui all' art. 14 del decreto - legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, il Consiglio regionale adotta un programma triennale di interventi che si attua mediante la concessione agli enti ospedalieri, ovvero alle unita' locali per i servizi socio - sanitari non appena queste saranno costituite ed operanti, di contributi pluriennali in misura costante annua per la durata corrispondente a quella necessaria per l' ammortamento del mutuo che verra' all' uopo contratto dall' ente interessato con la cassa depositi e prestiti e, comunque, per un periodo non superiore a trentacinque anni.
Per quanto riguarda la misura del contributo e la possibilita' degli enti interessati di contrarre mutui con istituti diversi dalla cassa depositi e prestiti trovano applicazione le disposizioni previste nel precedente articolo 24.
La delibera di approvazione del programma triennale, da adottare in conformita' con quanto disposto dal primo comma dell' art. 3 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 61, deve indicare l' esatta localizzazione delle opere e la loro natura, il tipo dei lavori da eseguire, il costo complessivo dell' intervento nonche' ogni altro elemento utile per determinare in maniera precisa tutte le condizioni per gli interventi finanziari; con tale deliberazione possono essere assunte obbligazioni fino alla concorrenza del limite di impegno di L. 5.700 milioni autorizzato per il triennio 1979- 1981 con riferimento alle quote iscritte nei singoli esercizi finanziari.
La concessione formale del contributo avverra' con deliberazione della Giunta regionale contestualmente all' approvazione dei progetti, fermo restando che il contributo sara' corrisposto direttamente alla cassa depositi e prestiti, ovvero ad altro istituto mutuante, ove ricorrano le condizioni previste dall' ultimo comma del precedente art. 24, con decorrenza dalla data di inizio dell' ammortamento del relativo mutuo.


Titolo III
Norme finali e transitorie


Art. 28

Con riferimento alle previsioni di spesa iscritte nel bilancio pluriennale e ferma restando la normativa di cui al terzo comma dell' art. 3 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e' consentito dare corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalle leggi che disciplinano gli interventi.
In tal caso possono essere adottate deliberazioni programmatiche con le modalita' di cui all' art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1979, n. 11, anche al fine di determinare l' ammontare delle quote degli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa da riservare al finanziamento dei progetti di intervento.
Tali deliberazioni si intendono propedeutiche rispetto a quelle di impegno formale a carico degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale relativo all' esercizio entro il cui termine venga a scadere la obbligazione, ai sensi del secondo comma dell' art. 27 della citata legge regionale n. 15 del 1977.


Art. 29

Fino al 30 giugno prossimo venturo le deliberazioni della Giunta regionale che prevedono impegni a carico dei capitoli relativi ai residui passivi perenti reclamati dai creditori devono disporre anche la liquidazione della spesa ed essere corredate dai documenti necessari per l' emissione dei relativi titoli di spesa.


Art. 30


Le previsioni di spesa iscritte nei capitoli concernenti l' assistenza scolastica e la formazione professionale dei lavoratori sono riferite agli oneri dell' intero anno finanziario 1979, siano essi di pertinenza dell' anno scolastico formativo 1978- 1979 o di quello 1979- 1980.


Art. 31

Fino a quando non sia approvata la legge di assestamento del bilancio, e' consentito il pagamento di residui passivi accertati in dipendenza di impegni di spesa definitivi, anche in eccedenza all' ammontare della cifra presunta iscritta nel rispettivo capitolo del bilancio di previsione, purche' il pagamento rientri nello stanziamento di cassa del capitolo stesso.


Art. 32

Limitatamente all' esercizio finanziario 1979 e fino a quando non sara' stato adottato il regolamento di attuazione della legge di contabilita' regionale e completata la meccanizzazione dei servizi di bilancio e ragioneria, i titoli di spesa della amministrazione centrale, in deroga all' ultimo comma dell' art. 28 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, vengono emessi dagli assessorati competenti per materia e trasmessi all' assessorato al bilancio per gli adempimenti di riscontro, contabilizzazione ed inoltro alla tesoreria.


Art. 33

Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a conservare, nel conto dei residui passivi al 31 dicembre 1978, le somme relative agli impegni assunti nell' esercizio finanziario 1977 che alla predetta data del 31 dicembre 1978, abbiano dato luogo all' aggiudicazione delle gare di appalto, alla firma dei contratti o, comunque, all' assunzione di obbligazioni giuridiche da parte della Regione.
A tal fine gli assessori competenti hanno l' obbligo di fornire all' assessore al bilancio, entro il 28 febbraio 1979, l' elenco delle somme da conservare nel conto dei residui a norma del comma precedente.
Le somme per le quali, alla suddetta data del 28 febbraio 1979, non sia stata chiesta la conservazione, saranno cancellate dal conto dei residui al 31 dicembre 1978 e i relativi impegni saranno considerato decaduti.


Art. 34

Per la gestione dei capitoli di spesa concernenti il fondo sanitario regionale e' autorizzata la procedura di cui al penultimo comma dell' art. 27 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, con delega all' assessore regionale alla sanita'.


Art. 35

Per la realizzazione di un programma triennale di interventi straordinari in materia di opere pubbliche, articolati per aree territoriali, da finanziarsi mediante la concessione di contributi costanti annuali (capitoli n. 207555, n. 316553, n. 317555, n. 318559, n. 319551 e n. 529551) il Consiglio regionale, con propria deliberazione, determinera' entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l' esatta localizzazione delle opere e la loro natura, il tipo dei lavori da eseguire, i rispettivi costi, nonche' ogni altro elemento utile per stabilire in maniera precisa tutte le condizioni per la concessione dei contributi stessi. Con tale deliberazione potranno essere assunte obbligazioni fino alla concorrenza degli interi limiti di impegno autorizzati per il biennio 1979- 1980, con riferimento alle quote iscritte nei singoli esercizi finanziari.
La concessione formale del contributo avverra' con decreto del Presidente della Giunta regionale da adottarsi ai sensi dell' art. 27, sesto comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, fermo restando che il contributo sara' corrisposto direttamente all' istituto mutuante, con decorrenza dalla data di inizio dell' ammortamento del relativo mutuo.


Art. 36

Alla spesa di L. 300 milioni di cui all' art. 10 della legge regionale concernente: " Provvedimenti per l' individuazione precoce e la prevenzione di alcune malattie di interesse sociale " approvata nelle sedute del 31 gennaio 1979 e del 19 marzo 1979 si fara' fronte con i fondi di cui al cap. n. 207043 " Spesa per la prevenzione e l' assistenza sanitaria svolta da soggetti diversi da quelli indicati nei precedenti capitoli n. 207040, n. 207041 e n. 207042 ", in luogo della copertura prevista dall' art. 10 del provvedimento legislativo stesso.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 10 luglio 1979
Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 6 luglio 1979.


ALLEGATO 1

Quadro generale riassuntivo del bilancio della regione Lazio per l' anno finanziario 1979. Competenza.


ATTO ALLEGATO

ENTRATA
Avanzo di amministrazione L. 122.480.000.000.
Titolo I
Entrate derivanti da tributi propri della regione, ecc. L. 196.498.000.000.
Titolo II
Entrate derivanti da contributi ad assegnazione dello Stato, ecc. L. 2.298.304.000.000.
Titolo III
Entrate derivanti da vendite patrimoniali, ecc. L. 13.295.000.000.
Titolo IV
Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, ecc. L. 5.108.000.000.
Titolo V
Entrate derivanti da mutui, prestiti, ecc. L. 20.000.000.000.
Titolo VI
Entrate per contabilita' speciali L. 3.427.000.000. Totale complessivo dell' entrata del bilancio della regione Lazio per l' anno finanziario 1979, competenza, L. 2.659.112.000.000.
SPESA.
Titolo I, spese correnti.
a) Funzioni normali (parte I): //
1) L. 10.317.000.000; //
2) L. 2.197.331.000.000; //
3) L. 3.255.000.000; //
4) L. 16.517.000.000; //
5) L. 57.188.000.000.
a) Funzioni normali (parte II): L. 6.582.000.000. Totale funzioni normali (parti I e II) L. 2.291.190.000.000.
b) Sviluppo (parte I): //
1) L. 16.640.000.000; //
2) L. 17.055.000.000; //
3) L. 920.000.000; //
4) L. 11.642.000.000; //
5) L. 3.350.000.000.
a) Sviluppo (parte II): L. 200.000.000. Totale sviluppo (parti I e II) L. 49.807.000.000.
Totali titolo I (spese correnti):
parte I:
1) L. 26.957.000.000;
2) L. 2.214.386.000.000;
3) L. 4.175.000.000;
4) L. 28.159.000.000;
5) L. 60.538.000.000;
parte II: L. 6.782.000.000;
totale complessivo titolo I, spese correnti, L. 2.340.997.000.000.
Titolo II, spese in conto capitale
a) funzioni normali (parte I): //
1) L. 14.547.000.000; //
2) L. 3.080.000.000; //
3) L. 4.692.000.000; //
4) L. 190.000.000; //
5) L. 0.
a) funzioni normali (parte II): L. 25.000.000.000. Totale funzioni normali (parti I e II) L. 47.509.000.000.
b) Sviluppo (parte I): //
1) L. 65.684.000.000; //
2) L. 84.272.000.000; //
3) L. 12.111.000.000; //
4) L. 26.155.000.000; //
5) L. 57.047.000.000.
b) Sviluppo (parte II) L. 22.520.000.000. Totale sviluppo (parti I e II) L. 267.789.000.000.
Totali titolo II (spese in conto capitale):
parte I:
1) L. 80.231.000.000;
2) L. 87.352.000.000;
3) L. 16.803.000.000;
4) L. 26.345.000.000;
5) L. 57.047.000.000;
parte II: L. 47.520.000.000;
Totale complessivo titolo II, spese in conto capitale, L. 315.298.000.000.
Titolo III; rimborso di prestiti.
a) funzioni normali, parte II, L. 558.000.000. Titolo IV, contabilita' speciali.
a) funzioni normali, parte II, L. 3.909.000.000. Totale funzioni normali.
Parte I:
1) L. 24.864.000.000;
2) L. 2.200.411.000.000;
3) L. 7.947.000.000;
4) L. 16.707.000.000;
5) L. 57.188.000.000;
parte II: L. 36.049.000.000;
totale complessivo (parti I e II) funzioni normali L. 2.343.166.000.000.
Totale sviluppo.
Parte I:
1) L. 82.324.000.000;
2) L. 101.327.000.000;
3) L. 13.031.000.000;
4) L. 37.797.000.000;
5) L. 60.397.000.000;
parte II: L. 22.720.000.000;
totale complessivo (parti I e II) sviluppo: L. 317.596.000.000.
Totali complessivi della spesa del bilancio della regione Lazio per l' esercizio finanziario 1979:
parte I:
1) L. 107.188.000.000;
2) L. 301.738.000.000;
3) L. 20.978.000.000;
4) L. 54.504.000.000;
5) L. 117.585.000.000;
parte II: L. 58.769.000.000;
totale complessivo generale della spesa L. 2.660.762.000.000.


ALLEGATO 2

OMISSIS


ALLEGATO 3

OMISSIS

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.