L.R. 09 Agosto 1991, n. 38 |
Interventi regionali per le isole pontine.
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Art. 1 1. La Regione nell'ambito delle proprie competenze dichiara le isole pontine risorsa naturale di notevole valore da valorizzare e tutelare. 2. La Regione consapevole che le isole pontine si trovano in una difficile situazione ambientale ed economico-sociale interviene con un piano organico e straordinario di salvaguardia delle risorse e di sviluppo. Art. 2 1. La Giunta regionale provvede ad elaborare un piano di interventi organici per lo sviluppo civile, culturale, socio-economico, turistico, delle isole pontine capace di coordinare gli interventi statali, regionali, della provincia di Latina e dei comuni di Ponza e di Ventotene. 2. Il piano, previo parere dei comuni e della provincia interessati e della commissione consiliare permanente programmazione del Consiglio regionale, viene approvato con deliberazione della Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 3 1. Il piano, che ha durata triennale, e' aggiornato annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare permanente alla programmazione, sentiti i comuni di Ponza e Ventotene, ed e' finalizzato in particolare: a) alla predisposizione di interventi di sostegno, con la concessione di contributi in conto capitale e la promozione di servizi reali per il potenziamento e la qualificazione del turismo, della pesca, della cantieristica minore e di servizio, dell'artigianato e del commercio; b) alla realizzazione ed al potenziamento degli impianti e delle attrezzature portuali, all'adeguamento dei porti sulla base di uno specifico piano regolatore dei porti delle isole predisposto dai comuni previo affidamento di incarico entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per redigere il progetto che verra' approvato dalla Giunta regionale; c) al potenziamento dei servizi di collegamento di persone e merci da e per la terraferma; d) alla promozione di interventi di consolidamento degli abitati e di recupero del patrimonio edilizio pubblico ed abitativo anche previa acquisizione di immobili del demanio statale per destinarli a finalita' pubbliche, in particolare l'ex ergastolo di S. Stefano e il Forte Torre a Ventotene e il Bagno vecchio e l'Orologio Nuovo a Ponza; e) alla realizzazione di progetti di salvaguardia, valorizzazione e recupero dell'ambiente e dei beni culturali, nonché di sistemazione idrogeologica e di ripristino florofaunistico in relazione alle specificita' naturali e storiche dei singoli territori; f) alla definizione, nell'ambito del piano regionale, di programmi flessibili di potenziamento dei servizi sanitari alle esigenze della popolazione effettiva nei diversi periodi dell'anno; g) alla realizzazione di un eliporto nell'isola di Ponza per interventi di pronto intervento sanitario e civile o una convenzione per un pronto intervento 24 ore su 24 dal continente. Art. 4 1. La Regione promuove e realizza, d'intesa con i comuni, progetti per soddisfare il fabbisogno idrico delle isole compresa la realizzazione dei desalinizzatori. Art. 5 1. Le amministrazioni comunali di Ponza e Ventotene sono autorizzate a predisporre programmi straordinari per l'adeguamento dei servizi comunali, in particolare nel periodo estivo. 2. I programmi debbono avere come obiettivo: a) la garanzia dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani in coerenza con il relativo piano regionale; b) la realizzazione di impianti necessari a soddisfare il fabbisogno idrico e ad incentivare la dotazione, negli edifici privati, di cisterne di sostegno e di strumenti di depurazione dell'acqua potabile; c) il ripristino ed il rinnovo della rete stradale esistente, la sistemazione di aree di parcheggio, nei limiti consentiti di affluenza dei veicoli dal continente, la sistemazione dei giardini e delle aiuole e la tinteggiatura degli edifici pubblici; d) l'adeguamento dei servizi di polizia locale alle esigenze della stagione turistica. Art. 6 1. La Regione promuove d'intesa con l'E.N.E.L. l'adeguamento ed il potenziamento delle centrali elettriche nel rispetto dell'ambiente incentivando prioritariamente la sperimentazione di nuove tecnologie allo scopo di utilizzare fonti di energia, calore e acqua potabile, nonché l'incentivazione al riguardo di impianti privati. Art. 7 1. Per le finalita' di cui alla presente legge e' prevista per l'anno 1991 la spesa di lire 2.000 milioni in termini di competenza da iscrivere nel capitolo di bilancio n. 25611 cui e' data la seguente denominazione: «Interventi finanziari per un piano di progetti organici di sviluppo delle isole pontine». 2. Alla suddetta spesa di lire 2.000 milioni si fa fronte riducendo di eguale importo la posta iscritta al capitolo n. 29842 «Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativo alle spese in conto capitale del 4° programma» elenco n. 4 del bilancio 1991, iscritto alla posta contabile appositamente istituita con lettera c). 3. Alla individuazione e determinazione delle quote di spesa a carico degli esercizi successivi al 1991 si provvedera' con leggi di bilancio. 4. La Giunta regionale approva i piani annuali di intervento. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |