L.R. 03 Gennaio 2000, n. 05 |
"MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 1989, N. 27, CONCERNENTE: "COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER LA GRAFICA, LA COMUNICAZIONE VISIVA E LE ATTIVITA' AD ESSE CONNESSE", COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE 1994, N. 65". |
(BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 3 del 29 gennaio 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1
(Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 1989, n. 27) 1. Al comma 2 dell'articolo 1, della l.r. 27/1989, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1994, n. 65, la parola "provvede" è sostituita dalle seguenti: "provvede a:". La lettera e) del comma 2, dell'articolo 1 della l.r. 27/1989, come modificato dall'articolo 1 della l.r. 65/1994, è sostituita dalla seguente: "e) organizzare eventi nell'ambito dei campi di attività dell'istituto". Art. 2
(Modificazioni all'articolo 2 della l.r. 27/1989 e successive modificazioni) 1. L'articolo 2 della l.r. 27/1989, come modificato dall'articolo 2 della l.r. 65/1994, è sostituito dal seguente: "Art. 2
Sono organi dell'istituto: il direttore generale; il collegio dei revisori dei conti. 2. Il direttore generale è nominato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, tra persone in possesso dei seguenti requisiti: diploma di laurea; comprovata esperienza, comunque non inferiore a cinque anni, nella direzione di strutture complesse in amministrazioni pubbliche o in enti privati. 3. Il direttore generale ha la legale rappresentanza dell'istituto ed è responsabile dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità della relativa attività, nonché della sua rispondenza agli atti regionali di programmazione, indirizzo e direttiva. 4. Il direttore generale provvede alla direzione dell'istituto ed in particolare: all'adozione dello statuto; all'adozione dei regolamenti previsti dallo statuto, ivi compresi quelli amministrativi e di contabilità; all'adozione dei programmi di attività; all'adozione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione; all'organizzazione amministrativa e all'adozione della pianta organica del personale; alla nomina del direttore didattico, su indicazione del comitato scientifico didattico; all'adozione degli schemi di convenzione da sottoscrivere con le università e gli enti di formazione e degli schemi di contratto per il conferimento degli incarichi ai docenti ed agli esperti. 5. Il direttore generale presenta annualmente alla Giunta regionale un rendiconto generale ed una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari. 6. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale i cui contenuti, giuridici ed economici, sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1998, n. 46 e successive modificazioni "Indennità dei componenti degli organi degli enti dipendenti dalla Regione Lazio". 7. Alla prima nomina del direttore generale si provvede entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento di cui al comma 6. L'incarico di direttore generale è rinnovabile per una sola volta. 8. Il Consiglio regionale può revocare il direttore generale nel caso di grave inosservanza degli atti regionali di programmazione, indirizzo e coordinamento. 9. La Giunta regionale, nell'ambito delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 4: nomina un commissario ad acta in caso di inerzia o ritardo nell'adozione di atti obbligatori da parte dell'istituto, previo invito a provvedere entro un congruo termine; dichiara la decadenza del direttore generale in caso di ripetute e gravi violazioni di disposizioni normative ovvero di grave disavanzo nella gestione dell'istituto, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale e provvedendo contestualmente alla nomina di un commissario straordinario che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo direttore generale. 10. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dalla Giunta regionale, scegliendoli tra gli iscritti nel registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dura in carica cinque anni. Il collegio dei revisori elegge al suo interno il presidente. Al presidente ed agli altri componenti spetta il trattamento economico determinato ai sensi della l.r. 46/1998 e successive modificazioni.". Art. 3
(Inserimento degli articoli 2 bis e 2 ter nella l.r. 27/1989 e successive modificazioni) 1. Dopo l'articolo 2 della l.r. 27/1989, come da ultimo modificato dalla presente legge, sono aggiunti i seguenti: "Art. 2 bis
1. Il comitato scientifico didattico è l'organo consultivo in materia di programmazione degli indirizzi scientifici e didattici, di piani di studio, di criteri per il reclutamento dei docenti. Dura in carica cinque anni e può essere rieletto. 2. I componenti, di numero non inferiore a tre e non superiore a cinque, sono nominati dalla Giunta regionale, su proposta del direttore generale, tra studiosi, professionisti ed operatori di chiara fama nel settore della comunicazione e delle attività economiche ad essa connesse. Art. 2 ter Il direttore didattico: dirige il personale e sovrintende al funzionamento degli uffici amministrativi, rispondendone al direttore generale; adotta gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa previsti da norme legislative e regolamentari; predispone gli atti per la redazione del bilancio e dei rendiconti e cura l'istruttoria di ogni altro atto da sottoporre al direttore generale; svolge tutte le altre attività e compiti previsti dallo Statuto. 2. Nel caso di gravi impedimenti o di risultato negativo della gestione, l'incarico di direttore didattico può essere revocato dal direttore generale, previa contestazione degli addebiti e concessione di un termine per le controdeduzioni. 3. Il rapporto di lavoro del direttore didattico è regolato da apposito contratto a tempo determinato di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.". Art. 4
(Modificazioni alla l.r. 27/1989 e successive modificazioni) 1. Negli articoli 3, 4, 5 e 6 della l.r. 27/1989, come modificati dalla l.r. 65/1994, le parole: "consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "direttore generale". La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 3 gennaio 2000 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 30 dicembre 1999. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |