Interventi di salvaguardia, incremento e diffusione del patrimonio degliistituti culturali regionali.

Numero della legge: 35
Data: 9 agosto 1991
Numero BUR: 24
Data BUR: 30/08/1991

L.R. 09 Agosto 1991, n. 35
Interventi di salvaguardia, incremento e diffusione del patrimonio degliistituti culturali regionali.



Art. 1
(Finalita')

1. La Regione riconosce nella cultura uno strumento fondamentale di liberta' e di progresso civile e pertanto, in armonia con i principi di cui all'articolo 45, secondo comma, ultimo periodo, del proprio statuto ed in attuazione dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, interviene per salvaguardare, incrementare e diffondere il patrimonio degli istituti culturali di interesse regionale, in funzione del ruolo che essi svolgono per la valorizzazione dei beni storici, scientifici, artistici, librari, archivistici, archeologici, monumentali, esistenti nel Lazio e per lo sviluppo culturale della comunita' regionale.

Art. 2
(Beneficiari degli interventi)

1. Sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge gli istituti culturali, e loro articolazioni territoriali previste dalla legge, aventi la personalita' giuridica pubblica o privata ai sensi degli articoli 11 e 12 del codice civile, ed il cui patrimonio e' costituito da beni culturali rientranti nelle tipologie elencate nel precedente articolo. Gli stessi devono operare con una propria sede nell'ambito del territorio regionale svolgendo un'attivita' qualificata e continuativa per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei beni in questione, al fine di consentirne un'ampia e corretta fruizione da parte della collettivita'.


Art. 3
(Natura degli interventi)

1. Gli interventi di cui al precedente articolo 1 consistono nella concessione di:
a) contributi finanziari per il sostegno al funzionamento dell'istituto e per il conseguimento delle sue specifiche finalita' con particolare riferimento alle iniziative di promozione culturale ed educativa attinenti precipuamente alla comunita' regionale;
b) spese per iniziative culturali e programmi, promossi e sostenuti dalla Regione, e da realizzarsi con la collaborazione scientifica ed organizzativa di uno o piu' istituti, anche mediante le necessarie forme di coordinamento (di competenza della conferenza); la quota destinata a tali spese non puo' superare il 20 per cento dello stanziamento annuale previsto in bilancio per la presente legge;
c) contributi finanziari per lavori di recupero, mediante restauro conservativo, di ristrutturazione o di consolidamento di immobili di proprieta' dell'istituto destinati a servizi culturali accessibili al pubblico, nonché contributi finanziari per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, su immobili di proprieta' di enti pubblici concessi in uso agli istituti per il conseguimento delle proprie finalita', limitatamente agli interventi di competenza degli stessi istituti in virtu' degli atti di concessione;
d) contributi finanziari per l'acquisizione di beni e attrezzature finalizzati ad assicurare un'ampia fruibilita' pubblica del patrimonio culturale dell'istituto, anche mediante l'utilizzazione delle moderne tecnologie.


Art. 4
(Albo degli istituti)

1. Il Consiglio regionale provvede, dietro richiesta degli istituti interessati e su proposta della Giunta regionale, alla costituzione dell'albo degli istituti culturali di «interesse regionale» ammessi ai benefici previsti dalla presente legge sulla base dei seguenti requisiti:
1) costituzione da almeno cinque anni;
2) rilievo scientifico del patrimonio dell'istituto e sua considerazione di bene culturale la cui perdita rappresenterebbe un danno pubblico;
3) fruibilita' pubblica del patrimonio e dei servizi culturali dell'istituto per almeno venti ore settimanali;
4) disponibilita' di strutture, attrezzature ed organizzazioni adeguate allo svolgimento della propria attivita';
5) assenza di scopo di lucro;
6) svolgimento di attivita' di rilevante valore scientifico sulla base di una programmazione pluriennale.

2. L'albo di cui alla presente legge ha validita' triennale ed il Consiglio regionale provvede, alla scadenza del triennio, all'aggiornamento dell'albo stesso. Il primo triennio scade alla fine del terzo anno, escluso quello di prima applicazione della legge.

3. Gli istituti che intendono accedere all'albo devono presentare apposita domanda entro il 30 giugno dell'anno che precede il triennio di validita' dell'albo, allegando la seguente documentazione:
a) statuto, atto costitutivo, elenco delle cariche sociali;
b) situazione patrimoniale dalla quale sia possibile desumere, tra l'altro, gli elementi di valutazione dei requisiti di cui ai punti 2 e 3 del presente articolo;
c) dettagliata relazione sulle modalita' di gestione e conservazione dei beni e loro uso, sull'accesso del pubblico e relativi orari;
d) curriculum dell'attivita' svolta, con particolare riferimento a quanto indicato al punto 6 del presente articolo.


Art. 5
(Domande di contributo)

1. Per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge i legali rappresentanti dell'istituto inoltrano apposita domanda alla Regione Lazio, assessorato alla cultura, entro il 30 giugno di ogni anno, corredata da:
a) aggiornamento della situazione patrimoniale e organizzativa dell'istituto;
b) relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente e su quella programmata per l'anno cui si riferisce la richiesta di contributo, con allegati bilancio consuntivo e bilancio preventivo;
c) documentazione tecnica ed amministrativa richiesta dall'assessorato alla cultura della Regione per gli interventi di cui all'articolo 3, lettere c) e d);
d) dichiarazione contenente dettagliate informazioni circa i livelli di fruizione dei servizi culturali resi dall'istituto e aperti al pubblico (entita' e caratteristiche delle raccolte, orari e modalita' di fruizione, numero degli utenti nell'anno precedente, attivita' esterne);
e) dichiarazione attestante che per lo stesso titolo non sono stati richiesti e/o ottenuti contributi da parte di altri enti ed organismi pubblici;
f) relazione illustrativa e rendicontazione amministrativa sulla utilizzazione dei finanziamenti ottenuti nell'anno precedente ai sensi del precedente articolo 3.


Art. 6
(Concessione dei contributi)

1. A partire dall'anno successivo a quello di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale approva piani triennali in cui determina le linee di indirizzo programmatico, le iniziative culturali di interesse regionale da realizzare nel triennio, gli stanziamenti annuali compatibilmente con le disponibilita' di bilancio. A tal fine il Consiglio regionale si avvale dei contributi scientifici e propositivi da acquisire nell'ambito di una conferenza regionale degli istituti culturali di cui al precedente articolo 2, da tenersi almeno ogni tre anni e comunque prima della elaborazione dei piani triennali. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, approva i piani annuali.


Art. 7
(Criteri per la definizione dei contributi)

1. Il Consiglio regionale, nella definizione dei criteri da inserire nei piani triennali tiene conto delle seguenti indicazioni:
1) per i contributi di cui al precedente articolo 3, lettera a), saranno considerate la quantita' e la rilevanza delle attivita' promosse e dei servizi culturali offerti al pubblico in via ordinaria dall'istituto;
2) per i contributi di cui al precedente articolo 3, lettere c) e d) l'entita' dei contributi stessi non puo' superare l'80 per cento della spesa prevista ritenuta accoglibile e non coperta da altri eventuali interventi contributivi.


Art. 8
(Erogazione dei contributi)

1. I contributi concessi dalla Regione vengono erogati con le seguenti modalita':
articolo 3, lettera a):
100 per cento a seguito della esecutivita' della deliberazione che impegna i fondi;
articolo 3, lettera c):
10 per cento a completamento della documentazione; 80 per cento dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori; 10 per cento dietro invio della dichiarazione di ultimazione dei lavori;
articolo 3, lettere b) e d):
70 per cento a seguito della esecutivita' della deliberazione che impegna i fondi;
30 per cento dietro presentazione della necessaria documentazione.

2. Tutti i contributi sono vincolati alla realizzazione delle iniziative per le quali sono stati concessi e non possono essere utilizzati diversamente. Il contributo puo' essere revocato quando non sia rispettata la destinazione di cui al paragrafo precedente ovvero nel caso in cui gli istituti interessati non forniscano il rendiconto e/o la documentazione richiesta.


Art. 9
(Incompatibilita')

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri percepiti allo stesso titolo ai sensi di altre leggi regionali.


Art. 10
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate la legge regionale 10 aprile 1978, n. 15 e la legge regionale 18 agosto 1986, n. 25.


Art. 11
(Norma transitoria)

1. Per l'anno 1991 il termine per la presentazione delle domande di cui agli articoli 4 a 5 della presente legge, e sostituito da quello di giorni trenta decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

2. Il Consiglio regionale provvede alla costituzione del primo albo degli istituti culturali di «interesse regionale», di cui all'articolo 4, primo comma, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella predisposizione del primo piano annuale, approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 4, si prescinde dall'inserimento dei beneficiari nell'apposito albo degli istituti culturali, che avra' validita' a decorrere dal 1° gennaio 1992, cosi come si prescinde dalla elaborazione del relativo piano triennale, di cui al precedente articolo 6, che avra' validita' a decorrere dalla medesima data. L'inserimento di un istituto nel primo piano annuale non costituisce titolo per l'istituto stesso ai fini dell'inclusione nell'albo previsto al precedente articolo 4. In sede di prima applicazione della norma, le fondazioni che sono gia' state presenti nei piani annuali predisposti in base alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 25, possono, anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 4, beneficiare della presente legge limitatamente al periodo di validita' del primo albo degli istituti culturali. Successivamente saranno pienamente soggette al disposto del citato articolo 4.


Art. 12
(Norma finanziaria)

1. Per le finalita' di cui alla presente legge e' autorizzata per l'anno 1991 la spesa di lire 1.530 milioni.

2. Il predetto importo viene iscritto in termini di competenza e cassa ai seguenti capitoli di spesa che vengono istituiti nel bilancio regionale 1991 con le seguenti denominazioni e con gli stanziamenti a fianco indicati:
capitolo n. 16857 «Contributi per interventi regionali a sostegno del funzionamento e dell'attivita' degli istituti culturali e loro iniziative collegate», lire 1.000 milioni;
capitolo n. 16858 «Contributi per lavori di recupero e ristrutturazione di immobili sede di istituti culturali e per l'acquisizione di beni e attrezzature», lire 530 milioni.

3. Alla copertura del predetto onere si provvede mediante utilizzazione degli stanziamenti attribuiti per il 1991 ai capitoli n. 16101 e n. 16856, che vengono soppressi e utilizzo della posta iscritta al capitolo n. 29851, elenco n. 4, lettera a). Gli impegni assunti e non pagati a carico dei soppressi capitoli n. 16101 e n. 16856 sono trasferiti al capitolo n. 16857.

4. Per gli anni successivi, alla quantificazione e copertura della spesa, si provvedera' con le leggi di bilancio dei rispettivi anni.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.