L.R. 17 Novembre 1979, n. 87 |
Provvidenze in materia di edilizia in favore delle popolazioni di alcuni comuni dell' alto reatino colpite dal terremoto del 19 settembre 1979.
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Art. 1 (Finalita') La Regione, a seguito delle esigenze conseguenti ai movimenti sismici iniziati il 19 settembre 1979 in alcuni comuni della provincia di Rieti, interviene in favore delle popolazioni per la riparazione del patrimonio edilizio. Art. 2 (Opere ammesse a contributo) La Regione, per le finalita' di cui al precedente articolo 1, concede contributi sulla spesa occorrente per il ripristino di fabbricati di proprieta' privata, di qualsiasi natura e destinazione, che non comporti lavori di ristrutturazione o ricostruzione dell' intero edificio. Sono ammesse a contributo anche le opere necessarie ad integrare o a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti nonche' i servizi igienico - sanitari. Ai fini della concessione del contributo dovra' essere mantenuta la destinazione d' uso del fabbricato quale risaltava alla data del 18 settembre 1979. I proprietari dei fabbricati di cui al primo comma non potranno usufruire di ulteriori benefici finanziari aventi stessa finalita' di quelli loro concessi con la presente legge. Art. 3 (Entita' dei contributi) I contributi previsti dall' articolo 2 per la riparazione dei fabbricati di proprieta' privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi, per ciascuna unita' immobiliare danneggiata, sull' ammontare della spesa occorrente, comprese spese generali e IVA, risultante da apposita perizia compilata con i prezzi unitari del prezzario regionale corrente, redatta da un tecnico iscritto all' albo professionale e giurata innanzi al cancelliere della pretura competente per territorio. I contributi di cui al primo comma sono concessi nella misura del cinquanta per cento della spesa come sopra determinata, la quale comunque non potra' superare la somma di L. 12.000.000 (dodicimilioni) per alloggio e L. 3.000.000 (tremilioni) per ogni locale con diversa destinazione d' uso fino ad un massimo di lire 8.000.000 (ottomilioni). La percentuale di cui al comma precedente puo' essere elevata al settanta per cento della spesa occorrente nel caso di edifici utilizzati o effettivamente abitati dai proprietari residenti nel comune ove l' immobile danneggiato e' ubicato, i quali abbiano un reddito annuo compreso tra i 6.000.000 e gli 8.000.000 di lire ed al novanta per cento nei casi in cui tale reddito sia inferiore ai 6.000.000 di lire. Il reddito di cui al comma precedente e' individuato come reddito familiare complessivo quale risulta dall' ultima dichiarazione dei redditi presentata da ciascun componente il nucleo familiare. All' accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti dei commi precedenti, qualora sia contestata la corrispondenza alla realta' delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o del catasto rurale o quanto queste siano distrutte o perdute, provvedera' il comune interessato. Per l' accertamento del titolo di proprieta' dei fabbricati danneggiati dal terremoto di cui al comma precedente, ai fini della concessione dei contributi previsti dall' articolo 6 del decreto legge 1Ø aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e' consentita la presentazione della documentazione di cui all' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Art. 4 (Erogazione del contributo) I contributi di cui al precedente articolo 3 saranno corrisposti ai soggetti individuali dalla Giunta regionale con le modalita' di cui al successivo articolo 7, per il tramite di funzionario del settore decentrato di Rieti del servizio regionale lavori pubblici all' uopo delegato, nella misura di seguito specificata: - quaranta per cento a dimostrazione di avvenuto inizio lavori, certificato da idoneo verbale rilasciato dalla direzione lavori; - ulteriore cinquanta per cento a presentazione dello stato di avanzamento emesso dalla direzione lavori al raggiungimento del sessanta per cento dei lavori previsti nella perizia giurata di cui al precedente articolo 3; - il residuo dieci per cento verra' corrisposto, previa approvazione degli atti da parte della Giunta regionale comprovanti l' avvenuta completa e regolare esecuzione delle opere stesse, vistata dal settore decentrato competente della amministrazione regionale - servizio lavori pubblici. In caso di sostanziale difformita' dei lavori eseguiti da quelli previsti dalla perizia giurata o quando gli stessi risultino comunque non regolarmente eseguiti si provvedera' al recupero totale o parziale delle somme erogate, con le modalita' di cui all' art. 2 della legge 14 aprile 1910, n. 639, mediante provvedimento del Presidente della Giunta regionale su proposta del settore decentrato competente dell' amministrazione regionale - servizio lavori pubblici. Art. 5 (Modalita' per concorrere alla concessione dei contributi) Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dai precedenti articoli debbono essere presentate al comune nel quale l' edificio danneggiato e' ubicato, non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio della presente legge. La perizia e l' ulteriore documentazione a corredo delle predette istanze debbono essere presentate non oltre i successivi trenta giorni (sessanta dalla pubblicazione della presente legge). I lavori debbono comunque avere inizio non oltre i novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al successivo articolo 7, pena la revoca del contributo. Per gli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale, i relativi lavori debbono essere iniziati previa intesa con la competente soprintendenza. Il termine per l' inizio dei lavori di cui al terzo comma del presente articolo puo' essere prorogato su motivata istanza degli interessati con provvedimento dell' assessore regionale ai lavori pubblici. Art. 6 (Criteri di massima per la compilazione delle graduatorie) Il comune esamina le domande pervenutegli e, con deliberazione del consiglio comunale, stabilisce l' ammissibilita' delle stesse, con riferimento a quanto stabilito dai precedenti articoli 1 e 2 e ne determina la graduatoria, indicando per i proprietari residenti la classe di reddito dell' istante. La predetta deliberazione verra' inviata alla Regione Lazio, per il tramite del settore decentrato dell' amministrazione regionale - servizio lavori pubblici, entro il sessantesimo giorno dal termine utile per la presentazione delle perizie giurate di cui al precedente articolo 3. Per la formazione della graduatoria di cui al primo comma, il comune terra' presenti i seguenti criteri di priorita' per il ripristino: 1) immobili effettivamente utilizzati, a carattere continuativo alla data del 18 settembre 1979 dagli stessi proprietari; 2) immobili utilizzati, a carattere continuativo, alla stessa data, da locatari; 3) immobili utilizzati stagionalmente; 4) immobili non utilizzati o utilizzati saltuariamente. Dovranno essere tenute in particolare considerazione le domande di contributo che si riferiscono ad uno stesso isolato; dette domande potranno essere raggruppate ed inserite in graduatoria in corrispondenza alla posizione spettante alla maggioranza delle stesse. Alla graduatoria di cui al primo comma il consiglio comunale alleghera' le domande e le perizie giurate presentate dagli interessati. La deliberazione del consiglio comunale non costituisce titolo per la concessione del contributo regionale. Detta concessione avverra' secondo le modalita' previste dal successivo articolo 7. Art. 7 (Concessione dei contributi) La Giunta regionale riparte fra i comuni di cui all' allegato " A " le risorse finanziarie disponibili per il perseguimento delle finalita' della presente legge in base alla entita' delle perizie a corredo delle domande dichiarate ammissibili dagli stessi comuni secondo quanto stabilisce il precedente articolo 6, sentita la competente commissione permanente del Consiglio regionale. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale secondo le priorita' indicate nelle graduatorie di cui alle deliberazioni comunali previste dal primo comma del precedente articolo 6. Il contributo sara' concesso per i casi di cui al punto 2 dell' articolo 6 solo in presenza di formale atto che assicuri la prosecuzione del rapporto di locazione esistente alla data del 19 settembre 1979, salvo rinuncia del locatario. Art. 8 (Disciplina degli interventi) Per le opere ammesse a contributo ai sensi della presente legge, la concessione prevista dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 e' sostituita dall' autorizzazione ad eseguire i lavori in analogia a quanto disposto dall' articolo 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Dette opere sono altresi' esenti dai contributi di cui all' articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ai sensi dell' articolo 9, lettera g), della stessa legge. Art. 9 (Finanziamento) Per il conseguimento delle finalita' di cui all' articolo 1 della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 3 miliardi che sara' iscritta nello stato di previsione della spesa della Regione Lazio per l' anno 1979. E' istituito allo scopo, nel bilancio regionale 1979, il capitolo n. 206070 con la seguente denominazione: " Provvidenze in favore delle popolazioni di alcuni comuni dell' alto reatino colpiti dal terremoto del 19 settembre 1979 ". Alla quantificazione della spesa si provvedera' con la legge di approvazione del bilancio per l' esercizio 1980. Art. 10 (Territori interessati) I benefici di cui alla presente legge sono concessi ai proprietari di immobili ricadenti nei territori dei comuni elencati nell' allegato " A ". Con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, tale elencazione puo' essere estesa ad altri territori su proposta dell' assessore regionale ai lavori pubblici. ALLEGATO " A " Comuni nei quali ricadono gli immobili ammessi ai benefici in conseguenza del terremoto del 19 settembre 1979 1) Accumoli; 2) Amatrice; 3) Antrodoco; 4) Borbona; 5) Cittareale; 6) Leonessa; 7) Posta; 8) Rieti. Art. 11 (Dichiarazione d' urgenza) La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |