L.R. 10 Giugno 1988, n. 31 |
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l' anno finanziario 1988.
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(Pubblicata nel B.U. 20 giugno 1988, n. 17, S.O. n.5) Art. 1 1. Il totale generale delle entrate della Regione Lazio per l' anno finanziario 1988 e' approvato in L. 11.074.703.860.255 in termini di competenza ed in L. 11.252.978.860.255 in termini di cassa. 2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, la' accertamento e la riscossione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata ed il versamento nella cassa della Regione Lazio delle somme dei proventi dovuti, per l' anno finanziario 1988, sulla base dello stato di previsione dell' entrata annesso alla presente legge (tabella << A >>). Art. 2 1. Il totale generale delle spese della Regione Lazio per l' anno finanziario 1988 e' approvato in L. 11.074.703.860.255 in termini di competenza ed in L. 11.252.978.860.255 in termini di cassa. 2. E' autorizzato, secondo le leggi in vigore, l' impegno ed il pagamento delle spese della Regione Lazio, per l' anno finanziario 1988, in conformita' dei dati di competenza e di cassa di cui all' annesso stato di previsione (tabella << B >>). L' erogazione delle spese comprese nel settore 32o << Partite di giro >> e' consentita nei limiti e subordinatamente all' avvenuto accertamento della disponibilita' dello stanziamento iscritto ai rispettivi capitoli. 3. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione Lazio per l' anno finanziario 1988. 4. La facolta' di produrre impegni contabili a carico dei capitoli compresi nel settore 25o del bilancio annuale, afferente interventi intersettoriali, e' attribuita all' assessore regionale preposto al bilancio, su proposta degli assessori regionali cointeressati nelle relative materie. Art. 3 1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione Lazio per l' arco di tempo relativo agli anni 1988/ 1990. Art. 4 1. Sono approvati i seguenti elenchi allegati allo stato di previsione della spesa: a) elenco n. 1, concernente i capitoli, afferenti spese obbligatorie, a favore dei quali possono disporsi, in conformita' alla vigente legislazione, integrazione di fondi, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie; b) elenco n. 2, concernente i capitoli dei quali possono disporsi pagamenti mediante ordini di accreditamento; c) elenco n. 3, concernente le garanzie prestate dalla Regione Lazio ai sensi dell' articolo 38 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15; d) elenco n. 4, concernente i provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali iscritti. 2. Per la copertura finanziaria di interventi finalizzati alla ripresa della produzione, dell' occupazione nel Lazio, iscritti nei capitoli di spesa di cui all' elenco n. 5, allegato alla presente legge, la Regione Lazio e' autorizzata per l' anno 1988 a contrarre mutui o prestiti obbligazionari per un importo complessivo di L. 1.179.131.000.000. 3. I mutui saranno stipulati ad un tasso effettivo massimo del 13 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima d' ammortamento di trentacinque anni e minima di dieci anni. 4. Il pagamento delle annualita' di ammortamento dei mutui e' garantito dalla Regione mediante iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio, per tutta la durata dell' ammortamento stesso, delle somme occorrenti per l' effettuazione dei pagamenti, tale onere e' valutato in annue L. 128.471.000.000 (capitoli n. 30114 e 30999 della spesa) a partire dall' esercizio finanziario 1988. 5. La Giunta regionale e' autorizzata a provvedere all' assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalita' previste dalla presente legge. 6. Nel caso in cui, in sede di contrazione dei mutui, le operazioni finanziarie di cui al primo comma del presente articolo risultino meno onerose di quanto previsto al precedente terzo comma, o che le operazioni stesse in tutto od in parte debbano essere dilazionate nel tempo, od avere una durata inferiore a quella autorizzata, gli adeguamenti relativi all' entita' degli stanziamenti annui, alla diversa decorrenza e durata nel tempo, saranno annualmente regolati con la legge di bilancio ai sensi dell' articolo 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335. 7. La Regione Lazio garantisce, altresi', l' iscrizione nello stato di previsione della spesa, per tutta la durata dell' ammortamento, delle somme per il pagamento delle quote di ammortamento dei mutui contratti dall' ERSAL (ente regionale di sviluppo agricolo del Lazio) ai sensi dell' articolo 4, lettere a) e b), della legge regionale 6 aprile 1985, n. 33, nonche' dell' articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 1988, n. 1. Art. 5 1. I residui passivi al 31 dicembre 1987 ed anni precedenti per atti di impegno assunti sulla base della legge regionale 27 settembre 1978, n. 65, sul capitolo di spesa n. 03251, della legge regionale 18 settembre 1974, n. 54, sul capitolo di spesa n. 03131, e della legge regionale 19 settembre 1974, n. 60, sul capitolo di spesa n. 03162, sono trasferiti rispettivamente ai capitoli di spesa n. 03263, n. 03267 e n. 03112 del bilancio 1988. 2. I residui passivi derivanti da impegni assunti nell' anno 1987 sul capitolo n. 11657 istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2057 del 30 novembre 1987 per interventi di ristrutturazione sulle opere danneggiate dal sisma del 7 ed 11 maggio 1984, sono trasferiti al capitolo n. 15657 del bilancio 1988. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |