PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ALLA COSTITUZIONE DELLA S.P.A. DENOMINATA "TUSCIA EXPO'"

Numero della legge: 14
Data: 29 maggio 1997
Numero BUR: 16
Data BUR: 10/06/1997

L.R. 29 Maggio 1997, n. 14
PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ALLA COSTITUZIONE DELLA S.P.A. DENOMINATA "TUSCIA EXPO'"

(Pubblicato nel B.U. 10 giugno 1997, n. 16, S.O. n. 3)


Art.1
(Finalita')

1. La Regione, al fine di potenziare il sistema fieristico, congressuale ed i relativi servizi nonche' di favorire lo sviluppo e la valorizzazione della realta' economica e produttiva della Provincia di Viterbo, partecipa ai sensi degli articoli 53 e 54 dello Statuto regionale, alla costituzione di una societa' a prevalente capitale pubblico, a norma degli articoli 2458 e seguenti del codice civile, denominata: "Tuscia Expo'".

2. La Societa' di cui al comma 1 deve essere costituita, ai sensi degli articoli 2325 e seguenti del codice civile in forma di S.p.A., e deve avere sede in Viterbo.


Art. 2
(Procedure di costituzione)

1. La Giunta regionale ed il suo Presidente sono autorizzati a compiere, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della Regione alla "Tuscia Expo'" S.p.A. e, in particolare, a stipulare l'atto costitutivo, a sottoscrivere azioni entro i limiti dell'apposito stanziamento del bilancio regionale nonche' a sottoscrivere gli eventuali accordi tra soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.

2. Le deliberazioni relative a quanto previsto nel comma 1, sono assunte dalla Giunta regionale previo parere delle competenti Commissioni consiliari permanenti; tutti gli altri atti sono immediatamente trasmessi al Consiglio regionale per opportuna conoscenza.


Art. 3
(Condizioni per la partecipazione)

1. La partecipazione della Regione alla S.p.A. e' subordinata alla condizione che lo statuto della Societa' preveda:

a) che al capitale sociale della costituenda S.p.A. partecipino, inizialmente, in misura paritaria, da concordarsi dalle parti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio, la Regione Lazio, la Provincia di Viterbo, il Comune di Viterbo e la Camera di Commercio di Viterbo;
b) che successivamente alla costituzione della S.p.A. siano ammessi come soci di minoranza altri enti pubblici o soggetti privati secondo le modalita' ed i limiti fissati dallo statuto della Societa' stessa e dalla normativa vigente in materia; ai soggetti di cui alla lettera a) e' riservata la maggioranza delle azioni;
c) che l'oggetto sociale consista nell'organizzazione diretta o mediante altri soggetti, di manifestazioni fieristiche, congressuali o di servizi per le finalita' di cui all'articolo 1, da realizzarsi anche mediante l'acquisizione e gestione di infrastrutture, di immobili ed allestimenti;
d) che le iniziative intraprese dalla Societa' siano realizzate in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale e delle disposizioni emanate dalla Regione in materia, in particolare per quanto riguarda il coordinamento con l'attivita' espositiva della Fiera di Roma S.p.A. e delle altre Fiere del Lazio;
e) che la S.p.A., in attesa dell'attuazione di apposito centro fieristico e congressuale, da localizzare
prioritariamente in aree di proprieta' pubblica o
individuale dell'amministrazione comunale di Viterbo, puo' perseguire lo scopo sociale anche mediante l'acquisizione delle quote della Societa' Viterbo Expo' S.r.l. con sede in Viterbo, al fine di subentrare nella proprieta' degli allestimenti da essa posseduti, se conformi a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nella titolarita' del contratto di locazione e nel rapporto giuridico con la Societa' Fiera di Viterbo S.r.l., organizzatrice di mostre; in tal caso l'acquisizione avviene previa perizia asseverata;
f) che le deliberazioni di straordinaria amministrazione devono essere assunte dall'assemblea con una maggioranza non inferiore all'ottanta per cento.


Art. 4
(Rappresentanti della Regione nella S.p.A.)

1. La Regione e' rappresentata nell'Assemblea della S.p.A. dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore competente in materia da lui delegato.

2. Gli altri rappresentanti della Regione nella S.p.A. sono nominati dal Consiglio regionale nelle forme e nei modi previsti dalle norme vigenti e sono vincolati nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive della Regione.


Art. 5
(Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato per L. 200.000.000= per l'esercizio finanziario 1997 e' iscritto sul capitolo 22309 di nuova istituzione con la seguente denominazione: "Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della S.p.A. denominata "Tuscia Expo'"".

2. La copertura finanziaria della predetta spesa viene assicurata mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento previsto sul capitolo dei fondi globali n. 39001, lettera a) del bilancio di previsione 1997.

3. Gli oneri concernenti le spese generali, notarili ed altro, per la parte di competenza della Regione Lazio, fanno carico al capitolo 11320 del medesimo bilancio dell'esercizio finanziario 1997.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.