L.R. 12 Agosto 1978, n. 40 |
Determinazione, ai sensi dell' art. 54 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dei criteri regionali in materia di disciplina oraria dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande.
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Art. 1 Per la determinazione della disciplina oraria dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande, i comuni debbono, ai sensi dell' art. 54, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, attenersi ai criteri stabiliti nella seguente legge. Art. 2 I comuni, nell' adottare la regolamentazione oraria di carattere sia generale, sia, ove prevista dalla presente legge, derogatoria, devono tenere conto delle esigenze dei consumatori e delle categorie lavoratrici e devono consultare le rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale degli esercenti e dei lavoratori addetti. Art. 3 Salvo i casi espressamente previsti dai successivi articoli: a) l' arco orario di apertura giornaliera dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande non puo' superare le 18 ore per il periodo estivo e le 17 ore per il periodo invernale; b) nell' ambito del limite massimo giornaliero l' orario puo' essere differenziato per le diverse categorie di cui all' art. 23 del decreto ministeriale 28 aprile 1976 (Norme integrative e sostitutive del decreto ministeriale 14 gennaio 1972, contenente il regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio), sentite le rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale degli esercenti e dei lavoratori addetti. Art. 4 E' consentito all' esercente di posticipare l' apertura di una ora e di anticipare la chiusura di un' ora rispetto all' orario stabilito, nonche' di effettuare una chiusura intermedia fino al limite massimo di due ore consecutive. Art. 5 In casi di effettiva e comprovata necessita' puo' essere autorizzata, sentite le rappresentanze provinciali delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale degli esercenti e dei lavoratori addetti, l' anticipazione o la protrazione dell' orario di apertura e chiusura, fermo restando che il numero delle ore di attivita' giornaliera non puo' essere inferiore a otto. Art. 6 Nelle localita' ove si verifichino fenomeni turistici e durante i periodi di maggiore afflusso turistico, i comuni interessati possono, sentite le organizzazioni di cui al precedente art. 2, stabilire una particolare disciplina oraria anche in deroga ai criteri generali previsti dalla presente legge. Il periodo di deroga non puo', comunque, superare i quattro mesi complessivi nell' anno solare, se riferito ad un unico periodo, i cinque mesi complessivi, se riferito a piu' periodi nel corso dell' anno solare. A partire dal 1Ø gennaio 1979 potranno usufruire della facolta' di cui ai precedenti commi solo i comuni in cui si applica l' imposta di soggiorno o che abbiano iniziato la procedura per ottenere l' applicazione. Art. 7 Per la chiusura infrasettimanale si applicano le norme previste dalla legge 1Ø giugno 1971, n. 425. Art. 8 Non sono soggette alla disciplina degli orari dei pubblici esercizi le aziende a carattere ricettive (alberghi, pensioni e locande) che somministrino cibi e bevande ai soli alloggiati. Gli esercizi pubblici posti nelle aree di servizio lungo le autostrade e nell' interno delle stazioni ferroviarie ed aeroportuali, possono osservare l' orario di apertura per tutte le 24 ore di ciascun giorno. Art. 9 Per le aziende a carattere misto l' attivita' prevalente determina il relativo orario di apertura e di chiusura. Il carattere di prevalenza e' accertato dal comune. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 12 agosto 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 10 agosto 1978 |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |