NORME PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE E PER L'AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI REGIONALI ALL'ESERCIZIO DI INCARICHI CONFERITI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE OVVERO DA ENTI O SOGGETTI PRIVATI.

Numero della legge: 27
Data: 25 luglio 1996
Numero BUR: 21
Data BUR: 02/08/1996

L.R. 25 Luglio 1996, n. 27
NORME PER LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA REGIONALE E PER L'AUTORIZZAZIONE A DIPENDENTI REGIONALI ALL'ESERCIZIO DI INCARICHI CONFERITI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE OVVERO DA ENTI O SOGGETTI PRIVATI.





TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI



Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina le procedure per le nomine e le designazioni di competenza dell'amministrazione regionale, non riservate al Consiglio, di dipendenti regionali e di esperti esterni quali collaudatori e componenti di commissioni di concorso e di esame, di consulte, di comitati e di organismi collegiali comunque denominati, nonche' le procedure per il conferimento di altri incarichi in rappresentanza della Regione. Disciplina, altresi', le procedure per il rilascio dell'autorizzazione ai dipendenti regionali per l'espletamento di incarichi, temporanei ed occasionali, conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero da enti o soggetti privati.

2. La disciplina prevista dalla presente legge si applica anche agli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, che sono tenuti ad adeguare ai principi in essa contenuti le procedure per le nomine e le designazioni di rispettiva competenza nonche' per il rilascio dell'autorizzazione al proprio personale per l'espletamento di incarichi temporanei ed occasionali conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero da enti o soggetti privati.



Art. 2
(Principi)

1. Le procedure di cui all'articolo 1 sono svolte secondo criteri oggettivi e predeterminati nel rispetto dei principi del buon andamento dell'amministrazione, della trasparenza, della rotazione e della professionalita'.

2. A tal fine:

a) le nomine e le designazioni di competenza dell'amministrazione regionale sono effettuate, nell'ambito dell'albo istituito dall'articolo 5, attraverso un sistema informatizzato, che prenda in considerazione la specifica qualificazione con riferimento al tipo di incarico, il numero e la durata degli incarichi assegnati nonche' il valore relativo a ciascun incarico, in modo da assicurare l'effettiva rotazione tra gli iscritti nelle singole articolazioni dell'albo stesso ed evitare squilibri nei benefici economici connessi. Si prescinde dall'iscrizione all'albo nei casi in cui la normativa vigente preveda per l'espletamento dell'incarico particolari figure professionali non presenti nell'albo stesso, ovvero preveda che la nomina da parte dell'Amministrazione regionale sia effettuata sulla base di designazione da parte di altre amministrazioni o enti;
b) gli incarichi conferiti o autorizzati dall'amministrazione regionale a propri dipendenti devono essere annotati nel registro istituito dall'articolo 3, comma 1.

3. Il ricorso ad esperti esterni per l'espletamento di incarichi conferiti dall'amministrazione regionale deve essere adeguatamente motivato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'articolo 28, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e deve privilegiare il personale in servizio presso gli enti dipendenti dalla Regione.


Art. 3
(Registro degli incarichi conferiti o autorizzati a dipendenti regionali e adempimenti relativi all'anagrafe delle prestazioni)


1. Presso l'Assessorato competente in materia di personale e' istituito un registro in cui sono annotati tutti gli incarichi conferiti o autorizzati dall'amministrazione regionale a propri dipendenti ai sensi dei Titoli II e III.

2. Al fine dell'attuazione dell'anagrafe delle prestazioni di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e in conformita' alle disposizioni contenute nell'articolo 58, comma 8, del decreto legislativo n. 29 del 1993, l'Assessorato competente in materia di personale provvede a comunicare alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica - tutte le notizie relative agli incarichi conferiti e autorizzati dall'amministrazione regionale.

3. Per le finalita' di cui al comma 2 ed in conformita' alle disposizioni contenute nel citato articolo 58, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 29 del 1993, l'Assessorato competente in materia di personale, in caso di conferimento di incarichi a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, provvede a comunicare a queste ultime, entro i successivi 10 giorni, gli incarichi stessi nonche', annualmente, i relativi emolumenti corrisposti e gli eventuali aggiornamenti.


Art. 4
(Direttive della Giunta)

1. La Giunta, con deliberazione da adottarsi su
proposta dell'Assessore competente in materia di personale, provvede ad impartire direttive per:

a) la costituzione del registro degli incarichi conferiti o autorizzati;
b) la costituzione dell'albo ufficiale unico regionale e la sua articolazione;
c) l'iscrizione di cui all'articolo 6, indicando gli specifici requisiti di qualificazione professionale ed esperienza relativi ai diversi incarichi;
d) il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 20, indicando i limiti e le specifiche incompatibilita' in relazione alla natura dell'incarico e ai diversi compiti istituzionali;
e) la concessione di permessi brevi con l'obbligo di recupero, nei casi in cui non sia possibile espletare le attivita' connesse agli incarichi conferiti al di fuori dell'orario individuale di lavoro stabilito in funzione dell'orario di servizio della struttura di appartenenza;
f) la definizione delle modalita' relative al collocamento in aspettativa, senza assegni, qualora l'impegno temporale necessario per l'espletamento degli incarichi conferiti o autorizzati non consenta il contemporaneo adempimento delle mansioni proprie della qualifica rivestita.


TITOLO II
INCARICHI CONFERITI DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE



CAPO I

Albo ufficiale unico regionale



Art. 5

(Istituzione)

1. E' istituito presso l'Assessorato competente in materia di personale l'albo ufficiale unico regionale, di seguito denominato albo, in cui vengono iscritti i dipendenti regionali e gli esperti esterni ai fini delle nomine o delle designazioni di competenza dell'amministrazione regionale per incarichi di collaudo, di componente di commissione di concorso e di esame, di consulte, di comitati o di organismi collegiali comunque denominati, nonche' per altri incarichi in rappresentanza della Regione.

2. L'albo e' funzionalmente articolato in sezioni e, ove necessario, in categorie in rapporto alle varie professionalita'. Ciascuna sezione e categoria e' suddivisa in due distinti elenchi, rispettivamente, per il personale regionale e per gli esperti esterni.

3. L'albo e' costituito sulla base di apposito avviso ed e' aggiornato periodicamente con le stesse modalita' sia in relazione ai requisiti generali per l'iscrizione all'albo che a quelli previsti per le singole sezioni o categorie.

4. L'albo ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Art. 6
(Iscrizione)

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'albo i soggetti di cui agli articoli 9 e 14.

2. l'iscrizione all'albo o il rigetto della relativa domanda e' disposta con decreto del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale. Il provvedimento e' comunicato al soggetto interessato.

3. Non possono in ogni caso essere iscritti all'albo i soggetti che:

a) siano stati interdetti dai pubblici uffici;
b) abbiano riportato condanne in giudizi contabili o in giudizi penali per delitto non colposo, anche se siano stati concessi amnistia, condono o perdono giudiziale;
c) abbiano procedimenti penali o contabili pendenti a proprio carico.


Art. 7
(Domanda di iscrizione)

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo gli interessati devono inoltrare domanda all'Assessorato competente in materia di personale.

2. Nella domanda gli interessati devono, in particolare, dichiarare sotto la propria responsabilita':
a) le generalita' e il numero di codice fiscale;
b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 3;
c) il possesso degli specifici requisiti richiesti dagli articoli 9 e 14.

3. Alla domanda devono essere allegati:
a) l'attestazione dell'ente pubblico o privato di appartenenza in relazione alla qualifica funzionale ed al profilo professionale rivestiti, con indicazione dell'anzianita' di servizio di ruolo negli stessi;
b) il certificato dell'ordine professionale attestante la data d'iscrizione del libero professionista;
c) il "curriculum professionale";
d) l'autorizzazione all'iscrizione all'albo da parte dell'ente pubblico o privato di appartenenza, se diverso dalla Regione.


Art. 8
(Cancellazione)

1. Sono cancellati dall'albo gli iscritti a carico
dei quali sia accertata una o piu' delle seguenti circostanze:
a) verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 6, comma 3;
b) perdita dei requisiti previsti dagli articoli 9 e 14;
c) rifiuto di accettare la nomina o la designazione senza giustificato motivo, anche per una sola volta;
d) falsita' o colpevoli inesattezze nelle dichiarazioni contenute nella domanda di iscrizione all'albo;
e) gravi negligenze, imperizia, irregolarita' o ingiustificato ritardo nell'espletamento dell'incarico;
f) mancato espletamento da parte dei dipendenti regionali di incarichi che costituiscono esplicazone dei compiti istituzionali del proprio ufficio ai sensi dell'articolo 16, comma 7;
g) ricorrenza di fatti diversi da quelli previsti dal presente articolo, che, per natura e gravita', facciano venire meno i presupposti di moralita' richiesti per l'espletamento dell'incarico.

2. La cancellazione dall'albo e' disposta con decreto
del Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, e deve essere comunicata all'interessato entro quindici giorni dall'emanazione.

3. Nei casi di cancellazione dall'albo per le circostanze di cui al comma 1, lettere d), e), g), l'amministrazione regionale provvede, altresi', a darne comunicazione all'ordine professionale cui il soggetto sia iscritto o all'ente pubblico o privato di appartenenza, nonche' ai competenti organi giurisdizionali, ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilita' di carattere disciplinare, contabile o penale.


CAPO II
Disposizioni per il conferimento e l'espletamento di incarichi di collaudo


Art. 9
(Requisiti per l'iscrizione all'albo come collaudatori)

1. Ai fini della nomina o della designazione per
l'espletamento di incarichi di collaudo relativi a opere, lavori e forniture, possono chiedere l'iscrizione all'albo i seguenti soggetti:
a) ingegneri, architetti, geologi, laureati in scienze agrarie e forestali, in informatica e in altre discipline attinenti all'oggetto del collaudo, eventualmente individuate dalla deliberazione di cui all'articolo 4, con almeno cinque anni di esperienza
professionale acquisita prestando servizio
nell'amministrazione della Regione, dello Stato e di altri enti pubblici o privati;
b) dirigenti o funzionari direttivi laureati in giurisprudenza, in scienze economiche e commerciali, ed in scienze politiche, con almeno cinque anni di servizio nelle qualifiche della ex carriera direttiva nell'amministrazione della Regione e dello Stato;
c) ingegneri, architetti, geologi, laureati in scienze agrarie e forestali, liberi professionisti iscritti all'albo dell'ordine professionale da almeno cinque anni.

2. Non possono richiedere l'iscrizione all'albo come
collaudatori:
a) i tecnici titolari di imprese iscritti all'albo dei costruttori;
b) i tecnici colpiti da provvedimenti di sospensione dall'albo dell'ordine professionale;
c) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili in servizio, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti;
d) i dipendenti regionali in stato di quiescenza il cui rapporto di servizio si sia risolto per motivi disciplinari, per motivi di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata, ovvero sia cessato volontariamente prima del raggiungimento del limite massimo di eta' da un periodo inferiore a cinque anni;
e) i componenti di organi che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo.


Art. 10
(Categorie delle opere, dei lavori e delle forniture in relazione ai quali puo' essere richiesta l'iscrizione come collaudatore)

1. I soggetti di cui all'articolo 9, sulla base della propria specializzazione e delle esperienze professionali maturate, possono chiedere l'iscrizione all'albo per una o piu' delle seguenti categorie di opere, lavori e forniture:
a) opere edili;
b) opere stradali, ferroviarie, ponti e gallerie;
c) opere idrauliche e di bonifica;
d) opere portuali, aeroportuali e di carattere turistico;
e) opere igieniche;
f) opere di sistemazione agraria e forestale;
g) opere in cemento armato, cemento armato precompresso, strutture metalliche o in legno;
h) lavori geologici ed idrogeologici e opere di difesa del suolo;
i) impianti elettrici ed illuminazione pubblica;
l) rilievi, operazioni topografiche ed elaborazioni cartografiche in genere;
m) impianti di trasporto e fornitura di mezzi di trasporto;
n) impianti di depurazione, impianti di smaltimento dei rifiuti;
o) impianti tecnologici;
p) sistemi informatici e forniture connesse;
q) lavori di manutenzione relativi alle categorie di cui alle lettere precedenti.


Art. 11
(Conferimento di incarichi di collaudo)

1. L'amministrazione regionale per il collaudo di opere, lavori e forniture pubbliche o di pubblico interesse, nomina o designa propri dipendenti ovvero, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, esperti esterni iscritti all'albo ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), in possesso, altresi', degli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in relazione alle diverse categorie di collaudo.

2. Per opere di particolare importanza e per i collaudi in corso d'opera, l'amministrazione regionale si avvale, anziche' di singoli collaudatori, di commissioni di collaudo formate da un numero di componenti non superiore a tre, dei quali uno scelto tra i dirigenti o funzionari direttivi iscritti all'albo ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera b).

3. Alle nomine e alle designazioni relative ad incarichi di collaudo provvede, con apposito decreto, il Presidente della Giunta, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, d'intesa con l'Assessore competente nella materia cui attiene il collaudo stesso.

4. Il decreto di cui al comma 3 indica, in particolare:

a) il termine entro il quale l'incarico deve essere espletato;
b) il tipo di compenso spettante;
c) il termine, non superiore a sette giorni, per la comunicazione scritta di accettazione, con avvertimento che la mancata accettazione o il rifiuto della stessa, senza giustificato motivo, comportano l'immediata cancellazione dall'albo.

5. Nella comunicazione di accettazione il soggetto interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilita' di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilita' di cui all'articolo 12. Qualora l'incarico sia conferito ad un soggetto dipendente da altra amministrazione pubblica, alla comunicazione di accettazione deve essere, altresi', allegata l'autorizzazione all'espletamento dell'incarico rilasciata dall'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'articolo 58, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993.


Art. 12
(Incompatibilita' per incarichi di collaudo)

1. Il collaudo non puo' essere affidato ai soggetti che:
a) abbiano esercitato direttamente attivita' di controllo, di progettazione, di approvazione, di vigilanza o di direzione dei lavori sottoposti a collaudo o siano assegnati alle strutture cui competono tali attivita';
b) abbiano avuto nel triennio precedente all'incarico rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori;
c) abbiano, sulla base di dati obiettivi da valutarsi secondo i principi dell'ordinamento giuridico, un interesse diretto e comunque tale da pregiudicare l'imparzialita' del comportamento;
d) siano assegnati alle strutture serventi dell'organo regionale di controllo competente nei confronti degli atti dell'amministrazione aggiudicatrice dei lavori sottoposti a collaudo.


Art. 13
(Compensi dei collaudatori)

1. I compensi per l'espletamento di incarichi di collaudo non possono superare l'importo derivante dall'applicazione delle tariffe professionali. L'importo da prendere a base e' quello risultante dallo stato finale dei lavori al netto di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo netto complessivo delle eventuali riserve iscritte dall'appaltatore. Nel caso di commissioni di collaudo il compenso, aumentato del 60 per cento, viene calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione.

2. Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato ai sensi del comma 1 e' aumentato del 30 per cento.

3. Per i collaudatori che siano dipendenti in servizio di una pubblica amministrazione il compenso viene ridotto del 50 per cento.

4. Il rimborso delle spese accessorie previste dalla tariffa professionale puo' essere determinato fortettariamente, per ogni collaudatore, in misura non superiore al 30 per cento del compenso di cui al comma 1, senza l'aumento del 60 per cento. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale puo' essere elevata fino al 60 per cento.

5. Qualora il collaudatore esegua con ritardo ingiustificato l'incarico, gli onorari ad esso spettanti sono ridotti del 5 per cento per ogni mese di ritardo o frazione di mese superiore a quindici giorni, restando salvi in ogni caso i diritti dell'ente appaltante per eventuali danni arrecati nell'espletamento dell'incarico di collaudo.

6. I dipendenti sono tenuti ad espletare l'incarico di collaudo al di fuori dell'orario individuale di lavoro, stabilito in funzione dell'orario di servizio della struttura di appartenenza, e, comunque, nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e).


CAPO III

Disposizioni per il conferimento e l'espletamento di incarichi di componenti di organismi collegiali comunque denominati e di altri incarichi in rappresentanza della Regione



Art. 14
(Requisiti per l'iscrizione all'albo come esperti in seno a commissioni di concorso e di esame, di consulte, di comitati e di organismi collegiali comunque denominati o ai fini di altri incarichi in rappresentanza della Regione)


1. Ai fini della nomina o della designazione per incarichi di componente di commissioni di concorso e di esame, di consulte, di comitati e di organismi collegiali comunque denominati, nonche' per altri incarichi in rappresentanza della Regione, possono richiedere l'iscrizione all'albo i seguenti soggetti:
a) i dipendenti di ruolo della Regione o di altre amministrazioni pubbliche o private aventi un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni;
b) il personale regionale in stato di quiescenza il cui rapporto di servizio:
1) sia cessato per aver raggiunto il limite massimo di eta';
2) sia cessato volontariamente, prima del raggiungimento del limite massimo di eta', da almeno cinque anni;
3) non si sia risolto per motivi disciplinari, per motivi di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata;
c) i docenti universitari;
d) i magistrati;
e) i liberi professionisti iscritti ai rispettivi albi degli ordini professionali da almeno cinque anni;
f) i revisori contabili iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

2. Gli specifici requisiti di qualificazione professionale ed esperienza necessari per l'iscrizione nelle diverse sezioni o categorie di cui all'articolo 5, comma 2, sono indicati nella deliberazione della Giunta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), tenendo conto della normativa vigente in materia e delle peculiarita' dei vari incarichi.

3. Per incarichi a carattere ricorrente che, ad avviso degli Assessorati competenti nelle materie relative alle nomine o designazioni, presuppongano particolari qualificazioni, l'iscrizione all'albo e' subordinata alla partecipazione a corsi di preparazione organizzati dagli Assessorati stessi.

4. Il personale regionale di ruolo non puo', comunque, richiedere l'iscrizione nella sezione o categoria dell'albo relativa ad incarichi di amministratore presso enti dipendenti dalla Regione.


Art. 15
(Commissioni di concorso e di esame)

1. Le nomine e le designazioni in seno a commissioni di concorso e di esame sono disposte con decreto del Presidente della Giunta, emanato in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 4, su proposta dell'Assessore competente in materia di personale, d'intesa con l'Assessore competente nella materia cui attiene l'incarico.

2. I soggetti da nominare o designare ai sensi del comma 1 sono individuati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), e all'articolo 61, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 29 del 1993, tra gli iscritti nell'apposita sezione o categoria dell'albo, in possesso degli altri particolari requisiti eventualmente previsti dalle leggi in relazione al singolo concorso o esame. I dipendenti della Regione o di altre amministrazioni devono in ogni caso appartenere ad una qualifica funzionale superiore a quella cui il concorso o l'esame si riferisce o almeno corrispondente ad essa qualora si tratti di qualifica dirigenziale.

3. Non possono espletare incarichi in seno a commissioni di concorso e di esame i soggetti che abbiano un interesse diretto o comunque tale da pregiudicare l'imparzialita' del comportamento nei confronti di partecipanti al concorso, in particolare per vincoli di parentela ed affinita' fino al quarto grado, di matrimonio, di affiliazione o di convivenza abituale nonche' per la pendenza di una causa o di rapporti di credito o di debito. Nella comunicazione di accettazione dell'incarico i soggetti interessati devono dichiarare sotto la propria responsabilita' di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilita' previste dalla legge. Nel caso di nomina di soggetti dipendenti da altre amministrazioni pubbliche si applica, altresi', la disposizione di cui all'articolo 11, comma 5.

4. Le commissioni di concorso o di esame per l'accesso all'impiego regionale debbono espletare tutte le prove e concludere i lavori entro cinque mesi, otto mesi e un anno dalla data di pubblicazione del relativo bando, a seconda che i candidati siano, rispettivamente, inferiori a trecento, da trecento a mille, superiori a mille. Se il numero delle persone ammesse al concorso o all'esame e' superiore a mille, possono essere costituite, fermo restando il presidente, piu' sottocommissioni. A ciascuna sottocommissione non puo' comunque essere assegnato un numero di candidati inferiore a trecento. Qualora la valutazione delle prove sia effettuata con criteri obiettivi, e' ammesso il ricorso ad enti o societa' specializzate, che devono, comunque, operare nel rispetto delle direttive delle commissioni.

5. Per la partecipazione a commissioni di concorso e di esame, i compensi a carico del bilancio regionale sono determinati con deliberazione della Giunta, tenuto conto sia della professionalita' che dell'impegno richiesti e nel rispetto dei criteri di cui al D.P.C.M. 23 marzo 1995.

6. Ai componenti che si dimettono dall'incarico o sono dichiarati decaduti, i compensi sono dovuti in misura proporzionale al numero delle sedute di commissione cui hanno partecipato.

7. I dipendenti regionali hanno diritto ai compensi di cui al comma 4 anche se partecipano a commissioni costituite nell'interesse della Regione ed espletano, in ogni caso, l'incarico al di fuori dell'orario individuale di lavoro, stabilito in funzione dell'orario di servizio della struttura di appartenenza, e, comunque, nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e).



Art. 16
(Consulte, comitati ed altri organismi collegiali)

1. Le nomine e le designazioni in seno a consulte, comitati ed altri organismi collegiali comunque denominati sono disposti con le stesse modalita' previste nell'articolo 15, comma 1.

2. I soggetti da nominare o designare ai sensi del comma 1 sono individuati tra gli iscritti nelle relative sezioni o categorie dell'albo, in possesso dei particolari requisiti professionali e delle specifiche competenze previsti dalle leggi che disciplinano i vari organismi o attinenti alle materie trattate.

3. Non possono essere nominati o designati in seno agli organismi indicati al comma 1 i soggetti che, per ragioni del proprio ufficio, esercitano direttamente attivita' di vigilanza e di controllo sugli enti presso i quali operano gli organismi stessi o siano assegnati alle strutture cui competono tali attivita' ovvero si trovino in altre situazioni di conflitto d'interesse in relazione all'incarico da espletare. L'assenza di situazioni di incompatibilita' deve essere dichiarata, sotto la propria responsabilita', dal soggetto interessato nella comunicazione di accettazione dell'incarico.

4. Qualora leggi speciali non prevedano particolari compensi, ai componenti degli organismi le cui spese siano a carico della Regione spetta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle relative sedute, un gettone di presenza fissato nella misura di lire 100.000 per il presidente e di lire 80.000 per gli altri membri. Le suddette misure possono essere rideterminate, con decreto del Presidente della Giunta, in rapporto agli indici ISTAT di variazione del costo della vita. Ai componenti non residenti nel luogo ove si svolgono le sedute e' dovuto, altresi', il rimborso delle spese di viaggio in misura non superiore a quella stabilita nei riguardi dei dirigenti regionali.

5. Nel caso in cui la peculiarita' e la rilevanza della materia lo richiedano e siano chiamati a far parte degli organismi componenti particolarmente qualificati, agli stessi puo' essere corrisposto, in alternativa al trattamento economico di cui al comma 4, un compenso omnicomprensivo da determinarsi con il provvedimento di nomina sulla base delle tariffe fissate dagli ordini professionali.

6. I dipendenti regionali hanno diritto agli stessi compensi previsti nei commi precedenti esclusivamente se la partecipazione in seno agli organismi di cui al presente articolo, pur resa nell'interesse della Regione, non costituisca esplicazione dei compiti istituzionali dell'ufficio di appartenenza. In tale ipotesi essi espletano l'incarico al di fuori dell'orario individuale di lavoro, stabilito in funzione dell'orario di servizio della struttura di appartenenza, e, comunque, nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e).

7. Si prescinde dall'iscrizione all'albo e non spettano compensi per incarichi conferiti a dipendenti regionali nell'ambito dei propri compiti istituzionali.



Art. 17
(Altri incarichi in rappresentanza della Regione)

1. Gli incarichi relativi all'espletamento presso enti di poteri sostitutivi o di altre attivita' determinate dalla Giunta sono conferiti, secondo le modalita' di cui all'articolo 15, comma 1, a soggetti iscritti nell'apposita sezione o categoria dell'albo in possesso dei particolari requisiti previsti dalle leggi o attinenti alla natura dell'incarico.

2. Rientrano tra gli incarichi di cui al comma 1 le nomine dei presidenti di seggio elettorale per il rinnovo degli organi rappresentativi delle universita' agrarie. Tali nomine possono essere disposte nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i presidenti di seggio elettorale nelle elezioni dei consigli comunali.

3. Gli incarichi di cui al comma 1, qualora siano relativi ad attivita' di carattere gestionale, non possono essere affidati a soggetti che:
a) siano dipendenti dell'amministrazione regionale operanti presso strutture che esercitano attivita' di vigilanza nei confronti dell'ente interessato ovvero siano assegnati alle strutture serventi dell'organo regionale di controllo competente nei confronti degli atti dell'ente stesso;
b) siano membri di organi collegiali consultivi tenuti ad esprimere pareri su provvedimenti dell'ente interessato;
c) prestino consulenza non occasionale o collaborazione continuativa presso gli enti interessati.

4. Per l'espletamento degli incarichi spetta un'indennita' calcolata sulla base, rispettivamente, della retribuzione prevista dall'ente interessato per la qualifica dirigenziale, nel caso in cui debbano essere adottati singoli atti o espletati specifici adempimenti amministrativi, e della retribuzione prevista dall'ente stesso per il proprio presidente o rappresentante legale, nel caso in cui sia affidata l'intera gestione in regime commissariale. Per gli incarichi di cui al comma 2 spettano le stesse indennita' previste dalla normativa vigente per i presidenti di seggio nelle elezioni dei consigli comunali.

5. Gli incarichi di cui al presente articolo sono espletati dai dipendenti regionali al di fuori dell'orario individuale di lavoro, stabilito in funzione dell'orario di servizio della struttura di appartenenza, e, comunque, nel rispetto delle direttive impartite dalla Giunta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e). Qualora l'impegno temporale necessario per l'espletamento dell'incarico non consenta il contemporaneo adempimento delle mansioni proprie della qualifica rivestita, il dipendente regionale e' collocato in aspettativa, senza assegni, per il periodo di durata dell'incarico stesso, con le modalita' definite dalla Giunta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f).

6. Le disposizioni contenute nei commi precedenti si applicano anche per gli incarichi di "Commissari ad acta" conferiti dal comitato regionale di controllo ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge regionale 13 marzo 1992, n. 26, come modificata dalla presente legge.


Art. 18
(Modifica dell'articolo 30, comma 4, della legge regionale 13 marzo 1992, n. 26)

1. Al comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 13 marzo 1992, n. 26, dopo le parole: "un commissario" sono inserite le seguenti: ", designato dall'Assessore competente in materia di personale, d'intesa con l'Assessore competente in materia di rapporti con gli enti locali".


TITOLO III

INCARICHI CONFERITI A DIPENDENTI REGIONALI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE OVVERO DA ENTI O SOGGETTI PRIVATI



Art. 19
(Attivita' incompatibili con il rapporto di impiego regionale)

1. Sono incompatibili con il rapporto di impiego alle dipendenze dell'Amministrazione regionale:
a) l'assunzione di impieghi presso altre amministrazioni pubbliche ovvero enti o soggetti privati;
b) l'esercizio di attivita' di tipo commerciale, industriale o libero professionale;
c) l'esercizio di attivita' di artigiano, imprenditore agricolo a titolo principale e di coltivatore diretto;
d) l'assunzione di cariche in societa' con fine di lucro.


Art. 20
(Criteri generali per l'autorizzazione)

1. In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto legislativo n. 29 del 1993, l'amministrazione regionale rilascia l'autorizzazione ai dipendenti regionali all'espletamento di incarichi temporanei ed occasionali conferiti da altre amministrazioni pubbliche ovvero da enti e soggetti privati a condizione che:
a) il dipendente affidatario dell'incarico o la struttura regionale presso la quale il dipendente presta il proprio servizio non eserciti attivita' di controllo, vigilanza o finanziamento dell'amministrazione pubblica ovvero dell'ente o soggetto privato che intende conferire l'incarico;
b) non sussistano altre situazioni di incompatibilita' indicate dalla Giunta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d);
c) l'incarico non generi comunque conflitto di interessi con l'attivita' esercitata dal dipendente o dalla struttura regionale alla quale il dipendente stesso e' assegnato;
d) non vengano superati i limiti indicati dalla Giunta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d).

2. Il dipendente regionale e' tenuto, in ogni caso, ad
espletare l'incarico autorizzato al di fuori dell'orario individuale di lavoro stabilito in funzione dell'orario di servizio della struttura di appartenenza.

3. Qualora l'impegno temporale necessario per
l'espletamento dell'incarico non consenta il contemporaneo adempimento delle mansioni proprie della qualifica rivestita, l'amministrazione regionale puo' autorizzare il dipendente regionale a condizione che sia collocato in aspettativa, senza assegni, in base alla normativa disciplinante l'incarico stesso e nel rispetto delle modalita' definite dalla Giunta ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f).



Art. 21
(Modalita' per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Al fine del rilascio dell'autorizzazione, il dipendente regionale presenta domanda all'assessorato competente in materia di personale, allegando la richiesta dell'amministrazione pubblica ovvero dell'ente o soggetto privato a favore del quale intende espletare l'incarico. Il suddetto assessorato provvede, previo parere motivato del dirigente della struttura presso la quale il dipendente regionale presta servizio.



TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI



Art. 22
(Disposizioni finanziarie)


1. Per l'esercizio finanziario 1996:

a) alla spesa per la corresponsione dei compensi per incarichi di collaudo, si fa fronte con gli stanziamenti per la realizzazione dei singoli interventi iscritti nei rispettivi capitoli istituiti nel bilancio regionale di previsione 1996;
b) alla spesa per la corresponsione dei compensi previsti dalla presente legge a carico della Regione per la partecipazione a commissioni di concorso e di esame, consulte, comitati e organismi collegiali comunque denominati, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo n.11421 del bilancio regionale di previsione 1996.

2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1996,
alle spese di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali di previsione dei rispettivi anni.

3. Le spese per la corresponsione dei compensi per
incarichi di commissario ad acta e commissario straordinario sono a carico degli enti presso i quali l'incarico viene espletato.

4. Le spese per la corresponsione dei compensi per
incarichi di presidente di seggio elettorale per il rinnovo degli organi rappresentativi delle universita' agrarie sono a carico delle universita' agrarie stesse, fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 28 febbraio 1985, n.22.


Art. 23
(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni regionali:

a) legge regionale 9 giugno 1975, n. 60;
b) legge regionale 3 settembre 1979, n. 60;
c) legge regionale 5 dicembre 1982, n. 53;
d) legge regionale 10 maggio 1990, n. 50;
e) legge regionale 29 gennaio 1991. n. 7;
f) legge regionale 29 agosto 1991, n. 40;
g) articolo 11 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88;
h) comma 3 dell'articolo 76 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20;
i) commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 48;
l) comma 10 dell'articolo 30 della legge regionale 13 marzo 1992, n. 26.

2. Sono altresi' abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.



Art. 24
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli incarichi gia' conferiti o autorizzati dall'amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della legge stessa .

2. Fino alla costituzione dell'albo di cui al Capo I le designazioni e le nomine di competenza dell'amministrazione regionale per gli incarichi di collaudo, di componente di commissioni di concorso e di esame, di consulte, di comitati e di organismi collegiali comunque denominati nonche' per gli altri incarichi in rappresentanza della regione sono effettuate con le modalita' previste dalla normativa previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'applicazione delle altre norme contenute nella legge stessa.


Art.25
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.