L.R. 23 Settembre 1991, n. 53 |
Modalita' per la gestione unitaria a livello provinciale dei rapportieconomici con le farmacie per la erogazione dell'assistenza farmaceutica.
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(Pubblicata nel B.U. 10 ottobre 1991, 28) Art. 1 1. Al fine di unificare e razionalizzare i sistemi di rilevazione e controllo sulle prescrizioni farmaceutiche, in armonia con quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge del 30 ottobre 1987, n. 443 convertito nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, in ordine alla gestione unitaria a livello provinciale dei rapporti economici con le farmacie, per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le unita' sanitarie locali aventi sede nei capoluoghi di provincia e per la provincia di Roma l'unita' sanitaria locale RM/4 provvedono direttamente alla liquidazione ed al pagamento dei crediti spettanti alle farmacie pubbliche e private dell'intero rispettivo territorio provinciale, nell'interesse e per conto delle correlative unita' sanitarie locali, fermo restando l'esercizio della funzione di controllo da parte di queste ultime sulle spese farmaceutiche. Art. 2 1. La Giunta regionale in sede di riparto tra le unita' sanitarie locali della quota a destinazione indistinta del fondo sanitario nazionale, parte corrente, attribuita alla Regione Lazio, provvede all'assegnazione alle unita' sanitarie locali FR/4, LT/3, RM/4, RI/1 e VT/3 delle risorse da destinare al pagamento delle farmacie convenzionate nel territorio regionale. 2. Le spese sostenute dalle unita' sanitarie locali succitate per i pagamenti effettuati a favore delle farmacie convenzionate sono assunte, per quanto di competenza, nei bilanci delle singole unita' sanitarie locali a consuntivo. Art. 3 1. Ogni farmacia consegna, con le modalita' e nei termini fissati nel vigente accordo nazionale triennale, approvato ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le ricette e la distinta contabile riepilogativa al competente ufficio della unita' sanitaria locale avente sede nel capoluogo della provincia di appartenenza e per quanto concerne la provincia di Roma l'unita' sanitaria locale RM/4. 2. Le unita' sanitarie locali effettuano, sulla base di adeguati flussi informativi sull'assistenza farmaceutica, i controlli tecnici-professionali tramite i rispettivi servizi farmaceutici e le rilevazioni statistiche ed epidemiologiche di propria competenza, sulle ricette spedite dalle farmacie site nel proprio territorio. 3. I risultati di tali controlli e rilevazioni vanno trasmessi trimestralmente all'assessorato regionale alla sanita'. Le unita' sanitarie locali aventi sede nei capoluoghi di provincia e per la provincia di Roma l'unita' sanitaria locale RM/4 rimettono mensilmente all'assessorato medesimo i dati contabili. 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente per la sanita' con proprio atto deliberativo disciplina i rapporti fra le unita' sanitarie locali delegate alla liquidazione ed al pagamento dei crediti spettanti alle farmacie convenzionate e le singole unita' sanitarie locali comprese nel territorio delle rispettive province per quanto concerne lo svolgimento delle operazioni finalizzate al controllo della spesa farmaceutica. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |