L.R. 21 Gennaio 1976, n. 4 |
Proroga della legge regionale del 2 luglio 1974, n. 30, riguardante: << Disciplina di salvaguardia per l' esecuzione di costruzioni ed opere lungo le coste marine e le rive dei laghi nonche' in alcuni territori della Regione >>.
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Art. 1 Le disposizioni contenute nella legge regionale 2 luglio 1974, n. 30 sono prorogate al 31 ottobre 1976. Art. 2 Entro 120 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predisporra' il mosaico degli strumenti urbanistici adottati od approvati, riguardanti gli Enti locali i cui territori siano interessati dalla legge 2 luglio 1974, n. 30 nonche' i rilievi e le ricerche utili a definire lo stato di fatto relativo agli stessi territori. Art. 3 Entro 180 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, la Regione approvera' il piano territoriale di coordinamento regionale di cui all' art. 2 della legge 2 luglio 1974, n. 30. Comunque, entro lo stesso periodo, al fine di garantire la tutela dei valori paesaggistici, ambientali, archeologici e monumentali e l' uso pubblico delle aree di particolare interesse naturalistico, la Regione, di concerto con gli Enti locali interessati, formulera' direttive per la definizione dell' assetto urbanistico dei loro territori. Art. 4 La presente legge e' urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 21 gennaio 1976 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 21 gennaio 1976. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |