L.R. 30 Luglio 2002, n. 27 |
Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 " Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche".
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga La seguente legge: Sommario: Art. 1 (Inserimento dell’articolo 7 bis alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6) Art. 2 (Modifiche all’articolo 12 della l. r. 6/2002) Art. 3 (Modifiche all’articolo 16 della l. r. 6/2002) Art. 4 (Modifiche all’articolo 18 della l. r. 6/2002) Art. 5 (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 6/2002) Art. 6 (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 6/2002) Art. 7 (Modifiche all’articolo 24 della l. r. 6/2002) Art. 8 (Modifiche all’articolo 33 della l.r. 6/2002) Art. 9 (Modifiche all’articolo 34 della l.r. 6/2002) Art. 10 (Modifiche all’articolo 35 della l. r. 6/2002) Art. 11 (Modifiche all’articolo 38 della l. r. 6/2002) Art. 12 (Modifiche all’articolo 41 della l. r. 6/2002) Art. 13 (Modifiche all’articolo 42 della l. r. 6/2002) Art. 1 (Inserimento dell’articolo 7 bis alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche) 1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, è inserito il seguente: < (Disposizioni in materia di mobilità tra pubblico e privato) 1. I dirigenti regionali possono, a domanda, essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici e privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono al relativo trattamento previdenziale. Resta ferma la disciplina vigente in materia di collocamento fuori ruolo nei casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il mantenimento della qualifica posseduta. É sempre ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell’interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29, presso una qualsiasi delle forme assicurative nelle quali abbia maturato gli anni di contribuzione. Quando l’incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell’interessato, salvo che l’ordinamento dell’amministrazione di destinazione non disponga altrimenti. 2. I dirigenti di cui all’articolo 15, comma 7, sono collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento dei medesimi incarichi di cui al comma 1 del presente articolo, salvo motivato diniego dell’amministrazione regionale. 3. Nel caso di svolgimento di attività presso soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche, il periodo di collocamento in aspettativa di cui al comma 1 non può superare i cinque anni e non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza. 4. L’aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici da parte dei dirigenti non può comunque essere disposta se: a) il dirigente, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo, ovvero, nel medesimo periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l’attività. Ove l’attività che si intende svolgere sia presso un’ impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile; b) il dirigente intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all’immagine dell’amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l’imparzialità. 5. Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l’esercizio delle funzioni individuate alla lettera a) del comma 4. 6. Sulla base di appositi protocolli d’intesa tra le parti, l’amministrazione regionale può disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell’amministrazione stessa, l’assegnazione temporanea di personale presso imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento e l’eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, da porre a carico delle aziende destinatarie. 7. Per le modalità e le procedure attuative del presente articolo si fa riferimento al regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione dell’articolo 23 bis del decreto legislativo.. Art. 2 (Modifiche all’articolo 12 della l. r. 6/2002) 1. Il comma 2 dell’articolo 12 della l. r. 6/2002, è sostituito dal seguente: . Art. 3 (Modifiche all’articolo 16 della l. r. 6/2002) 1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 6/2002, le parole < Art. 4 (Modifiche all’articolo 18 della l. r. 6/2002) 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 18 della l. r. 6/2002 è aggiunto il seguente: <<4 bis. Nel caso in cui la giunta, in attuazione dell’articolo 11, comma 8, individui con regolamento di organizzazione proprie strutture organizzative con unicità di direzione a livello provinciale per i rapporti con il sistema delle autonomie, ai dirigenti responsabili delle suddette strutture possono essere attribuite anche funzioni di rappresentanza della Regione sul territorio provinciale. Nell’esercizio delle funzioni di rappresentanza della Regione i dirigenti curano, in particolare: a) le attività dirette ad assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione tra Regione ed enti locali presenti sul territorio provinciale, al fine di garantire la rispondenza dell’azione amministrativa all’interesse generale, il miglioramento della qualità dei servizi resi al cittadino e di favorire e rendere più agevole il rapporto con le istituzioni locali; b) la verifica dell’interscambio di dati ed informazioni rilevanti sull’attività regionale e degli enti locali di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; c) la raccolta delle notizie utili allo svolgimento delle funzioni regionali, costituendo il tramite per la reciproca informazione nei rapporti con le amministrazioni locali; d) la raccolta e lo scambio dei dati di rilevanza statistica, da effettuarsi secondo gli standard e le metodologie definiti dall’istituto nazionale di statistica e dalle strutture regionali competenti in materia; e) ogni altra attività di rapporto, collaborazione, assistenza e consulenza agli enti locali prevista dalle leggi regionali od attribuita agli organi di governo.>>. Art. 5 (Modifiche all’articolo 19 della l.r. 6/2002) 1. All’articolo 19 della l. r. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente:
<<7 bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze definite dal regolamento di organizzazione a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell’ambito delle strutture ad essi affidate. Non si applica in ogni caso l’articolo 2103 del codice civile.>>. Art. 6 (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 6/2002) 1. All’articolo 20 della l. r. 6/ 2002, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 4, le parole: < b) al comma 5, le parole:
Art. 7 (Modifiche all’articolo 24 della l. r. 6/2002) 1. Il comma 5 dell’articolo 24 della l. r. 6/ 2002 è sostituito dal seguente: << 5. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all’articolo 5 del d.lgs. 286/1999, comportano, ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l’amministrazione può, inoltre, revocare l’incarico collocando il dirigente a disposizione del ruolo, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.>>. Art. 8 (Modifiche all’articolo 33 della l.r. 6/2002) 1. Al comma 1 dell’articolo 33 della l. r. 6/2002 in fine è aggiunto il seguente periodo: < Art.9 (Modifiche all’articolo 34 della l.r. 6/2002) 1. Alla lettera l) del comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 6/2002, dopo le parole: << a responsabilità>> è soppressa la seguente < Art. 10 (Modifiche all’articolo 35 della l.r. 6/2002) 1. Dopo il comma 3 dell’articolo 35 della l. r. 6/2002 è inserito il seguente: <<3 bis I dirigenti possono delegare l’emanazione di atti di propria competenza con le modalità ed ai sensi dell’articolo 19 .>>. Art. 11 (Modifiche all’articolo 38 della l. r. 6/2002) 1. All’articolo 38 della l. r. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 3, le parole: < b) al comma 4, le parole: < c) al comma 6, le parole: < d) Il comma 11 dell’articolo 38 della l.r. 6/2002 è sostituito dal seguente.
Art.12 (Modifiche all’articolo 41 della l.r. 6/2002) 1. Al comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 6/2002 le parole: << stati adottati>> sono sostituite dalle seguenti: < Art. 13 (Modifiche all’articolo 42 della l. r. 6/2002) 1. Il comma 1dell’articolo 42 della l. r. 6/2002, è sostituito dal seguente: <<1. Agli incarichi dirigenziali conferiti nel corso della presente legislatura non si applica il limite riferito alla prima fascia del ruolo previsto dall’articolo 20, commi 5 e 7. Parimenti agli incarichi dirigenziali conferiti nel corso della presente legislatura non si applica il limite riferito alla prima fascia del ruolo previsto dall’articolo 38, comma 6.>> La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 30 luglio 2002 Storace |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |