L.R. 01 Settembre 1999, n. 21 |
ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOLIDARIETA' PER I CITTADINI ILLUSTRI CHE VERSINO IN CONDIZIONI DI INDIGENZA.
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s.o. n. 2 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1 (Istituzione del fondo) 1. La Regione istituisce un fondo di solidarieta' per i cittadini illustri che si siano particolarmente distinti, in ambito regionale, nel campo delle arti, delle scienze e delle lettere, che si trovino in particolari situazioni di indigenza. Art. 2 (Assegno vitalizio) 1. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, puo' attribuire, a carico del fondo, un assegno vitalizio a favore dei cittadini di cui all'articolo 1. 2. L'importo dell'assegno e' commisurato alle effettive esigenze dell'interessato e non puo' essere comunque superiore a trenta milioni annui. 3. L'attribuzione dell'assegno viene revocato: a) nel caso di condanna penale con sentenza passata in giudicato; b) per il cessare delle condizioni di indigenza di cui all'articolo 1. Art. 3 (Norme finanziarie) 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1999 del capitolo 42163 denominato: "Fondo di solidarieta' per i cittadini illustri che versino in particolari condizioni di indigenza" con lo stanziamento di lire 150 milioni, alla cui copertura di provvede con riduzione di pari importo del capitolo 19001, lettera a) di cui all'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione 1999. 2. Gli stanziamenti relativi agli esercizi successivi sono determinati con leggi di approvazione dei rispettivi bilanci. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 1 settembre 1999 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 27 agosto 1999. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |