Norme per l'esercizio dell'attivita'ispettiva dell'amministrazione regionale in materia di servizi di pubblico trasporto di persone di interesse regionale.Modificazioni alla legge regionale 2 aprile 1973, n. 12, nonche' alla leggeregionale 11 aprile 1985, n. 36.

Numero della legge: 37
Data: 3 aprile 1990
Numero BUR: 11
Data BUR: 20/04/1990

L.R. 03 Aprile 1990, n. 37
Norme per l'esercizio dell'attivita'ispettiva dell'amministrazione regionale in materia di servizi di pubblico trasporto di persone di interesse regionale.Modificazioni alla legge regionale 2 aprile 1973, n. 12, nonche' alla leggeregionale 11 aprile 1985, n. 36.


(Pubblicata nel B.U. 20 aprile 1990, n. 11).


Art. 1
(Finalita')

1. La Regione esercita le funzioni di propria competenza in materia di alta vigilanza, di ispezione e di controllo sulla regolarita' e sulla efficienza dei servizi pubblici di trasporto di persone di interesse regionale attivati nel territorio del Lazio nonché sull'andamento e sui risultati della loro gestione, in conformita' alle disposizioni della presente legge.


Art. 2
(Contenuti dell'attivita' di ispezione)

1. L'assessorato regionale trasporti, nell'ambito delle competenze attribuite alla regione nel settore dei pubblici servizi di trasporto di persone e per il conseguimento delle finalita' indicate al precedente articolo, svolge l'attivita' ispettiva nei confronti dei soggetti esercenti i servizi medesimi mediante un apposito servizio.

2. Fatta salva l'ordinaria attivita' di vigilanza e controllo che deve essere effettuata, nell'ambito delle rispettive competenze, dai settori preposti alle funzioni regionali nella materia dei trasporti, l'attivita' di cui al precedente comma si indirizza al funzionamento del sistema dei trasporti sottoposti alla potesta' regionale ed alla attivita' dei soggetti pubblici e privati che li svolgono. Essa si esercita con carattere tipicamente ispettivo e, normalmente, mediante azioni ed indagini dirette ad accertamenti specifici.

3. L'attivita' ispettiva e' attuata nel rispetto delle disposizioni in proposito recate dalle norme statali e regionali ed ha per oggetto particolari verifiche e controlli finalizzati all'accertamento:
a) dell'ordinato svolgimento, della efficienza e della economicita' dell'esercizio e delle gestioni dei servizi pubblici di trasporto di persone di competenza regionale e locale;
b) dell'osservanza, da parte dei soggetti esercenti, sia delle prescrizioni di cui ai provvedimenti di concessione, di affidamento o di autorizzazione, sia delle direttive e degli indirizzi definiti dalla Regione in riferimento alla organizzazione dei servizi stessi e delle relative reti, sia, infine, degli obblighi tariffari previsti;
c) della regolarita' e tempestivita' nella esecuzione dei programmi di investimenti nel settore, assistiti da contributo finanziario della Regione;
d) dell'osservanza, da parte dei soggetti esercenti, delle disposizioni afferenti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dai soggetti medesimi;
e) di ogni irregolarita' comunque connessa con l'esercizio dei servizi.

4. L'attivita' ispettiva puo' essere estesa anche alle attribuzioni regionali in materia di trasporto merci.


Art. 3
(Strutture regionali preposte all'attivita' ispettiva)

1. Per lo svolgimento dell'attivita' ispettiva indicata al precedente articolo 2 e' istituito, nell'ambito delle strutture e dell'organizzazione regionale, apposito settore denominato: «Servizio ispettivo per il comparto dei pubblici trasporti di persone di interesse regionale e locale». Detto settore assume il numero 49-bis nella articolazione delle attuali strutture organizzative regionali ed e' integrato nelle strutture dell'assessorato regionale trasporti.

2. E' conseguentemente cosi' integrata la tabella B allegata alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36:
"49-bis settore: Servizio ispettivo per il comparto dei pubblici trasporti di persone di interesse regionale e locale. Provvede:
a) a realizzare programmi ispettivi e di verifica in ordine all'andamento dell'esercizio dei servizi di pubblico trasporto di persone di competenza regionale e comunale nonche' in merito alla gestione degli enti, aziende ed imprese esercenti i servizi medesimi;
b) a svolgere attivita' ispettiva sui predetti servizi;
c) a compiere accertamenti sull'osservanza delle direttive, dei vincoli e degli indirizzi definiti dalla Regione;
d) a svolgere indagini in ordine all'efficenza dei servizi nonche' in merito alla economicita', all'efficienza ed alla funzionalita' della gestione da parte degli enti, aziende ed imprese.
Uffici:
1. segreteria organizzativa di supporto".

3. Ferma restando la dotazione organica prevista dall'articolo 42 della legge regionale 21 aprile 1988, n. 24, per l'espletamento della predetta attivita' ispettiva sono, altresi', istituite, nell'ambito dell'Assessorato regionale trasporti ed ai sensi dell'articolo 4 della richiamata legge regionale n. 36 del 1985, numero tre posizioni di studio da attribuire ai funzionari della seconda qualifica funzionale dirigenziale. A tal riguardo, la tabella, "E" allegata alla stessa legge regionale n. 36 del 1985 e' integrata, per quanto attiene alle posizioni di studio attribuite alla Giunta regionale, con le seguenti:

"15-bis


Ispettivo tecnico-economico-finanziario-amministrativo del comparto dei servizi pubblici di trasporto:3 posizioni.
L'attivita' di studio, ricerce ed elaborazione complessa, in collaborazione con le strutture regionali, volta alla realizzazione di specifici interventi di alta ispezione sia in ordine all'andamento dell'esercizio dei servizi pubblici di trasporto sia in merito alla gestione degli enti, aziende ed imprese esercenti i servizi stessi, sia, infine, sull'attuazione dei programmi di investimento".

4. E' conseguentemente ridotto da 26 a 23 il numero delle posizioni di studio individuato al punto 16) della richiamata tabella "E" allegata alla legge regionale n. 36 del 1985.

5. Alla dotazione organica del settore si provvedera' con gli appositi provvedimenti in corso di elaborazione aventi ad oggetto la revisione dell'organico regionale.

6. Per l'applicazione alle funzioni ispettive saranno individuati appositi profili professionali, ai quali si provvedera' con i relativi provvedimenti in corso di elaborazione.

7. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui ai precedenti quinto e sesto comma, al settore sara' transitoriamente applicato il personale individuato con decreto del Presidente della Giunta regionale di cui, comunque, dovranno far parte tre funzionari della prima qualifica funzionale dirigenziale.

8. E', altresi', istituita ed individuata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge regionale 11 aprile 1985 n. 36, apposita posizione per lo svolgimento di compiti ispettivi e di controllo di cui alla presente legge, da attribuire a funzionario della prima qualifica funzionale dirigenziale.

9. Entro lo stesso termine di cui ai precedenti quinto e sesto comma, ove non si disponga nei ruoli dell'amministrazione regionale di personale avente i requisiti professionali necessari per lo svolgimento della funzione ispettiva, sara'comandato in servizio presso il settore, col consenso delle rispettive amministrazioni, personale specializzato proveniente dalle amministrazioni statali che esercitano la vigilanza sulle materie del trasporto e dei relativi finanziamenti; da ruoli di comuni ed altri enti locali o loro consorzi gia' applicati alla materia del trasporto e da enti o aziende pubbliche operanti nel settore dei trasporti.


Art. 4
(Esercizio dell'attivita' ispettiva)

1. Il funzionario che procede all'ispezione redige apposita relazione nella quale viene descritta l'attivita' svolta, vengono riferiti gli accertamenti compiuti e vengono evidenziate le risultanze dell'ispezione con specifico riferimento alle irregolarita', alle infrazioni ed ai ritardi accertati e relativi e con l'indicazione delle norme violate e dei provvedimenti eventualmente applicabili. Le relazioni sono trasmesse ai settori interessati.

2. Ove ne ricorrano i presupposti, e' fatto obbligo al funzionario regionale di inoltrare al'autorita' giudiziaria ordinaria e contabile nonche' ai competenti Ministeri ed uffici provinciali del lavoro rapporti in merito alle predette irregolarita', infrazioni e ritardi, ferma restando la facolta' dell'amministrazione regionale di adottare, nei confronti dell'esercente il servizio, i provvedimenti cautelari o definitivi previsti dalla legge 28 settembre 1939, n. 1822 e successive integrazioni e modificazioni nonche' dalla legge regionale 2 aprile 1973, n. 12 e dalla legge regionale 22 settembre 1982, n. 42 e 22 settembre 1982, n. 45 e successive integrazioni e modificazioni, come pure di applicare, a carico dello stesso esercente, le prescritte sanzioni amministrative pecuniarie.

3. Nello svolgimento della attivita' ispettiva, il funzionario regionale addetto si avvale della collaborazione degli altri settori ed uffici dell'assessorato regionale trasporti.

4. Il penultimo ed ultimo comma dell'articolo 8 della legge regionale 2 aprile 1973, n.12,sono sostituiti dal seguente: " I funzionari regionali hanno facolta' di chiedere in visione e di esaminare direttamente i libri, le contabilita' ed i documenti dell'esercente relativi alla gestione del servizio, alla attuazione degli investimenti realizzati con il concorso finanziario della Regione ed ai rapporti di lavoro del personale dipendente ed hanno, inoltre, libero percorso sulle vetture e libero accesso nelle rimesse, nelle officine e negli uffici, previa esibizione di tessera di riconoscimento rilasciata dallo Assessore regionale ai trasporti. L'esercente ha l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni dell'amministrazione regionale e di fornire all'autorita' ispettiva di vigilanza tutti i documenti e gli elementi concernenti il servizio e di fare quant'altro occorra per agevolare ai funzionari predetti l'espletamento del proprio compito".


Art. 5
(Sanzioni)

1. Fermo restando il potere di prevenzione e di accertamento delle infrazioni spettante agli organi di polizia statale e comunale, e' data facolta' al Presidente della Giunta regionale di conferire ai soggetti incaricati di funzioni ispettive ai sensi della presente legge il potere di accertamento delle violazioni di norme concernenti la materia dei trasporti che prevedano la irrogazione di sanzioni amministrative.

2. In deroga a quanto previsto al secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, le funzioni inerenti all'irrogazione delle sanzioni accertate dai funzionari regionali ai sensi del precedente comma, sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale che vi provvede con proprio decreto ovvero, per delega dall'assessore regionale ai trasporti.

3. Per quanto non espressamente previsto nei precedenti primo e secondo comma trovano applicazione le norme contenute nella legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, in quanto applicabili.

4. Le somme introitate a titolo di sanzione potranno essere utilizzate dalla Regione per il finanziamento di programmi attinenti alla materia del trasporto pubblico locale di persone con le modalita' previste dalla vigente normativa statale e regionale. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17, primo comma, della legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, il complessivo importo pari alle entrate di cui al precedente primo comma sono iscritte in apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale con la seguente denominazione: «Finanziamento di programmi relativi al trasporto pubblico locale di persone».


Art. 6
(Mezzi strumentali occorrenti per lo svolgimento dell'attivita' ispettiva)

1. Per l'acquisto dei mezzi strumentali, macchine e veicoli, necessari per l'espletamento dell'attivita' ispettiva di cui alla presente legge provvedera' la Giunta regionale, con l'osservanza dei principi vigenti in materia di contabilita' pubblica.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.